NOI CON VOI – A.S. 2009/2010
Come ogni società esistente, anche quella
scolastica richiede il rispetto di regole chiare e precise che assicurino
efficienza e produttività al suo lavoro e permettano il conseguimento degli
obiettivi prefissati dal Progetto Educativo dell’Istituto.
Da questa premessa nasce il presente:
Contratto scuola-famiglia-alunno
della SCUOLA
Contratto
scuola-famiglia-alunno
della SCUOLA PRIMARIA
Art. 1. LA GIORNATA SCOLASTICA
La vita interna del plesso
di Scuola Primaria Statale “M.M. Bandello”, facente capo all’’Istituto
Comprensivo “F.M. Baxilio”, è regolata, oltre che dalle norme di legge vigenti,
anche dalle disposizioni contenute nel presente contratto, al quale tutti
dovranno attenersi.
1.
ORARIO D’INGRESSO: DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 8.20
E DALLE ORE
13.55 ALLE ORE 14.00.
Gli alunni salgono le scale
sotto la vigilanza del Personale Collaboratore scolastico; giunti al piano
superiore si dirigono verso la propria aula, dove troveranno gli Insegnanti ad
attenderli.
E’ possibile usufruire del
servizio di pre-scuola (con vigilanza
da parte del personale Docente) dalle
ore 7.45 alle ore 8.15. Il requisito per accedere a tale servizio è che entrambi
i genitori lavorino. La richiesta di
usufruirne va presentata all’Ufficio di Segreteria della Scuola, unitamente
alle certificazioni dei datori di lavoro di entrambi genitori. L’eventuale disdetta di tale servizio va
comunicata per iscritto alla Segreteria della scuola.
ORARIO DELLE LEZIONI: DALLE ORE 8.20 ALLE ORE 12.30
E DALLE
ORE 14.00 ALLE ORE 17,00 O 17.10
SECONDO
L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
SETTIMANALE PREVISTA PER CIASCUNA
CLASSE.
AL FINE DI UN REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
SI RICHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITA’ (vedasi successivo Art. 2 comma 7).
L’apertura e la chiusura del
portone, nonché la vigilanza sull’ingresso e sull’uscita, sono affidate
esclusivamente al Personale Collaboratore scolastico, cui vengono impartite,
all’inizio dell’Anno Scolastico, opportune direttive.
Durante la salita delle scale
che conducono alle aule gli alunni sono vigilati dal personale Collaboratore
Scolastico e dai Docenti preposti.
ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, PER UN PERIODO DI
CIRCA UNA SETTIMANA, I BAMBINI DELLE CLASSI PRIME vengono attesi nell’atrio
della scuola dagli insegnanti, che li accompagneranno al piano superiore.
Trascorso il primo periodo di accoglienza, anche i bambini d prima saliranno
con quelli delle altre classi.
Nessun genitore, a nessun titolo,
può sostare nelle classi o intrattenersi con gli insegnanti dopo l’orario
d’inizio delle lezioni. Per consegnare ai bambini a scuola ciò che avessero
dimenticato, il genitore dovrà suonare il citofono ed attendere che un
Collaboratore Scolastico scenda a ritirare quanto sopra.
E’ vietato l’ingresso a scuola
agli estranei, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico. Sono tacitamente
autorizzati ad entrare, per eseguire lavori di manutenzione, gli operai ed i
tecnici dipendenti dell’Ente Locale.
A tutti gli altri operatori,
estranei, che avessero necessità di entrare a scuola per esigenze di servizio,
su incarico del Comune, viene richiesta l’identificazione a mezzo documento
d’identità. Gli stessi saranno invitati ad apporre la propria firma su apposito
registro, ove sarà indicato anche il motivo dell’ingresso. Dell’acquisizione di
tale documentazione sono incaricati, con apposita comunicazione, i
Collaboratori scolastici oppure l’insegnante coordinatore del plesso.
2.
Dalle ore 10.15 alle ore 10.30 è previsto, per i singoli
gruppi, effettuare un intervallo, in aula, sotto la vigilanza dei rispettivi
insegnanti. Durante l’intervallo gli alunni potranno uscire dall’aula per recarsi ai servizi, avendo chiesto l’autorizzazione
all’insegnante.
3.
Lungo i corridoi e
negli spazi immediatamente adiacenti ai bagni gli alunni sono vigilati dal
Personale Collaboratore scolastico.
4. Al
termine delle lezioni gli insegnanti congederanno gli alunni e li
accompagneranno all’uscita dell’edificio scolastico, vigilando finchè ciascuno
di questi sarà stato preso in carico da un familiare. Gli stessi insegnanti
provvederanno a smistare gli alunni che
usufruiscono del servizio di scuolabus. A tali attività di vigilanza
contribuirà anche il Personale Collaboratore scolastico in servizio.
5.
ORARIO DI MENSA: DALLE ORE 12.35 ALLE ORE 13.20 CIRCA.
Durante la mensa gli alunni
saranno assistiti dagli Insegnanti, che assumeranno la responsabilità di gruppi di alunni non necessariamente
appartenenti allo stesso gruppo classe.
Gli stessi Insegnanti, COADIUVATI DAL PERSONALE Collaboratore
scolastico, vigileranno sugli alunni al termine del pranzo, con attività di
animazione sino alle ore 14.00.
6. L’entrata
e l’uscita degli alunni dalle rispettive aule scolastiche per accedere ad altri
spazi dell’edificio dovranno avvenire in modo ordinato e silenzioso, per non
arrecare disturbo alle altre classi, e sempre con l’accompagnamento dell’
Insegnante responsabile.
Art. 2.
ASSENZE
1. Ogni
assenza sia antimeridiana che pomeridiana dovrà essere giustificata dal
genitore sull’apposito libretto (che verrà consegnato direttamente al genitore
ad inizio anno dall’insegnante fiduciaria, per depositare la firma).
Il libretto contenente la
giustificazione va consegnato all’insegnante della prima ora del mattino.
2. In
applicazione della Legge regionale 25 giugno 2009, n. 15, non è richiesto il
certificato medico oltre i cinque giorni di assenza.
3. Dopo 4 giorni di assenza continuativa la famiglia deve contattare l’Insegnante
motivando verbalmente l’assenza stessa.
4. Dopo una settimana di assenza
ingiustificata, in assenza di comunicazioni verbali da parte dei genitori, gli
Insegnanti provvederanno a contattare la famiglia. In caso di mancato
reperimento della stessa, informeranno il Dirigente Scolastico, che tenterà
(attraverso l’Ufficio) di contattare nuovamente la famiglia. In mancanza di
contatti provvederà a segnalare all’Autorità l’assenza, che si configura come
evasione dell’obbligo scolastico.
5.
Qualora un alunno non partecipi ad una o più uscite didattiche
programmate dalla scuola, dovrà frequentare comunque le lezioni, e sarà
inserito in altra classe della scuola.
6.
In caso di assenza in quella giornata, è richiesta la giustificazione
sul libretto.
7. Ogni 5 assenze di uno o più giorni è
richiesta alla famiglia una conferma personale o telefonica ad un Insegnante di
classe alla Segreteria.
8. PERMESSI
D’ENTRATA FUORI ORARIO: gli alunni saranno ammessi in aula oltre l’orario
d’ingresso solo con giustificazione scritta del genitore. Se l’alunno non la possedesse, l’alunno sarà
comunque ammesso in classe ma l’insegnante sarà autorizzato dal Dirigente
Scolastico a contattare in giornata la
famiglia per gli accertamenti del caso. Al permanere del problema, potranno essere
disposti provvedimenti disciplinari.
9. PERMESSI
D’USCITA ANTICIPATA: l’uscita anticipata degli alunni dalla scuola viene
autorizzata dall’insegnante, esclusivamente su richiesta scritta e motivata di
un genitore. In ogni caso l’alunno dovrà essere affidato dall’insegnante a
persona maggiorenne, conosciuta e delegata (rif. successivo Art.3 comma 5), che
verrà identificata ed a cui verrà sempre richiesta la firma per “prelevare” da
scuola l’alunno. L’uscita sarà sempre registrata sull’apposito modulo delle
uscite anticipate, in dotazione a ciascuna classe.
In caso di uscita anticipata
l’alunno non potrà mai, in alcun caso, lasciare la scuola da solo.
10. Non è
consentito, a chi è iscritto al servizio mensa, uscire anticipatamente
senza essere giustificato per iscritto dal genitore. E’ necessaria la
giustificazione scritta anche in caso di assenze ripetute dalla mensa. Per
sospendere la frequenza al servizio mensa la famiglia deve fare richiesta
scritta al Comune ed avvisare formalmente e per iscritto l’insegnante.
11. Ai
fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza dei 2/3 del
monte ore annuo personalizzato, comprensivo di orario obbligatorio e di
orario opzionale (per chi lo ha
richiesto all’atto dell’iscrizione). Coloro che
non avessero frequentato il
monte ore previste potranno non essere ammessi alla classe successiva (Rif.
D.L.vo n. 59/94).
Art. 3.
AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
La scuola non richiede l’uso del grembiule, ma si
limita a suggerire la massima semplicità e praticità. E’ vietato indossare in
classe berretti, accessori con borchie, abbigliamento con decorazioni oscene o
abiti
troppo succinti che vengano meno al rispetto
dell’ambiente o rischino di compromettere la sicurezza degli alunni.
Nell’ intento di tutelare la sicurezza degli
alunni durante l’orario scolastico e per tutto l’anno scolastico, all’inizio
dell’anno scolastico alle famiglie viene richiesto di espletare alcune semplici
pratiche, che si elencano.
1.
A
tutte le famiglie viene richiesto di fornire, su apposito modello che verrà
inviato a casa dagli insegnanti, i recapiti telefonici a cui i genitori
potranno facilmente essere contattati per ogni esigenza che si dovesse
presentare in corso d’anno.
2.
Si
suggerisce alle famiglie di scrivere gli stessi numeri anche sul diario dei
propri figli.
3.
All’inizio dell’anno scolastico a tutte le famiglie viene
inviato un modulo per richiedere l’iscrizione al servizio mensa e trasporto
(servizio gestito dal Comune). Ogni richiesta o comunicazione successiva,
relativa a tali servizi, va inoltrata al Comune e va informata la Scuola.
4.
A tutte le famiglie viene inviato un modulo per dichiarare se, al termine delle lezioni
giornaliere, l’alunno va a casa da solo o viene prelevato da un familiare.
5.
A tutte le famiglie viene inviato un modulo per rilasciare delega ad altro familiare (nonni, zii, cugini, ecc.) e/o
conoscente maggiorenne per il ritiro dell’alunno da scuola: si chiede ai
genitori di indicare per iscritto
quali persone potranno, in loro assenza,
ritirare l’alunno, in caso di uscita anticipata. La Scuola si riserva in
ogni caso di verificare che chi si
presenta a ritirare il minore sia una delle persone delegate (vedi Art. 2.9)
In caso di dubbio, prima di lasciar uscire l’alunno, si contatterà telefonicamente
la famiglia.
6.
A tutte le famiglie viene inviato un modulo per autorizzare
le uscite didattiche brevi sul territorio comunale, da effettuarsi anche a
mezzo scuolabus. Tale autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico. Nei
giorni immediatamente precedenti queste uscite (almeno il giorno prima) gli
insegnanti comunicheranno comunque a mezzo diario l’intenzione di effettuare
l’uscita.
Art. 4. PRATICHE DA ATTUARE PER TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO
Si invitano le famiglie,
nello spirito di collaborazione educativa a cui si ispira il nostro Progetto
d’Istituto, ad attuare alcune “buone pratiche”, che si elencano.
1.
Contribuire ad assicurarsi che i figli siano provvisti del
materiale didattico
necessario
allo svolgimento delle diverse materie previste dall’orario giornaliero di
lezione. Si intendono
materiali
didattici anche gli accessori per l’educazione motoria come scarpe e tuta da
ginnastica; gli strumenti musicali – ove richiesti ecc.). Si chiede inoltre di
controllare periodicamente, con i propri figli, che il contenuto dello zaino
corrisponda a ciò che effettivamente serve per le lezioni del giorno, ad
evitare di appesantirlo inutilmente. In
tal senso si consiglia di evitare, al momento degli acquisti in cartoleria, gli
accessori inutili e/o troppo pesanti ed ingombranti, che contribuiscono ad appesantire gli zaini,
danneggiando così la salute degli alunni. Gli insegnanti si preoccuperanno di organizzare le
materie in modo da evitare un eccessivo peso degli zaini, avendo cura d far lasciare
a scuola i materiali che non servono per i compiti a casa.
2.
Presenziare all’ assemblea di classe (di regola convocata a
metà ottobre) ed ai
Colloqui bimestrali, sempre comunicati
dalla Scuola con almeno cinque giorni di preavviso, a mezzo diario.
3.
Firmare gli avvisi inviati dalla scuola tramite il diario.
4.
In caso di sciopero del Personale della scuola, ai genitori
viene richiesto di compilare un’apposita modulistica che la Scuola invia a
casa, attraverso i Docenti, non appena
nota l’indizione dello sciopero stesso, ed accertarsi personalmente della
presenza dei Docenti di classe. Gli studenti che non restituissero
tale modulo, debitamente compilato, saranno trattenuti a scuola, in
vigilanza da parte del Personale.
5. In caso
di assemblea del Personale della scuola, che comporti l’ingresso posticipato o
l’uscita anticipata rispetto ai normali orari, le famiglie sono comunque tenute
a far frequentare la scuola ai figli, seppur con orario ridotto. In caso
contrario, è richiesta giustificazione scritta sul libretto.
6. Apporre una firma per presa
visione sulle annotazioni dei Docenti.
7.
Firmare puntualmente le verifiche, che i figli dovranno
portare a scuola al più presto.
8.
Controllare periodicamente i quaderni dei propri figli e di
firmare i lavori svolti, accanto al giudizio espresso dal Docente.
9.
Assicurarsi che i figli eseguano i compiti e studino le
lezioni che la scuola assegna.
10.
Non eccedere nel programmare viaggi, weekends o comunque
attività da cui consegua un’assenza prolungata da scuola dei figli per motivi
familiari. Di tale tipo di assenza la Scuola dovrà sempre essere preavvisata per iscritto, a mezzo diario. Ove la
famiglia fosse impossibilitata, la stessa dovrà telefonare al Dirigente
Scolastico o comunque alla Segreteria entro
il primo giorno.
11.
Comunicare
sempre a mezzo diario con i Docenti, chiedendo, ove necessario, un colloquio a
scuola. I Docenti provvederanno a fissare il colloquio al più
presto, al di fuori del loro orario di lezione (di regola il mercoledì
pomeriggio).
12.
Si invitano le famiglie a non sostare per colloqui con i
Docenti prima della salita o dopo la discesa delle classi.
13.
Nel rispetto della riservatezza degli alunni e della
persona del Docente, non contattare i Docenti, per questioni scolastiche, in sedi diverse dalla scuola.
14.
Non
telefonare a casa ai Docenti od al Dirigente Scolastico, in
quanto le problematiche scolastiche dei figli vanno discusse nelle sedi e negli
orari opportuni.
Art. 5.
DOVERI DEGLI ALUNNI
Ogni alunno è tenuto ad un
comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio, nei
confronti dei compagni, del personale Insegnante e non Insegnante.
Ogni alunno deve avere lo
stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso. Nell’esercizio dei
loro diritti e nell’adempimento dei propri doveri gli alunni sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e mai offensivo nei riguardi delle persone.
1.
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le
lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, sia durante l’orario
di lezione, sia nelle esercitazioni a casa.
2.
Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno lasciare in
ordine le aule, portando a casa il materiale didattico necessario per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
3.
Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola.
4.
Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, i computers, i libri ed i sussidi didattici propri, della scuola e
dei compagni, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola ed
altrui.
5.
Gli alunni condividono la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di
qualità della vita della scuola.
Art. 6.
DIVIETI
1. A scuola è
proibito utilizzare oggetti che non abbiano alcun rapporto con le attività
scolastiche e che arrechino disturbo al corretto svolgimento delle lezioni,
quali telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (I-pod, PSP, Nintendo
ed altre attrezzature tecnologiche) a fini non dichiaratamente didattici e
comunque non richiesti dagli Insegnanti..
E’ conseguentemente
sconsigliato portarli a scuola.
Se ciò dovesse comunque
avvenire, in caso di utilizzo improprio durante l’orario scolastico, in
applicazione delle Direttive Ministeriali (Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr
del 15/03/07), i Docenti sono autorizzati a ritirare temporaneamente le
apparecchiature descritte.
Tali apparecchiature,
opportunamente custodite in cassaforte presso gli Uffici di Segreteria, saranno restituite soltanto
al genitore.
2. Resta sottinteso che, anche durante lo
svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra
gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità,
potranno essere soddisfatte mediante gli Uffici di Segreteria e di Presidenza.
3. E’ vietato portare a scuola oggetti appuntiti
o taglienti, che possano essere utilizzati in modo pericoloso per l’incolumità
fisica delle persone (taglierini, coltelli od altro). Se ciò avvenisse, la
Scuola provvederà a denunciare il fatto alle Autorità Giudiziarie.
4.
E’ vietato fare un
utilizzo improprio di materiali didattici specialistici (compassi, righelli,
squadre, ecc.). Se ciò avvenisse, i Docenti sono autorizzati al ritiro
cautelativo del materiale in parola.
5.
E’ vietato portare
oggetti preziosi a scuola.
6.
In
ogni caso la scuola declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti ad oggetti o materiali
impropriamente portati a scuola dagli alunni, disattendendo le indicazioni del
presente contratto.
Art. 6.
DISCIPLINA
(riferimenti normativi: TU
297/94; DPR 249/98: Statuto delle Studentesse e degli Studenti; DPR n.
275/99; Direttiva Min. n. 16 del 05/02/07; Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr
del 15/03/07; D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).
Da parte degli Insegnanti, nei confronti degli
alunni di Scuola primaria si pone la necessità di valorizzare al massimo la
comunicazione interpersonale e di costruire contesti di ascolto non giudicanti
e momenti “dedicati” di dialogo.
Tuttavia, i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari (con riferimento ai doveri elencati ai precedenti Artt. 5 e 6) al
corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di questa singola Scuola Primaria sono soggetti a
sanzioni disciplinari.
1.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa
e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno della scuola.
2.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni.
3.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dell’alunno.
4.
I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri
figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle
strutture scolastiche e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una
sanzione anche di carattere pecuniario (principio della riparazione del danno).
5.
Le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari che comportano
l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di
Interclasse tecnico.
6.
La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità
del reato. La regola generale è che il temporaneo allontanamento dell’alunno
dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni.
Tuttavia (Direttiva
Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07) tale divieto sarà derogato quando:
- si sia in presenza di fatti di rilevanza penale;
- vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone.
In
queste due situazioni la durata della sanzione sarà commisurata alla gravità
del reato o al permanere della situazione di pericolo.
7.
In caso di sanzione disciplinare che preveda
l’allontanamento dell’alunno dalla Scuola,
la stessa manterrà un costante rapporto con l’alunno e con i genitori,
al fine di favorire il rientro più sereno possibile al termine del periodo di
sospensione dalla scuola.
8.
Sarà possibile, ove la famiglia ne faccia esplicita
richiesta scritta, convertire parte della sanzione in attività a favore della
comunità scolastica.
9.
In casi eccezionali di reiterazione di reati od atti
violenti ai danni di persone, nell’intento di svolgere l’irrinunciabile
funzione di reazione efficace ad illeciti, nonché di prevenzione verso il
compimento di gravi infrazioni disciplinari, la sanzione potrà comportare
l’esclusione dallo scrutinio finale.
10.
L’organo di garanzia preposto a tutela dell’alunno,
assicurandogli la possibilità di discolparsi facendo valere le proprie
ragioni, è una Commissione individuata in seno al Consiglio d’Istituto,
costituita dal Dirigente Scolastico, da due Insegnanti e da due genitori.
Tuttavia, qualora si ravvisassero gli estremi per problemi derivanti dalla
disapplicazione delle norme per la tutela della riservatezza
dell’individuo/alunno, la Scuola si
riserva di richiedere l’intervento
degli Ispettori Tecnici Ministeriali.
COMPORTAMENTI
SANZIONABILI
E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
|
MANCANZE
DISCIPLINARI |
SANZIONI |
AUTORITA’
COMPETENTE |
|
- Negligenza ripetuta o
abituale; - assenze e ritardi ingiustificati; - ripetute mancanze ai doveri
scolastici. |
- Richiamo verbale o scritto
(sul registro di classe o sul diario),
in classe o privato. - Convocazione della
famiglia. |
Insegnante di Classe o
Dirigente Scolastico. |
|
- Inosservanza delle
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno; - Mancata firma di avvisi in
caso di sciopero. |
- Ammonimento scritto da
parte del Dirigente Scolastico (con convocazione scritta alla famiglia). |
Dirigente Scolastico |
|
- Uso scorretto di strutture,
arredo e sussidi didattici (computer, attrezzature, ecc.) ed al patrimonio
della scuola. |
- Risarcimento pecuniario del
danno previa informazione del fatto alla famiglia. - Sospensione dalle lezioni
fino a un massimo di 3 giorni. |
Il risarcimento pecuniario è
disposto dal Dirigente Scolastico, su segnalazione dell’Insegnante di classe. La sospensione dalle lezioni
è disposta dal Consiglio di interclasse tecnico (soli Docenti, presieduto dal
Dirigente Scolastico). |
|
I PROVVEDIMENTI SIN QUI ELENCATI SONO APPLICABILI ANCHE
AI CASI SUCCESSIVI |
||
|
- Offese alla morale, alle
Religioni, alle istituzioni; - fatti che turbino il
regolare andamento della scuola. |
- Sospensione dalle lezioni
sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua
reiterazione. |
Consiglio di interclasse
tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
|
- Comportamenti che arrechino
offesa all’Insegnante. |
- Sospensione dalle lezioni
sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua
reiterazione. |
Consiglio di interclasse
tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
|
- Comportamenti configurabili
come reati (minacce, lesioni personali). |
Allontanamento dalla comunità
scolastica per una durata definita e commensurata alla gravità del reato, con
l’intervento dell’Autorità Giudiziaria,. |
Consiglio di interclasse
tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
Il Dirigente Scolastico, in
caso di mancanza grave, può disporre l’allontanamento cautelativo dell’alunno
dalla classe o dalla scuola, in attesa della convocazione d’urgenza e delle
decisioni dell’organo collegiale preposto ai provvedimenti del caso.
Art. 7.
FARMACI
1.
Per
patologie temporanee non gravi, tali da consentire all’alunno la frequenza
scolastica, il personale scolastico (Insegnante e Collaboratore
scolastico) non è autorizzato a
somministrare alcun medicinale agli alunni.
2.
In caso di effettiva necessità il
DirigenteScolastico concede l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici
durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per il tempo strettamente
necessario alla somministrazione dei farmaci.
3.
Per la sicurezza di tutti gli alunni, è fatto divieto ai
Sigg. genitori di affidare ai propri figli alcun tipo di farmaco o prodotto da
banco, senza informare preventivamente gli Insegnanti, che valuteranno la
situazione, anche consultandosi con il Dirigente Scolastico.
4.
Per
patologie croniche, anche non gravi, la Scuola recepisce la Direttiva Min.
Prot. n. 2312/dip/segr del 25/11/05, secondo le seguenti modalità:
q
Deve essere avanzata formale richiesta scritta (indirizzata
al Dirigente Scolastico) da parte della famiglia o dagli esercitanti la patria
potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una dei farmaci da
assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
q
Qualora nell’edificio scolastico non vi siano locali idonei
alla conservazione ed alla somministrazione dei farmaci, oppure non vi sia
disponibilità alla somministrazione da parte del personale, oppure non vi sia
personale che abbia i requisiti professionali necessari a garantire
l’assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico potrà procedere ad individuare
altri soggetti con cui attivare forme di collaborazione utili al raggiungimento
dell’intento di garantire il diritto allo studio, la salute ed il benessere
all’interno della struttura scolastica.
q
In caso di infortunio o malore dell’alunno, l’insegnante
presterà innanzitutto i primi soccorsi e dunque provvederà a far avvertire per telefono i familiari.
q
Gestione
delle emergenze: si applica la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario
Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei
provvedimenti programmabili dall’Istituzione scolastica, ovvero qualora si
ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. Qualora non si reperisse
immediatamente la famiglia, sarà l’insegnante a seguire l’Ambulanza che
trasporta l’alunno bisognoso di cure immediate. Gli alunni della classe
verranno distribuiti in altre classi da un Collaboratore scolastico.
Art. 8. IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
In quanto ispiratrice del presente contratto, la
Scuola si impegna ad attuare tutto quanto utile al buon esito dell’intento
educativo, ed in particolare ogni insegnante, applicano la propria deontologia
professionale, si impegna a:
1.
Assicurare assidua vigilanza sui minori;
2. rispettare
lo studente come individuo e come minore;
3. rispettare
le famiglie di tutti gli alunni;
4. assicurare
equità di trattamento per tutti gli alunni, valorizzando le inclinazioni
personali di ciascuno;
5. presidiare
massimamente il rispetto del valore della legalità e perseguire una corretta
convivenza civile;
6. promuovere
la solidarietà tra le diverse componenti della comunità scolastica;
7. assicurare
il rispetto delle differenze culturali e
religiose;
8. tutelare
ogni minore che gli è affidato, anche nel suo diritto alla riservatezza;
9. fornire
agli alunni, in ogni momento della vita scolastica, modelli di comportamento
positivi;
10. assicurare
l’attivazione di un dialogo costruttivo, in ogni circostanza, attraverso la
massima disponibilità ad incontrare le famiglie nelle sedi istituzionali
(scuola, Uffici di Segreteria e Presidenza), in orari concordati (tramite diario o telefonicamente, con gli
Uffici di Segreteria);
11. comunicare
ad inizio anno l’orairo settimanale di lezione, a cui igni insegnante si
atterrà, ai fini dell’organizzazione degli zaini, oltre che per assicurare il
regolare svolgimento di compiti e lezioni;
12. informare
le famiglie in tempo utile non appena conosciuta l’indizione di sciopero ed
attuare la procedura per l’eventuale rientro dello studente a casa in caso di
adesione allo sciopero di uno o più insegnanti.
Art. 9 . DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Vengono
applicati gli Artt. 1, 2, 3, 5 della
LEGGE 30 ottobre 2009, N. 169,
sottoriportati.
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1.
A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono
attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e
delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle
aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto
per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis.
Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito
dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio
degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2.
All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,
in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio
e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis.
Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno
2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza
degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.
Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti
destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti permateria e per i profili finanziari.
2.
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e'
effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente
disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati
i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al
voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.
Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
1.
Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica
ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale
di maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis.
Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono
non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3.
Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero
all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis.
Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:)
«4.
L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei
traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione
non inferiore a sei decimi».
4.
Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e'
abrogato.
5.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di
apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali
ulteriori modalita' applicative del presente articolo.
Art 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l'editore si e' impegnato a mantenere invariato il contenuto nel
quinquennio, salvo che per la pubblicazione
di eventuali appendici di
aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza
di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella
scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo
quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni,
a valere per i successivi sei anni. 11 dirigente scolastico vigila
affinche' le delibere dei competenti organi scolastici concernenti
l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni
vigenti.
IL PRESENTE CONTRATTO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.M. BAXILIO”, VIENE
CONSEGNATO A TUTTE LE FAMIGLIE, CHE
FIRMANO PER RICEVUTA, E DIVIENE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
PUO’ ESSERE MODIFICATO DEL TUTTO O IN PARTE SE
RICHIESTO A MAGGIORANZA DA PARTE DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO STESSO.
CASTELNUOVO SCRIVIA, 1 SETTEMBRE 2009
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza DAGLIA
Contratto
scuola-famiglia-studente
della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Art. 1. LA GIORNATA SCOLASTICA
La vita interna del plesso
di Scuola Secondaria Statale di primo grado “F. e M. Baxilio”, facente capo
all’’Istituto Comprensivo “Baxilio” di Castelnuovo Scrivia, è regolata, oltre
che dalle norme di legge vigenti, anche dalle disposizioni contenute nel
presente contratto, al quale tutti dovranno attenersi.
1.
ORARIO DELLE LEZIONI
|
|
MATTINA (da lunedì a venerdì) |
POMERIGGIO (martedì e/o venerdì) |
|
entrata |
7.45 |
14.15 |
|
uscita |
13.10 |
17.10 |
·
AL
FINE DI UN REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI SI RICHIEDE LA MASSIMA
PUNTUALITA’ (vedasi successivo Art. 2 comma 8).
·
Gli
alunni entrano a scuola al suono del campanello, soffermandosi nell’atrio in
attesa del Docente
della prima ora, che li accompagnerà in aula. La
salita alle aule si svolgerà in modo ordinato.
·
Gli
alunni che viaggiano con mezzi pubblici
(Scuolabus, corriera) entrano a scuola quando arriva il loro mezzo e si
soffermano nell’atrio, vigilati dal personale Collaboratore Scolastico, che
riceve apposito incarico.
·
Gli alunni non possono accedere alle aule
scolastiche senza l’accompagnamento del Docente di classe o suo sostituto.
·
I
posti in aula sono assegnati dai Docenti, dopo essere stati concordati in
Consiglio di Classe, e vanno mantenuti per tutte le ore di lezione.
·
Non
è consentito agli alunni allontanarsi
dalle aule senza l'autorizzazione dei Docenti.
·
In
caso di assenza improvvisa del Docente gli alunni saranno vigilati, all’interno
dell’atrio della scuola, dal Personale Collaboratore scolastico in servizio, in
attesa che l’Ufficio provveda alla
sostituzione.
·
Al termine dell'ora, durante il cambio del Docente, gli
alunni non dovranno fare schiamazzi e non dovranno uscire nei corridoi.
·
Al
suono dell'ultimo campanello si dovrà attendere il segnale del Docente per
uscire dall'aula e disporsi in fila per due nel corridoio, senza schiamazzare,
fischiare, urtare o spingere i compagni.
·
Si
scendono le scale solo accompagnati dai Docenti.
·
Alla
fine delle lezioni le aule dovranno essere lasciate in ordine, senza cartacce,
libri o altro in giro.
·
Tutti
gli alunni dovranno essere forniti del materiale occorrente per le lezioni
(corredo scolastico fondamentale comunicato da ogni singolo docente). Sono
materiali indispensabili per la didattica sia i libri e i quaderni, sia i materiali specifici per le
materie quali ed. artistica, ed. fisica, ed. musicale, informatica e tecnologia.
L’apertura e la chiusura del
portone, nonché la vigilanza sull’ingresso e sull’uscita, sono affidate
esclusivamente al Personale Collaboratore scolastico.
Nessun genitore, a nessun
titolo, può accedere alle aule didattiche o intrattenersi nell’atrio con i
Docenti dopo l’orario d’inizio delle lezioni. Eventuali materiali
“dimenticati”, da consegnare ai ragazzi, dovranno essere affidati dai
genitori al personale Collaboratore
Scolastico, che lo recapiterà agli alunni in aula.
Il Personale Collaboratore
scolastico identificherà coloro che si presentano a Scuola indirizzandoli, in
base alle necessità, all’Ufficio di Segreteria oppure in Presidenza.
E’ vietato l’accesso alle aule
agli estranei, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico in casi del tutto
eccezionali. Sono tacitamente autorizzati ad entrare nei locali scolastici,
possibilmente al di fuori dell’orario di lezione, per eseguire lavori di
manutenzione, gli operai ed i tecnici dipendenti dell’Ente Locale.
A tutti gli altri operatori,
estranei, che avessero necessità di
entrare a scuola per esigenze di servizio, su incarico del Comune, viene
richiesta l’identificazione a mezzo documento d’identità. Gli stessi saranno
invitati ad apporre la propria firma su apposito registro, ove sarà indicato
anche il motivo dell’ingresso. Dell’acquisizione di tale documentazione sono
incaricati, con apposita comunicazione, i Collaboratori scolastici in servizio.
7.
INTERVALLI:
nella
giornata di LUNEDI’ sono previsti i seguenti intervalli:
·
1°- dalle ore 9.50
alle ore 10.00;
·
2° - dalle ore
12.00 alle ore 12.10.
Nei giorni MARTEDI’ , MERCOLEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ sono
previsti i seguenti intervalli:
·
1°- dalle ore 10.25
alle ore 10.35;
·
2° - dalle ore
12.15 alle ore 12.20;
·
3° - dalle ore
16.10 alle ore 16.15 (nelle giornata di rientro).
Gli intervalli si svolgono in
aula, sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti.
Durante l’intervallo gli alunni
usciranno dall’aula per recarsi ai
servizi, avendo chiesto l’autorizzazione al Docente.
QUALORA GLI STUDENTI NON
RISPETTASSERO TALI INDICAZIONI, POTRA’ VENIRE SOSPESA LA FRUIZIONE
DELL’INTERVALLO PER SINGOLI ALUNNI O
PER INTERE CLASSI.
8.
Lungo i corridoi e negli spazi immediatamente adiacenti ai
bagni gli alunni sono vigilati dal Personale Collaboratore scolastico.
9.
L’entrata e l’uscita degli alunni dalle rispettive aule
scolastiche per accedere ad altri spazi dell’edificio dovrà avvenire in modo
ordinato e silenzioso, per non arrecare disturbo alle altre classi, e sempre
con l’accompagnamento del Docente responsabile.
10.
ORARIO DI MENSA: DALLE ORE 13.20 ALLE ORE 13.55 CIRCA.
La mensa è situata
nell’edificio della Scuola Primaria: gli alunni sono pertanto accompagnati dai
Docenti in orario di servizio, su apposito incarico del Dirigente Scolastico.
Durante il pasto, gli alunni saranno assistiti dai docenti, che
assumeranno la responsabilità di gruppi
di alunni appartenenti ai diversi
gruppi classe. Gli stessi docenti
vigileranno sugli alunni al termine del pranzo, assicurandone il puntuale
ritorno a scuola per le ore 14.15 (ora dell’ingresso per le lezioni pomeridiane).
Il tempo mensa è
tempo scuola a tutti gli effetti: in caso di indisciplina la Scuola
potrà disporre l’esclusione temporanea o definitiva dell’alunno dal servizio.
11.
PROVE DI EVACUAZONE: nel corso dell’anno scolastico sono
organizzate ed effettuate, per tutti gli alunni, n. 2 prove di evacuazione,
coordinate dal personale Docente e Collaboratore preposto all’attività.
Art. 2.
ASSENZE
1. Ogni assenza sia antimeridiana che
pomeridiana dovrà essere giustificata dal genitore sull’apposito libretto (che
il genitore è tenuto a ritirare in Segreteria, depositando la propria firma).
Il libretto contenente la
giustificazione va consegnato al Docente della prima ora del mattino.
2.
Qualora uno studente non partecipi ad una o più uscite didattiche
programmate dalla scuola, dovrà frequentare comunque le lezioni, e sarà
inserito in altra classe della scuola. L’orario complessivo delle uscite
didattiche è utilizzato per il computo del monte ore annuale di attività
didattica.
3. In caso di assenza in quella giornata, è
sempre richiesta la giustificazione sul libretto.
4. In applicazione della Legge regionale 25 giugno
2009, n. 15, non è richiesto il certificato medico oltre i cinque giorni di
assenza. A seguito di malattie ed episodi febbrili è comunque opportuno che sia
consultato il medico prima della riammissione a scuola. In questi casi viene
richiesta alla famiglia di compilare l’allegato modello di autocertificazione.
5. Dopo max. 4 giorni di assenza continuativa
la famiglia deve contattare la scuola, motivando verbalmente l’assenza stessa.
6. Dopo una settimana di assenza ingiustificata, in
assenza di comunicazioni verbali da parte dei genitori, i Docenti (anche
tramite la Segreteria) provvederanno a contattare la famiglia. In caso di
mancato reperimento della stessa, i Docenti informeranno il Dirigente Scolastico che, configurandosi l’
evasione dell’obbligo
scolastico, entro il decimo giorno dall’inizio dell’assenza, tenterà (attraverso
l’Ufficio) di contattare nuovamente la famiglia. In mancanza di contatti
provvederà alla segnalazione all’Autorità.
7. Ogni 5 assenze di uno o più giorni è
richiesta alla famiglia una conferma
personale o telefonica al Dirigente Scolastico od alla Segreteria.
8. PERMESSI D’ENTRATA FUORI ORARIO: gli
studenti saranno ammessi in aula oltre l’orario d’ingresso solo con
giustificazione scritta del genitore.
Se lo studente non la possedesse, verrà comunque ammesso in classe ma in
giornata il Docente (anche tramite la Segreteria) contatterà la famiglia per gli accertamenti del caso.
Al permanere del problema, potranno essere decisi provvedimenti disciplinari.
9. PERMESSI D’USCITA ANTICIPATA: l’uscita
anticipata degli alunni dalla scuola viene autorizzata dal Docente, su
richiesta scritta e motivata di un genitore. In ogni caso lo studente dovrà
essere affidato dal Docente a persona maggiorenne, conosciuta e delegata (vedi
successivo art. 3 comma 4), che verrà identificata ed a cui verrà sempre richiesta
la firma per “prelevare” da scuola lo studente. L’uscita sarà sempre registrata
sull’apposito modulo delle uscite anticipate, in dotazione a ciascuna classe. In caso di uscita anticipata lo studente non potrà mai, in
alcun caso, lasciare la scuola da solo.
10. Non è consentito, a chi è
iscritto al servizio mensa, uscire anticipatamente senza essere
giustificato per iscritto dal genitore. E’ necessaria la giustificazione
scritta anche in caso di assenze ripetute dalla mensa. Per sospendere la
frequenza al servizio mensa la famiglia deve fare richiesta scritta al Comune
ed avvisare per iscritto la Scuola.
11. Ai fini della validità dell’anno scolastico è
richiesta la frequenza dei 2/3 del monte ore annuale personalizzato
(comprensivo di orario obbligatorio ed orario opzionale, per chi lo ha
richiesto all’atto dell’iscrizione – Rif. D.L.vo n. 59/2004).
12. Ai fini dell’ammissione all’esame di stato
conclusivo del primo ciclo dell’istruzione,
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato
(comprensivo di orario obbligatorio ed orario opzionale,per chi lo ha richiesto
all’atto dell’iscrizione - Rif. D.L.vo
59/2004 art. 11 comma 1). A tal
proposito si veda anche il successivo Art. 7 comma 10.
Art. 3.
AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
Si suggerisce di utilizzare un abbigliamento
semplice e pratico. E’ vietato indossare in classe berretti o cappucci,
accessori con borchie, abbigliamento con decorazioni oscene o abiti troppo
succinti o sgualciti che, pur se di moda, vengano meno al rispetto
dell’ambiente o rischino di compromettere la sicurezza degli alunni.
Nell’ intento di tutelare la sicurezza degli
alunni durante l’orario scolastico e per tutto l’anno, alle famiglie viene
richiesto di espletare alcune semplici pratiche, che si elencano.
15.
A
tutte le famiglie è richiesto di fornire, su apposito modello che verrà inviato
a casa dai Docenti, i recapiti telefonici a cui i genitori potranno facilmente
essere contattati per ogni esigenza che si dovesse presentare in corso d’anno.
16.
Si
suggerisce alle famiglie di far scrivere gli stessi numeri anche sul diario ai
propri figli.
17.
All’inizio dell’anno scolastico a tutte le famiglie viene
inviato un modulo per richiedere l’iscrizione al servizio mensa e trasporto
(servizio gestito dal Comune). Ogni richiesta o comunicazione successiva,
relativa a tali servizi, va inoltrata al Comune e delle stesse va informata la
Scuola tramite diario.
18.
A tutte le famiglie viene inviato un modulo per rilasciare delega ad altro familiare (nonni, zii, cugini, ecc.) e/o
conoscente maggiorenne per il ritiro dello studente da scuola: si chiede
ai genitori di indicare per iscritto quali persone potranno, in loro assenza,
ritirare lo studente, in caso di uscita anticipata. La Scuola si riserva in
ogni caso di verificare che chi si presenta
a ritirare il minore sia una delle persone delegate (vedi Art. 2.9). In caso di dubbio, prima
di lasciar uscire lo studente, si contatterà telefonicamente la famiglia.
19.
A tutte le famiglie viene inviato un modulo per autorizzare
le uscite didattiche brevi sul territorio comunale, da effettuarsi anche a
mezzo scuolabus. Tale autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico.
Art. 4. PRATICHE DA ATTUARE PER TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO
Si invitano le famiglie,
nello spirito di collaborazione educativa a cui si ispira il nostro Progetto
d’Istituto, ad attuare alcune “buone pratiche”, che si elencano.
5.
Contribuire ad assicurarsi
che i figli siano provvisti del materiale didattico necessario
allo svolgimento
delle
diverse materie previste dall’orario giornaliero di lezione. Si intendono
materiali didattici anche gli accessori per l’educazione motoria come scarpe e
tuta da ginnastica; gli strumenti musicali, pen drive per le attività di
informatica, materiali di educazione tecnica richiesti dai Docenti ecc.. Si
chiede inoltre di controllare almeno periodicamente, con i propri figli, che il
contenuto dello zaino corrisponda a ciò che effettivamente serve per le lezioni
del giorno, ad evitare di appesantirlo
inutilmente. In tal senso si consiglia di evitare, al momento degli
acquisti in cartoleria, gli accessori inutili e/o troppo pesanti ed
ingombranti, che contribuiscono ad appesantire
gli zaini, danneggiando così la salute degli alunni. Gli insegnanti si
preoccuperanno di organizzare le materie in modo da evitare un eccessivo peso
degli zaini. In ogni giornata di 6 ore non verranno assegnati compiti o lezioni
per più di cinque materie. Si preoccuperanno inoltre di riservare spazio
all’interno degli armadi in dotazione ad ogni aula per riporvi i libri che i
ragazzi volessero lasciare a scuola. Il tutto sempre al fine di non appesantire
gli zaini.
6.
Presenziare all’ assemblea di classe (di regola convocata a
metà ottobre) ed ai
Colloqui bimestrali, sempre comunicati
dalla Scuola con almeno cinque giorni di preavviso, a mezzo diario.
7.
Firmare gli avvisi inviati dalla scuola tramite il diario.
8.
In caso di sciopero del Personale della scuola, ai genitori
viene richiesto di compilare un’apposita modulistica che la Scuola invia a
casa, attraverso i Docenti, non appena
nota l’indizione dello sciopero stesso, e di
accertarsi personalmente della presenza dei Docenti di classe. Gli studenti
che non
riportassero tale modulo, debitamente
compilato, saranno trattenuti a scuola, in vigilanza da parte del
Personale in servizio.
9.
In caso di assemblea del Personale della scuola, che
comporti l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata rispetto ai normali
orari, le famiglie sono comunque tenute a far frequentare la scuola ai figli,
seppur con orario ridotto. In caso contrario, è richiesta giustificazione
scritta sul libretto.
10.
Apporre una firma per presa visione sulle annotazioni dei
Docenti.
11.
Firmare puntualmente le verifiche, che i figli dovranno
portare a scuola al più presto.
12.
Ai genitori si chiede di controllare periodicamente i
quaderni dei propri figli e di firmare i lavori svolti, accanto al giudizio
espresso dal Docente.
13.
Assicurarsi che i
figli eseguano i compiti e studino le lezioni che la scuola assegna.
14.
Ridurre al minimo quelle attività da cui consegua
un’assenza prolungata da scuola dei figli per motivi familiari. Di tale tipo di
assenza la Scuola dovrà sempre essere preavvisata per
iscritto, a mezzo diario. Ove la famiglia fosse impossibilitata, la stessa
dovrà telefonare al Dirigente Scolastico o comunque alla Segreteria entro il primo giorno di assenza.
15.
Comunicare
sempre a mezzo diario con i Docenti, chiedendo, ove necessario, un colloquio a
scuola. I Docenti provvederanno a fissare il colloquio al più
presto, al di fuori del loro orario di lezione.
16.
Si invitano le famiglie a non sostare per colloqui con i
Docenti prima della salita o dopo la discesa delle classi.
17.
Nel rispetto della riservatezza degli alunni e della
persona del Docente, non contattare gli
Insegnanti, per questioni scolastiche,
in sedi diverse dalla scuola.
18.
Non
telefonare a casa ai Docenti od al Dirigente Scolastico, in
quanto le problematiche scolastiche dei figli vanno discusse nelle sedi e negli
orari opportuni.
Art. 5. DOVERI DEGLI ALUNNI
Ogni studente è tenuto ad
un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio,
nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente.
Ogni studente deve avere
per gli altri lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei propri doveri gli alunni
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e mai offensivo nei riguardi
delle persone.
6.
Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere
assiduamente gli impegni di studio, sia durante l’orario di lezione, sia nelle
esercitazioni a casa.
7.
Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno lasciare in
ordine le aule, portando a casa il materiale didattico necessario per lo
svolgimento dei compiti assegnati, lasciando nell’ armadio in aula i libri che
non servono.
8.
Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dal regolamento della scuola.
9.
Sono tenuti al rispetto delle regole di utilizzo previste
per i diversi laboratori ed esposti in ciascuna aula specifica.
10.
Utilizzare correttamente le strutture, i computers, i libri
ed i sussidi didattici propri, della scuola e dei compagni, in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola ed altrui.
11.
Gli alunni condividono la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di
qualità della vita della scuola.
Art. 6.
DIVIETI
1. A scuola è proibito utilizzare oggetti che non
abbiano alcun rapporto con le attività scolastiche e che arrechino disturbo al
corretto svolgimento delle lezioni, quali telefoni cellulari o altri dispositivi
elettronici (I-pod, PSP, Nintendo ed altre attrezzature tecnologiche) a fini
non dichiaratamente didattici e comunque non richiesti dai Docenti.
E’ conseguentemente
sconsigliato portarli a scuola.
Se ciò dovesse comunque
avvenire, in caso di utilizzo improprio durante l’orario scolastico, in
applicazione delle Direttive Ministeriali (Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr
del 15/03/07), i Docenti sono autorizzati a ritirare temporaneamente le
apparecchiature descritte.
Le stesse saranno restituite
allo studente soltanto
la prima volta, al termine della giornata scolastica.
Tale provvedimento sarà
annotato sul registro di classe.
Tali apparecchiature, opportunamente
custodite in cassaforte presso gli Uffici di Segreteria, saranno restituite soltanto
al genitore.
2. Resta sottinteso che, anche durante lo
svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra
gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità,
potranno essere soddisfatte mediante gli Uffici di Segreteria e di Presidenza.
3. E’ vietato portare a scuola oggetti
appuntiti o taglienti, che possano essere utilizzati in modo pericoloso per
l’incolumità fisica delle persone (taglierini, coltelli od altro). Se ciò
avvenisse, la Scuola provvederà a denunciare il fatto alle Autorità
Giudiziarie.
4. E’ vietato fare un utilizzo improprio o
pericoloso di materiali didattici specialistici (compassi, righelli, squadre,
ecc.). Se ciò avvenisse, i Docenti sono autorizzati al ritiro cautelativo del
materiale in parola.
12.
E’ vietato portare
oggetti preziosi a scuola.
13.
La
scuola declina ogni responsabilità per furti
o danneggiamenti ad oggetti o materiali impropriamente portati a scuola
dagli alunni, disattendendo le indicazioni del presente contratto.
Art. 7.
DISCIPLINA
(riferimenti normativi: TU
297/94; DPR 249/98: Statuto delle Studentesse e degli Studenti; DPR n.
275/99; Direttiva Min. n. 16 del 05/02/07; Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr
del 15/03/07; D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).
Da parte dei Docenti, nei confronti degli studenti
si pone la necessità di valorizzare al massimo la comunicazione interpersonale
e di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti “dedicati” di
dialogo.
Tuttavia, i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari (con riferimento ai doveri elencati ai precedenti Artt. 5 e 6) al
corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di questa Scuola secondaria sono soggetti a sanzioni
disciplinari.
11.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa
e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno della scuola.
12.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni.
13.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno.
14.
Nel caso in cui al ragazzo sia stata comminata una nota sul
registro di classe, la famiglia ne verrà tempestivamente informata tramite
lettera (inviata per corrispondenza) della cui ricezione è richiesta alla
famiglia una ricevuta (allegata alla lettera stessa).
15.
Dopo n. 3 note sul registro è richiesto un colloquio con la
famiglia dell’alunno. Dopo n. 5 note totali è prevista la sospensione dalle
lezioni per un giorno.
16.
I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri
figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle
strutture scolastiche e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una
sanzione anche di carattere pecuniario (principio della riparazione del danno).
17.
I provvedimenti disciplinari che comportano
l’allontanamento dalla comunità scolastica, sono adottati dal Consiglio di
Classe tecnico ( solo docenti).
18.
La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità
del reato. La regola generale è che il temporaneo allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore a quindici
giorni. Tuttavia (Direttiva
Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07) tale divieto sarà derogato quando:
- si sia
in presenza di fatti di rilevanza penale;
-
vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
In
queste due situazioni la durata della sanzione sarà commisurata alla gravità
del reato o al permanere della situazione di pericolo.
19.
In caso di sanzione disciplinare che preveda
l’allontanamento dello studente dalla Scuola,
la stessa manterrà un costante rapporto con lo studente e con i
genitori, al fine di favorire un
rientro responsabile al termine del
periodo di sospensione dalla scuola.
20.
Sarà possibile, ove la famiglia ne faccia esplicita
richiesta scritta, convertire parte della sanzione in attività a favore della
comunità scolastica.
21.
In casi eccezionali di reiterazione di reati od atti violenti ai danni di persone,
nell’intento di svolgere l’irrinunciabile funzione di reazione efficace ad
illeciti, nonché di prevenzione verso il compimento di gravi infrazioni
disciplinari, la sanzione potrà comportare l’esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione dello studente all’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo dell’Istruzione di base (indipendentemente dalla frequenza del
monte ore previsto).
22.
In caso di problematiche disciplinari gravi durante la
sessione degli esami di Stato, sarà la Commissione d’esame ad attuare i
provvedimenti del caso. Tali
provvedimenti sono applicabili anche ai candidati esterni.
23.
L’organo di garanzia preposto, a tutela dello studente, assicurandogli la possibilità di
discolparsi facendo valere le proprie ragioni,
è una Commissione individuata in
seno al Consiglio d’Istituto, costituita dal Dirigente Scolastico, da due
Docenti e da due genitori.
24.
Tuttavia, qualora si ravvisassero gli estremi per problemi
derivanti dalla disapplicazione delle norme per la tutela della riservatezza
dello studente, la Scuola si riserva di
interessare i superiori Uffici Ministeriali.
COMPORTAMENTI
SANZIONABILI
E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
|
MANCANZE
DISCIPLINARI |
PROVVEDIMENTI |
AUTORITA’
COMPETENTE |
|
- Negligenza ripetuta o abituale; - assenze e ritardi
ingiustificati; - ripetute mancanze ai doveri
scolastici; -ripetute azioni di disturbo
in classe o durante gli intervalli; - mancata firma degli
avvisi di comunicazione sciopero |
- Richiamo verbale o scritto
(sul registro di classe o sul diario),
in classe o privato. - Dopo tre note sul registro,
convocazione della famiglia. -Dopo complessive cinque
note, sospensione di una giornata. - Esclusione dalle uscite
didattiche. |
- Docente di Classe o
Dirigente Scolastico. - Consiglio di Classe tecnico
(soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
|
- Inosservanza delle
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno; |
- Ammonimento scritto da
parte del Dirigente Scolastico (con convocazione scritta alla famiglia). |
Dirigente Scolastico. |
|
- Uso scorretto di strutture,
arredo e sussidi didattici (computer, attrezzature, ecc.) e del patrimonio
della scuola. |
- Risarcimento pecuniario del
danno previa informazione del fatto alla famiglia. - Sospensione dalle lezioni
fino a un massimo di 3 giorni. - Esclusione dalle uscite
didattiche. |
Il risarcimento pecuniario è
disposto dal Dirigente Scolastico, su segnalazione del Docente di classe. La sospensione dalle lezioni
o l’esclusione dalle uscite didattiche sono disposte dal Consiglio di Classe
tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
|
I PROVVEDIMENTI SIN QUI ELENCATI SONO APPLICABILI ANCHE
AI CASI SUCCESSIVI |
||
|
- Comportamenti irrispettosi
verso i compagni, i Docenti, il Personale della scuola; - Offese alla morale, alle
Religioni, alle istituzioni; - fatti che turbino il
regolare andamento della scuola. |
- Sospensione dalle lezioni
sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua
reiterazione. - Esclusione dal corso per il
conseguimento del patentino per ciclomotori. |
Consiglio di Classe tecnico
(soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
|
- Comportamenti che arrechino
offesa al Docente. |
- Sospensione dalle lezioni
sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua
reiterazione. - Esclusione dal corso per il
conseguimento del patentino per ciclomotori. |
Consiglio di Classe tecnico
(soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
|
- Comportamenti configurabili
come reati (minacce, lesioni personali). |
- Allontanamento dalla
comunità scolastica per una durata definita e commensurata alla gravità del
reato, con l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. - Esclusione dal corso per il
conseguimento del patentino per ciclomotori. |
Consiglio di Classe tecnico
(soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico). |
In caso di mancanza grave il
Dirigente Scolastico può disporre l’allontanamento cautelativo dello studente
dalla classe o dalla scuola, con preavviso alla famiglia, in attesa della convocazione
d’urgenza e delle decisioni dell’organo collegiale preposto ai provvedimenti
del caso.
Art. 7.
FARMACI
5.
Per
patologie temporanee non gravi, tali da consentire allo studente la frequenza
scolastica, il personale scolastico (Docente e Collaboratore
scolastico) non è autorizzato a
somministrare alcun medicinale agli alunni.
6.
In caso di effettiva necessità il
Dirigente Scolastico concede l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici
durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per il tempo strettamente
necessario alla somministrazione dei farmaci.
7.
Per
la sicurezza di tutti gli alunni, è fatto divieto ai Sigg. genitori di affidare
ai propri figli alcun tipo di farmaco o prodotto da banco, senza informare
preventivamente i docenti, che valuteranno la situazione, anche consultandosi
con il Dirigente Scolastico.
8.
Per
patologie croniche, anche non gravi, la Scuola recepisce la Direttiva Min.
Prot. n. 2312/dip/segr del 25/11/05, secondo le seguenti modalità:
·
Deve essere avanzata formale richiesta scritta (indirizzata
al Dirigente Scolastico) da parte della famiglia o dagli esercitanti la patria
potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica
attestante lo stato di malattia dello studente, con la prescrizione specifica
dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione,
posologia). In tale certificato dovrà
risultare che il ragazzo ha già assunto tali farmaci (cioè che non è la prima
volta).
·
SOLO SEGUENDO LA MODALITA’ SUINDICATA SARA’ POSSIBILE
AUTORIZZARE GLI ALUNNI AD ASSUMERE FARMACI
A SCUOLA.
·
Qualora nell’edificio scolastico non vi siano locali idonei
alla conservazione ed alla somministrazione dei farmaci, oppure non vi sia
disponibilità alla somministrazione da parte del personale, oppure non vi sia
personale che abbia i requisiti professionali necessari a garantire
l’assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico potrà procedere ad individuare
altri soggetti con cui attivare forme di collaborazione utili al
·
·
raggiungimento dell’intento di garantire il diritto allo
studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.
·
In caso di infortunio o malore dello studente, il Docente
presterà innanzitutto i primi soccorsi e tempestivamente provvederà a far avvertire per telefono i
familiari.
9.
Gestione
delle emergenze: si applica la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario
Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei
provvedimenti programmabili dall’Istituzione scolastica, ovvero qualora si ravvisi
la sussistenza di una situazione di emergenza. Qualora non si reperisse
immediatamente la famiglia, sarà il Docente a seguire l’Ambulanza che trasporta
lo studente bisognoso di cure immediate. Gli alunni della classe verranno
distribuiti in altre classi da un Collaboratore scolastico.
Art. 8. IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
In quanto ispiratrice del presente contratto, la
Scuola si impegna ad attuare tutto quanto utile al buon esito dell’intento
educativo, ed in particolare ogni insegnante, applicando la propria deontologia
professionale, si impegna a:
13. Assicurare
assidua vigilanza sui minori;
14. rispettare
lo studente come individuo e come minore;
15. rispettare
le famiglie di tutti gli alunni;
16. assicurare
equità di trattamento per tutti gli alunni, valorizzando le inclinazioni
personali di ciascuno;
17. presidiare
massimamente il rispetto del valore della legalità e perseguire una corretta
convivenza civile;
18. promuovere
la solidarietà tra le diverse componenti della comunità scolastica;
19. assicurare
il rispetto delle differenze culturali e
religiose;
20. tutelare
ogni minore che gli è affidato, anche nel suo diritto alla riservatezza;
21. espletare
la propria funzione docente con serietà, impegno e massimo senso del dovere;
22. fornire
agli alunni, in ogni momento della vita scolastica, modelli di comportamento
positivi;
23. assicurare
l’attivazione di un dialogo costruttivo, in ogni circostanza, attraverso la
massima disponibilità ad incontrare le famiglie nelle sedi istituzionali
(scuola, Uffici di Segreteria e Presidenza), in orari concordati (tramite diario o telefonicamente, con gli
Uffici di Segreteria);
24. informare
le famiglie in tempo utile non appena conosciuta l’indizione di sciopero ed
attuare la procedura per l’eventuale rientro dello studente a casa in caso di
adesione allo sciopero di uno o più insegnanti.
Art. 9 . DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Vengono
applicati gli Artt. 1, 2, 3, 5 della
LEGGE 30 ottobre 2009, N. 169,
sottoriportati.
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1.
A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono
attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e
delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle
aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto
per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2.
All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,
in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio
e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2.
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e'
effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente
disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati
i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al
voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.
Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
1.
Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica
ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale
di maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis.
Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono
non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3.
Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero
all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis.
Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:)
«4.
L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei
traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione
non inferiore a sei decimi».
4.
Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e'
abrogato.
5.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di
apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali
ulteriori modalita' applicative del presente articolo.
Art 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi
scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e'
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che
per la pubblicazione
di eventuali appendici di
aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza
di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella
scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo
quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni,
a valere per i successivi sei anni. 11 dirigente scolastico vigila
affinche' le delibere dei competenti organi scolastici concernenti
l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni
vigenti.
IL PRESENTE CONTRATTO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.M. BAXILIO”, VIENE
CONSEGNATO A TUTTE LE FAMIGLIE, CHE
FIRMANO PER RICEVUTA, E DIVIENE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
PUO’ ESSERE MODIFICATO DEL TUTTO O IN PARTE SE
RICHIESTO A MAGGIORANZA DA PARTE DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO STESSO.
CASTELNUOVO SCRIVIA, 14 ottobre 2009
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza DAGLIA