NOI CON VOI – A.S. 2009/2010

 

Come ogni società esistente, anche quella scolastica richiede il rispetto di regole chiare e precise che assicurino efficienza e produttività al suo lavoro e permettano il conseguimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Educativo dell’Istituto.

Da questa premessa nasce il presente:

                Contratto scuola-famiglia-alunno

                            della SCUOLA

PRIMARIA

SECONDARIA DI 1° GRADO

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contratto scuola-famiglia-alunno

della SCUOLA PRIMARIA

 

Art. 1.     LA GIORNATA SCOLASTICA

La vita interna del plesso di Scuola Primaria Statale “M.M. Bandello”, facente capo all’’Istituto Comprensivo “F.M. Baxilio”, è regolata, oltre che dalle norme di legge vigenti, anche dalle disposizioni contenute nel presente contratto, al quale tutti dovranno attenersi.

 

1.                       ORARIO D’INGRESSO: DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 8.20

                                                  E DALLE ORE 13.55  ALLE ORE 14.00.

Gli alunni salgono le scale sotto la vigilanza del Personale Collaboratore scolastico; giunti al piano superiore si dirigono verso la propria aula, dove troveranno gli Insegnanti ad attenderli.

E’ possibile usufruire del servizio di pre-scuola (con  vigilanza da parte del personale Docente)  dalle ore 7.45 alle ore 8.15. Il requisito per accedere a tale servizio è che entrambi i genitori  lavorino. La richiesta di usufruirne va presentata all’Ufficio di Segreteria della Scuola, unitamente alle certificazioni dei datori di lavoro di entrambi genitori.  L’eventuale disdetta di tale servizio va comunicata per iscritto alla Segreteria della scuola.

              ORARIO DELLE LEZIONI:     DALLE ORE 8.20 ALLE ORE 12.30

                                                          E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17,00 O 17.10

                                                          SECONDO L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

                                                          SETTIMANALE PREVISTA PER CIASCUNA  CLASSE.

AL FINE DI UN REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI SI RICHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITA’ (vedasi successivo Art. 2 comma 7).

L’apertura e la chiusura del portone, nonché la vigilanza sull’ingresso e sull’uscita, sono affidate esclusivamente al Personale Collaboratore scolastico, cui vengono impartite, all’inizio dell’Anno Scolastico, opportune direttive.

Durante la salita delle scale che conducono alle aule gli alunni sono vigilati dal personale Collaboratore Scolastico e dai Docenti preposti.

ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, PER UN PERIODO DI CIRCA UNA SETTIMANA, I BAMBINI DELLE CLASSI PRIME vengono attesi nell’atrio della scuola dagli insegnanti, che li accompagneranno al piano superiore. Trascorso il primo periodo di accoglienza, anche i bambini d prima saliranno con quelli delle altre classi.

Nessun genitore, a nessun titolo, può sostare nelle classi o intrattenersi con gli insegnanti dopo l’orario d’inizio delle lezioni. Per consegnare ai bambini a scuola ciò che avessero dimenticato, il genitore dovrà suonare il citofono ed attendere che un Collaboratore Scolastico scenda a ritirare quanto sopra.

E’ vietato l’ingresso a scuola agli estranei, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico. Sono tacitamente autorizzati ad entrare, per eseguire lavori di manutenzione, gli operai ed i tecnici dipendenti dell’Ente Locale.

A tutti gli altri operatori, estranei, che avessero necessità di entrare a scuola per esigenze di servizio, su incarico del Comune, viene richiesta l’identificazione a mezzo documento d’identità. Gli stessi saranno invitati ad apporre la propria firma su apposito registro, ove sarà indicato anche il motivo dell’ingresso. Dell’acquisizione di tale documentazione sono incaricati, con apposita comunicazione, i Collaboratori scolastici oppure l’insegnante coordinatore del plesso.

 

 

 

 

 

2.    Dalle ore 10.15 alle ore 10.30 è previsto, per i singoli gruppi, effettuare un intervallo, in aula, sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti. Durante l’intervallo gli alunni potranno uscire dall’aula  per recarsi ai servizi, avendo chiesto l’autorizzazione all’insegnante.

3.     Lungo i corridoi e negli spazi immediatamente adiacenti ai bagni gli alunni sono vigilati dal Personale   Collaboratore scolastico.

4.  Al termine delle lezioni gli insegnanti congederanno gli alunni e li accompagneranno all’uscita dell’edificio scolastico, vigilando finchè ciascuno di questi sarà stato preso in carico da un familiare. Gli stessi insegnanti provvederanno  a smistare gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus. A tali attività di vigilanza contribuirà anche il Personale Collaboratore scolastico in servizio.

5.     ORARIO DI MENSA: DALLE ORE 12.35 ALLE ORE 13.20 CIRCA.

Durante la mensa gli alunni saranno assistiti dagli Insegnanti, che assumeranno  la responsabilità di gruppi di alunni non necessariamente appartenenti allo stesso gruppo classe.  Gli stessi Insegnanti, COADIUVATI DAL PERSONALE Collaboratore scolastico, vigileranno sugli alunni al termine del pranzo, con attività di animazione sino alle ore 14.00.

6.     L’entrata e l’uscita degli alunni dalle rispettive aule scolastiche per accedere ad altri spazi dell’edificio dovranno avvenire in modo ordinato e silenzioso, per non arrecare disturbo alle altre classi, e sempre con l’accompagnamento dell’ Insegnante responsabile.

 

Art. 2.     ASSENZE

1.     Ogni assenza sia antimeridiana che pomeridiana dovrà essere giustificata dal genitore sull’apposito libretto (che verrà consegnato direttamente al genitore ad inizio anno dall’insegnante fiduciaria, per depositare la firma).

Il libretto contenente la giustificazione va consegnato all’insegnante della prima ora del mattino.

2.  In applicazione della Legge regionale 25 giugno 2009, n. 15, non è richiesto il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza.

3. Dopo 4 giorni di assenza continuativa  la famiglia deve contattare l’Insegnante motivando verbalmente l’assenza stessa.

4. Dopo una settimana di assenza ingiustificata, in assenza di comunicazioni verbali da parte dei genitori, gli Insegnanti provvederanno a contattare la famiglia. In caso di mancato reperimento della stessa, informeranno il Dirigente Scolastico, che tenterà (attraverso l’Ufficio) di contattare nuovamente la famiglia. In mancanza di contatti provvederà a segnalare all’Autorità l’assenza, che si configura come evasione dell’obbligo scolastico.

5.  Qualora un alunno non partecipi ad una o più uscite didattiche programmate dalla scuola, dovrà frequentare comunque le lezioni, e sarà inserito in altra classe della scuola.

6.   In caso di assenza in quella giornata, è richiesta la giustificazione sul libretto.

7. Ogni 5 assenze di uno o più giorni è richiesta alla famiglia una conferma personale o telefonica ad un Insegnante di classe  alla Segreteria.

8.    PERMESSI D’ENTRATA FUORI ORARIO: gli alunni saranno ammessi in aula oltre l’orario d’ingresso solo con giustificazione scritta del genitore.  Se l’alunno non la possedesse, l’alunno sarà comunque ammesso in classe ma l’insegnante sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico a contattare in giornata  la famiglia per gli accertamenti del caso. Al permanere del problema, potranno essere disposti provvedimenti disciplinari.

9.  PERMESSI D’USCITA ANTICIPATA: l’uscita anticipata degli alunni dalla scuola viene autorizzata dall’insegnante, esclusivamente su richiesta scritta e motivata di un genitore. In ogni caso l’alunno dovrà essere affidato dall’insegnante a persona maggiorenne, conosciuta e delegata (rif. successivo Art.3 comma 5), che verrà identificata ed a cui verrà sempre richiesta la firma per “prelevare” da scuola l’alunno. L’uscita sarà sempre registrata sull’apposito modulo delle uscite anticipate, in dotazione a ciascuna classe.

In caso di uscita anticipata l’alunno non potrà mai, in alcun caso, lasciare la scuola da solo.

10.   Non è consentito, a chi è iscritto al servizio mensa, uscire anticipatamente senza essere giustificato per iscritto dal genitore. E’ necessaria la giustificazione scritta anche in caso di assenze ripetute dalla mensa. Per sospendere la frequenza al servizio mensa la famiglia deve fare richiesta scritta al Comune ed avvisare formalmente e per iscritto l’insegnante.

11.    Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza dei 2/3 del monte ore annuo personalizzato, comprensivo di orario obbligatorio e di orario opzionale (per chi  lo ha richiesto all’atto dell’iscrizione). Coloro che

non avessero frequentato il monte ore previste potranno non essere ammessi alla classe successiva (Rif. D.L.vo n. 59/94).

 

 

Art. 3.      AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

La scuola non richiede l’uso del grembiule, ma si limita a suggerire la massima semplicità e praticità. E’ vietato indossare in classe berretti, accessori con borchie, abbigliamento con decorazioni oscene o abiti

troppo succinti che vengano meno al rispetto dell’ambiente o rischino di compromettere la sicurezza degli alunni.

Nell’ intento di tutelare la sicurezza degli alunni durante l’orario scolastico e per tutto l’anno scolastico, all’inizio dell’anno scolastico alle famiglie viene richiesto di espletare alcune semplici pratiche, che si elencano.

 

1.      A tutte le famiglie viene richiesto di fornire, su apposito modello che verrà inviato a casa dagli insegnanti, i recapiti telefonici a cui i genitori potranno facilmente essere contattati per ogni esigenza che si dovesse presentare in corso d’anno.

2.      Si suggerisce alle famiglie di scrivere gli stessi numeri anche sul diario dei propri figli.

3.      All’inizio dell’anno scolastico a tutte le famiglie viene inviato un modulo per richiedere l’iscrizione al servizio mensa e trasporto (servizio gestito dal Comune). Ogni richiesta o comunicazione successiva, relativa a tali servizi, va inoltrata al Comune e va informata la Scuola.

4.      A tutte le famiglie viene inviato un modulo per  dichiarare se, al termine delle lezioni giornaliere, l’alunno va a casa da solo o viene prelevato da un familiare.

5.      A tutte le famiglie viene inviato un modulo per rilasciare  delega ad altro familiare (nonni, zii, cugini, ecc.) e/o conoscente maggiorenne per il ritiro dell’alunno da scuola: si chiede ai genitori di indicare per iscritto

      quali persone potranno, in loro assenza, ritirare l’alunno, in caso di uscita anticipata. La Scuola si riserva in

      ogni caso di verificare che chi si presenta a ritirare il minore sia una delle persone delegate (vedi Art. 2.9)

       In caso di  dubbio, prima di lasciar uscire l’alunno, si contatterà telefonicamente la famiglia.

6.      A tutte le famiglie viene inviato un modulo per autorizzare le uscite didattiche brevi sul territorio comunale, da effettuarsi anche a mezzo scuolabus. Tale autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico. Nei giorni immediatamente precedenti queste uscite (almeno il giorno prima) gli insegnanti comunicheranno comunque a mezzo diario l’intenzione di effettuare l’uscita.

 

Art. 4.     PRATICHE DA ATTUARE PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO     

Si invitano le famiglie, nello spirito di collaborazione educativa a cui si ispira il nostro Progetto d’Istituto, ad attuare alcune “buone pratiche”, che si elencano.

 

1.      Contribuire ad assicurarsi che i figli siano provvisti del materiale didattico

necessario allo svolgimento delle diverse materie previste dall’orario giornaliero di lezione. Si intendono

materiali didattici anche gli accessori per l’educazione motoria come scarpe e tuta da ginnastica; gli strumenti musicali – ove richiesti ecc.). Si chiede inoltre di controllare periodicamente, con i propri figli, che il contenuto dello zaino corrisponda a ciò che effettivamente serve per le lezioni del giorno, ad evitare di appesantirlo  inutilmente. In tal senso si consiglia di evitare, al momento degli acquisti in cartoleria, gli accessori inutili e/o troppo pesanti ed ingombranti, che  contribuiscono ad appesantire gli zaini, danneggiando così la salute degli alunni. Gli insegnanti si preoccuperanno di organizzare le materie in modo da evitare un eccessivo peso degli zaini, avendo cura d far lasciare a scuola i materiali che non servono per i compiti a casa.

2.      Presenziare all’ assemblea di classe (di regola convocata a metà ottobre) ed ai

      Colloqui bimestrali, sempre comunicati dalla Scuola con almeno cinque giorni di preavviso, a mezzo diario.

3.      Firmare gli avvisi inviati dalla scuola tramite il diario.

4.      In caso di sciopero del Personale della scuola, ai genitori viene richiesto di compilare un’apposita modulistica che la Scuola invia a casa, attraverso i Docenti,  non appena nota l’indizione dello sciopero stesso, ed accertarsi personalmente della presenza dei Docenti di classe. Gli studenti che non restituissero tale modulo, debitamente compilato, saranno trattenuti a scuola, in vigilanza da parte del  Personale.

5. In caso di assemblea del Personale della scuola, che comporti l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata rispetto ai normali orari, le famiglie sono comunque tenute a far frequentare la scuola ai figli, seppur con orario ridotto. In caso contrario, è richiesta giustificazione scritta sul libretto.

6.  Apporre una firma per presa visione sulle annotazioni dei Docenti.

 

7.      Firmare puntualmente le verifiche, che i figli dovranno portare a scuola al più presto.

8.      Controllare periodicamente i quaderni dei propri figli e di firmare i lavori svolti, accanto al giudizio espresso dal Docente.

9.      Assicurarsi che i figli eseguano i compiti e studino le lezioni che la scuola assegna.

10.   Non eccedere nel programmare viaggi, weekends o comunque attività da cui consegua un’assenza prolungata da scuola dei figli per motivi familiari. Di tale tipo di assenza la Scuola dovrà  sempre essere preavvisata per iscritto, a mezzo diario. Ove la famiglia fosse impossibilitata, la stessa dovrà telefonare al Dirigente Scolastico o comunque alla Segreteria   entro il primo giorno.

11.   Comunicare sempre a mezzo diario con i Docenti, chiedendo, ove necessario, un colloquio a scuola. I Docenti provvederanno a fissare il colloquio al più presto,  al di fuori del loro  orario di lezione (di regola il mercoledì pomeriggio).

12.   Si invitano le famiglie a non sostare per colloqui con i Docenti prima della salita o dopo la discesa delle classi.

13.   Nel rispetto della riservatezza degli alunni e della persona del Docente, non contattare i Docenti, per questioni scolastiche,  in sedi diverse dalla scuola.

14.   Non telefonare a casa ai Docenti od al Dirigente Scolastico, in quanto le problematiche scolastiche dei figli vanno discusse nelle sedi e negli orari opportuni. 

 

Art. 5.      DOVERI DEGLI ALUNNI

Ogni alunno è tenuto ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio, nei confronti dei compagni, del personale Insegnante e non Insegnante.

Ogni alunno deve avere lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei propri doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e mai offensivo nei riguardi delle persone.

 

1.      Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, sia durante l’orario di lezione, sia nelle esercitazioni a casa.

2.      Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno lasciare in ordine le aule, portando a casa il materiale didattico necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati.

3.      Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola.

4.      Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i computers, i libri ed i sussidi didattici propri, della scuola e dei compagni, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola ed altrui.

5.      Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 6.   DIVIETI

1.    A scuola è proibito utilizzare oggetti che non abbiano alcun rapporto con le attività scolastiche e che arrechino disturbo al corretto svolgimento delle lezioni, quali telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (I-pod, PSP, Nintendo ed altre attrezzature tecnologiche) a fini non dichiaratamente didattici e comunque non richiesti dagli Insegnanti..

E’ conseguentemente sconsigliato portarli a scuola.

Se ciò dovesse comunque avvenire, in caso di utilizzo improprio durante l’orario scolastico, in applicazione delle Direttive Ministeriali (Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07), i Docenti sono autorizzati a ritirare temporaneamente le apparecchiature descritte.

 

Tali apparecchiature, opportunamente custodite in cassaforte presso gli Uffici di Segreteria, saranno restituite soltanto al genitore.

2. Resta sottinteso che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli Uffici di Segreteria e di Presidenza.

3.    E’ vietato portare a scuola oggetti appuntiti o taglienti, che possano essere utilizzati in modo pericoloso per l’incolumità fisica delle persone (taglierini, coltelli od altro). Se ciò avvenisse, la Scuola provvederà a denunciare il fatto alle Autorità Giudiziarie.

 

4.       E’ vietato fare un utilizzo improprio di materiali didattici specialistici (compassi, righelli, squadre, ecc.). Se ciò avvenisse, i Docenti sono autorizzati al ritiro cautelativo del materiale in parola.

5.       E’ vietato portare oggetti preziosi a scuola.

6.      In ogni caso la scuola declina ogni responsabilità per furti  o danneggiamenti ad oggetti o materiali impropriamente portati a scuola dagli alunni, disattendendo le indicazioni del presente contratto.

 

Art. 6.     DISCIPLINA

(riferimenti normativi: TU 297/94; DPR 249/98: Statuto delle Studentesse e degli Studenti; DPR n. 275/99; Direttiva Min. n. 16 del 05/02/07; Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07; D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

 

Da parte degli Insegnanti, nei confronti degli alunni di Scuola primaria si pone la necessità di valorizzare al massimo la comunicazione interpersonale e di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti “dedicati” di dialogo.

 

Tuttavia, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (con riferimento ai doveri elencati ai precedenti Artt. 5 e 6) al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di questa singola Scuola Primaria sono soggetti a sanzioni disciplinari.

 

1.      I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della scuola.

2.      La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

3.      Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno.

4.      I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario (principio della riparazione del danno).

5.      Le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Interclasse tecnico.

6.      La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato. La regola generale è che il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni. Tuttavia (Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07) tale divieto sarà derogato quando:

         - si sia in presenza di fatti di rilevanza penale;

 -  vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

In queste due situazioni la durata della sanzione sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

7.      In caso di sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento dell’alunno dalla Scuola,  la stessa manterrà un costante rapporto con l’alunno e con i genitori, al fine di favorire il rientro più sereno possibile al termine del periodo di sospensione dalla scuola.

8.      Sarà possibile, ove la famiglia ne faccia esplicita richiesta scritta, convertire parte della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

9.      In casi eccezionali di reiterazione di reati od atti violenti ai danni di persone, nell’intento di svolgere l’irrinunciabile funzione di reazione efficace ad illeciti, nonché di prevenzione verso il compimento di gravi infrazioni disciplinari, la sanzione potrà comportare l’esclusione dallo scrutinio finale.

10.   L’organo di garanzia preposto a tutela dell’alunno, assicurandogli la possibilità di discolparsi facendo valere le proprie ragioni,  è  una Commissione individuata in seno al Consiglio d’Istituto, costituita dal Dirigente Scolastico, da due Insegnanti e da due genitori. Tuttavia, qualora si ravvisassero gli estremi per problemi derivanti dalla disapplicazione delle norme per la tutela della riservatezza dell’individuo/alunno, la Scuola  si riserva di richiedere  l’intervento degli Ispettori Tecnici Ministeriali.

 

 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

 E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

MANCANZE DISCIPLINARI

SANZIONI

AUTORITA’ COMPETENTE

- Negligenza ripetuta o abituale;

- assenze e ritardi ingiustificati;

- ripetute mancanze ai doveri scolastici.

- Richiamo verbale o scritto (sul registro di classe o sul diario),  in classe o privato.

- Convocazione della famiglia.

Insegnante di Classe o Dirigente Scolastico.

- Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno;

- Mancata firma di avvisi in caso di sciopero.

- Ammonimento scritto da parte del Dirigente Scolastico (con convocazione scritta alla famiglia).

Dirigente Scolastico

- Uso scorretto di strutture, arredo e sussidi didattici (computer, attrezzature, ecc.) ed al patrimonio della scuola.

- Risarcimento pecuniario del danno previa informazione del fatto alla famiglia.

- Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 3 giorni.

Il risarcimento pecuniario è disposto dal Dirigente Scolastico, su segnalazione

dell’Insegnante di classe.

La sospensione dalle lezioni è disposta dal Consiglio di interclasse tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

I PROVVEDIMENTI SIN QUI ELENCATI SONO APPLICABILI ANCHE AI CASI SUCCESSIVI

- Offese alla morale, alle Religioni, alle istituzioni;

- fatti che turbino il regolare andamento della scuola.

- Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua reiterazione.

Consiglio di interclasse tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

- Comportamenti che arrechino offesa all’Insegnante.

- Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua reiterazione.

Consiglio di interclasse tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

- Comportamenti configurabili come reati (minacce, lesioni personali).

Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commensurata alla gravità del reato, con l’intervento dell’Autorità Giudiziaria,.

Consiglio di interclasse tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

 

Il Dirigente Scolastico, in caso di mancanza grave, può disporre l’allontanamento cautelativo dell’alunno dalla classe o dalla scuola, in attesa della convocazione d’urgenza e delle decisioni dell’organo collegiale preposto ai provvedimenti del caso.

 

 

Art. 7.   FARMACI

 

1.      Per patologie temporanee non gravi, tali da consentire all’alunno la frequenza scolastica, il personale scolastico (Insegnante e Collaboratore scolastico)  non è autorizzato a somministrare alcun medicinale agli alunni.

2.      In caso di effettiva necessità il DirigenteScolastico concede l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione dei farmaci.

3.      Per la sicurezza di tutti gli alunni, è fatto divieto ai Sigg. genitori di affidare ai propri figli alcun tipo di farmaco o prodotto da banco, senza informare preventivamente gli Insegnanti, che valuteranno la situazione, anche consultandosi con il Dirigente Scolastico.

4.      Per patologie croniche, anche non gravi, la Scuola recepisce la Direttiva Min. Prot. n. 2312/dip/segr del 25/11/05, secondo le seguenti modalità:

 

 

q       Deve essere avanzata formale richiesta scritta (indirizzata al Dirigente Scolastico) da parte della famiglia o dagli esercitanti la patria potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

q       Qualora nell’edificio scolastico non vi siano locali idonei alla conservazione ed alla somministrazione dei farmaci, oppure non vi sia disponibilità alla somministrazione da parte del personale, oppure non vi sia personale che abbia i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico potrà procedere ad individuare altri soggetti con cui attivare forme di collaborazione utili al raggiungimento dell’intento di garantire il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.

q       In caso di infortunio o malore dell’alunno, l’insegnante presterà innanzitutto i primi soccorsi e dunque  provvederà a far avvertire per telefono i familiari.

q       Gestione delle emergenze: si applica la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili dall’Istituzione scolastica, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. Qualora non si reperisse immediatamente la famiglia, sarà l’insegnante a seguire l’Ambulanza che trasporta l’alunno bisognoso di cure immediate. Gli alunni della classe verranno distribuiti in altre classi da un Collaboratore scolastico.

 

Art. 8. IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

In quanto ispiratrice del presente contratto, la Scuola si impegna ad attuare tutto quanto utile al buon esito dell’intento educativo, ed in particolare ogni insegnante, applicano la propria deontologia professionale, si impegna a:

1.        Assicurare assidua vigilanza sui minori;

2.       rispettare lo studente come individuo e come minore;

3.       rispettare le famiglie di tutti gli alunni;

4.       assicurare equità di trattamento per tutti gli alunni, valorizzando le inclinazioni personali di ciascuno;

5.       presidiare massimamente il rispetto del valore della legalità e perseguire una corretta convivenza civile;

6.       promuovere la solidarietà tra le diverse componenti della comunità scolastica;

7.       assicurare il rispetto delle differenze culturali e  religiose;

8.       tutelare ogni minore che gli è affidato, anche nel suo diritto alla riservatezza;

9.       fornire agli alunni, in ogni momento della vita scolastica, modelli di comportamento positivi;

10.     assicurare l’attivazione di un dialogo costruttivo, in ogni circostanza, attraverso la massima disponibilità ad incontrare le famiglie nelle sedi istituzionali (scuola, Uffici di Segreteria e Presidenza), in  orari concordati (tramite diario o telefonicamente, con gli Uffici di Segreteria);

11.      comunicare ad inizio anno l’orairo settimanale di lezione, a cui igni insegnante si atterrà, ai fini dell’organizzazione degli zaini, oltre che per assicurare il regolare svolgimento di compiti e lezioni;

12.     informare le famiglie in tempo utile non appena conosciuta l’indizione di sciopero ed attuare la procedura per l’eventuale rientro dello studente a casa in caso di adesione allo sciopero di uno o più insegnanti.

 

 

Art. 9 . DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITA’

 

Vengono  applicati gli Artt. 1, 2, 3, 5 della  LEGGE 30 ottobre  2009, N. 169, sottoriportati.

 

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

 

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:)

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.

Art 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e' impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione

 

di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. 11 dirigente scolastico vigila affinche' le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.

 

 

 

 

 

IL PRESENTE CONTRATTO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.M. BAXILIO”, VIENE CONSEGNATO  A TUTTE LE FAMIGLIE, CHE FIRMANO PER RICEVUTA, E DIVIENE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

 

PUO’ ESSERE MODIFICATO DEL TUTTO O IN PARTE SE RICHIESTO A MAGGIORANZA DA PARTE DEI  COMPONENTI DEL CONSIGLIO STESSO.

 

CASTELNUOVO SCRIVIA, 1 SETTEMBRE 2009

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lorenza DAGLIA

 

 

 


 

Contratto scuola-famiglia-studente

della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Art. 1.     LA GIORNATA SCOLASTICA

La vita interna del plesso di Scuola Secondaria Statale di primo grado “F. e M. Baxilio”, facente capo all’’Istituto Comprensivo “Baxilio” di Castelnuovo Scrivia, è regolata, oltre che dalle norme di legge vigenti, anche dalle disposizioni contenute nel presente contratto, al quale tutti dovranno attenersi.

 

1.                  ORARIO  DELLE  LEZIONI

 

MATTINA (da lunedì a venerdì)

POMERIGGIO (martedì  e/o venerdì)

entrata

7.45

14.15

uscita

13.10

17.10

 

·          AL FINE DI UN REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI SI RICHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITA’ (vedasi successivo Art. 2 comma 8).

·          Gli alunni entrano a scuola al suono del campanello, soffermandosi nell’atrio in attesa del Docente

             della prima ora, che li accompagnerà in aula. La salita alle aule si svolgerà in modo ordinato.

 

·          Gli alunni che viaggiano con  mezzi pubblici (Scuolabus, corriera) entrano a scuola quando arriva il loro mezzo e si soffermano nell’atrio, vigilati dal personale Collaboratore Scolastico, che riceve apposito incarico.

·           Gli alunni non possono accedere alle aule scolastiche senza l’accompagnamento del Docente di classe o suo sostituto.

·          I posti in aula sono assegnati dai Docenti, dopo essere stati concordati in Consiglio di Classe, e vanno mantenuti per tutte le ore di lezione.

·          Non è consentito agli alunni  allontanarsi dalle aule senza l'autorizzazione dei Docenti.

·          In caso di assenza improvvisa del Docente gli alunni saranno vigilati, all’interno dell’atrio della scuola, dal Personale Collaboratore scolastico in servizio, in attesa che l’Ufficio  provveda alla sostituzione.

·          Al termine dell'ora, durante il cambio del Docente, gli alunni non dovranno fare schiamazzi e non dovranno uscire nei corridoi.

·          Al suono dell'ultimo campanello si dovrà attendere il segnale del Docente per uscire dall'aula e disporsi in fila per due nel corridoio, senza schiamazzare, fischiare, urtare o spingere i compagni.

·          Si scendono le scale solo accompagnati dai Docenti.

·          Alla fine delle lezioni le aule dovranno essere lasciate in ordine, senza cartacce, libri o altro in giro.

·          Tutti gli alunni dovranno essere forniti del materiale occorrente per le lezioni (corredo scolastico fondamentale comunicato da ogni singolo docente). Sono materiali indispensabili per la didattica sia i libri e  i quaderni, sia i materiali specifici per le materie quali ed. artistica, ed. fisica, ed. musicale, informatica e   tecnologia.

L’apertura e la chiusura del portone, nonché la vigilanza sull’ingresso e sull’uscita, sono affidate esclusivamente al Personale Collaboratore scolastico.

Nessun genitore, a nessun titolo, può accedere alle aule didattiche o intrattenersi nell’atrio con i Docenti dopo l’orario d’inizio delle lezioni. Eventuali materiali “dimenticati”, da consegnare ai ragazzi, dovranno essere affidati dai genitori  al personale Collaboratore Scolastico, che lo recapiterà agli alunni in aula.

 

Il Personale Collaboratore scolastico identificherà coloro che si presentano a Scuola indirizzandoli, in base alle necessità, all’Ufficio di Segreteria oppure in Presidenza.

E’ vietato l’accesso alle aule agli estranei, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico in casi del tutto eccezionali. Sono tacitamente autorizzati ad entrare nei locali scolastici, possibilmente al di fuori dell’orario di lezione, per eseguire lavori di manutenzione, gli operai ed i tecnici dipendenti dell’Ente Locale.

A tutti gli altri operatori, estranei,  che avessero necessità di entrare a scuola per esigenze di servizio, su incarico del Comune, viene richiesta l’identificazione a mezzo documento d’identità. Gli stessi saranno invitati ad apporre la propria firma su apposito registro, ove sarà indicato anche il motivo dell’ingresso. Dell’acquisizione di tale documentazione sono incaricati, con apposita comunicazione, i Collaboratori scolastici in servizio.

7.      INTERVALLI:

nella giornata di LUNEDI’ sono previsti i seguenti intervalli:

·          1°- dalle ore 9.50 alle ore 10.00;

·          2° - dalle ore 12.00 alle ore 12.10.

    Nei giorni MARTEDI’ , MERCOLEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ sono previsti i seguenti intervalli:

·          1°- dalle ore 10.25 alle ore 10.35;

·          2° - dalle ore 12.15 alle ore 12.20;

·          3° - dalle ore 16.10 alle ore 16.15 (nelle giornata di rientro).

Gli intervalli si svolgono in aula, sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti.

Durante l’intervallo gli alunni usciranno dall’aula  per recarsi ai servizi, avendo chiesto l’autorizzazione al Docente.

QUALORA GLI STUDENTI NON RISPETTASSERO TALI INDICAZIONI, POTRA’ VENIRE SOSPESA LA FRUIZIONE DELL’INTERVALLO PER  SINGOLI ALUNNI O PER INTERE  CLASSI.

8.      Lungo i corridoi e negli spazi immediatamente adiacenti ai bagni gli alunni sono vigilati dal Personale Collaboratore scolastico.

9.      L’entrata e l’uscita degli alunni dalle rispettive aule scolastiche per accedere ad altri spazi dell’edificio dovrà avvenire in modo ordinato e silenzioso, per non arrecare disturbo alle altre classi, e sempre con l’accompagnamento del Docente responsabile.

10.   ORARIO DI MENSA: DALLE ORE 13.20  ALLE ORE 13.55 CIRCA.

La mensa è situata nell’edificio della Scuola Primaria: gli alunni sono pertanto accompagnati dai Docenti in orario di servizio, su apposito incarico del Dirigente Scolastico. Durante il pasto, gli alunni saranno assistiti dai docenti, che assumeranno  la responsabilità di gruppi di alunni  appartenenti ai diversi gruppi classe.  Gli stessi docenti vigileranno sugli alunni al termine del pranzo, assicurandone il puntuale ritorno a scuola per le ore 14.15 (ora dell’ingresso  per le lezioni pomeridiane).

Il tempo mensa  è  tempo scuola a tutti gli effetti: in caso di indisciplina la Scuola potrà disporre l’esclusione temporanea o definitiva dell’alunno dal servizio.

11.   PROVE DI EVACUAZONE: nel corso dell’anno scolastico sono organizzate ed effettuate, per tutti gli alunni, n. 2 prove di evacuazione, coordinate dal personale Docente e Collaboratore preposto all’attività.

 

Art. 2.     ASSENZE

1. Ogni assenza sia antimeridiana che pomeridiana dovrà essere giustificata dal genitore sull’apposito libretto (che il genitore è tenuto a ritirare in Segreteria, depositando la propria firma).

Il libretto contenente la giustificazione va consegnato al Docente della prima ora del mattino.

2.  Qualora uno studente non partecipi ad una o più uscite didattiche programmate dalla scuola, dovrà frequentare comunque le lezioni, e sarà inserito in altra classe della scuola. L’orario complessivo delle uscite didattiche è utilizzato per il computo del monte ore annuale di attività didattica.

3. In caso di assenza in quella giornata, è sempre richiesta la giustificazione sul libretto.

4. In applicazione della Legge regionale 25 giugno 2009, n. 15, non è richiesto il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza. A seguito di malattie ed episodi febbrili è comunque opportuno che sia consultato il medico prima della riammissione a scuola. In questi casi viene richiesta alla famiglia di compilare l’allegato modello di autocertificazione.

5. Dopo max. 4 giorni di assenza continuativa la famiglia deve contattare la scuola, motivando verbalmente l’assenza stessa.

6. Dopo una settimana di assenza ingiustificata, in assenza di comunicazioni verbali da parte dei genitori, i Docenti (anche tramite la Segreteria) provvederanno a contattare la famiglia. In caso di mancato reperimento della stessa, i Docenti informeranno  il Dirigente Scolastico che, configurandosi l’ evasione dell’obbligo

 

scolastico,  entro il decimo giorno dall’inizio dell’assenza, tenterà (attraverso l’Ufficio) di contattare nuovamente la famiglia. In mancanza di contatti provvederà alla segnalazione all’Autorità.

7. Ogni 5 assenze di uno o più giorni è richiesta alla famiglia una conferma  personale o telefonica al Dirigente Scolastico od alla Segreteria.

8. PERMESSI D’ENTRATA FUORI ORARIO: gli studenti saranno ammessi in aula oltre l’orario d’ingresso solo con giustificazione scritta del genitore.  Se lo studente non la possedesse, verrà comunque ammesso in classe ma in giornata il Docente (anche tramite la Segreteria) contatterà  la famiglia per gli accertamenti del caso. Al permanere del problema, potranno essere decisi provvedimenti disciplinari.

9. PERMESSI D’USCITA ANTICIPATA: l’uscita anticipata degli alunni dalla scuola viene autorizzata dal Docente, su richiesta scritta e motivata di un genitore. In ogni caso lo studente dovrà essere affidato dal Docente a persona maggiorenne, conosciuta e delegata (vedi successivo art. 3 comma 4), che verrà identificata ed a cui verrà sempre richiesta la firma per “prelevare” da scuola lo studente. L’uscita sarà sempre registrata sull’apposito modulo delle uscite anticipate, in dotazione a ciascuna classe.  In caso di uscita anticipata lo studente non potrà mai, in alcun caso, lasciare la scuola da solo.

10. Non è consentito, a chi è iscritto al servizio mensa, uscire anticipatamente senza essere giustificato per iscritto dal genitore. E’ necessaria la giustificazione scritta anche in caso di assenze ripetute dalla mensa. Per sospendere la frequenza al servizio mensa la famiglia deve fare richiesta scritta al Comune ed avvisare per iscritto la Scuola.

11. Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza dei 2/3 del monte ore annuale personalizzato (comprensivo di orario obbligatorio ed orario opzionale, per chi lo ha richiesto all’atto dell’iscrizione – Rif. D.L.vo n. 59/2004).

12. Ai fini dell’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione,  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (comprensivo di orario obbligatorio ed orario opzionale,per chi lo ha richiesto all’atto dell’iscrizione -  Rif. D.L.vo 59/2004  art. 11 comma 1). A tal proposito si veda anche il successivo Art. 7 comma 10.

 

Art. 3.      AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Si suggerisce di utilizzare un abbigliamento semplice e pratico. E’ vietato indossare in classe berretti o cappucci, accessori con borchie, abbigliamento con decorazioni oscene o abiti troppo succinti o sgualciti che, pur se di moda, vengano meno al rispetto dell’ambiente o rischino di compromettere la sicurezza degli alunni.

Nell’ intento di tutelare la sicurezza degli alunni durante l’orario scolastico e per tutto l’anno, alle famiglie viene richiesto di espletare alcune semplici pratiche, che si elencano.

15.   A tutte le famiglie è richiesto di fornire, su apposito modello che verrà inviato a casa dai Docenti, i recapiti telefonici a cui i genitori potranno facilmente essere contattati per ogni esigenza che si dovesse presentare in corso d’anno.

16.   Si suggerisce alle famiglie di far scrivere gli stessi numeri anche sul diario ai propri figli.

17.   All’inizio dell’anno scolastico a tutte le famiglie viene inviato un modulo per richiedere l’iscrizione al servizio mensa e trasporto (servizio gestito dal Comune). Ogni richiesta o comunicazione successiva, relativa a tali servizi, va inoltrata al Comune e delle stesse va informata la Scuola tramite diario.

18.   A tutte le famiglie viene inviato un modulo per rilasciare  delega ad altro familiare (nonni, zii, cugini, ecc.) e/o conoscente maggiorenne per il ritiro dello studente da scuola: si chiede ai genitori di indicare per iscritto quali persone potranno, in loro assenza, ritirare lo studente, in caso di uscita anticipata. La Scuola si riserva in ogni caso di  verificare che chi si presenta a ritirare il minore sia una delle persone delegate (vedi Art. 2.9). In caso di dubbio, prima di lasciar uscire lo studente, si contatterà telefonicamente la famiglia.

19.   A tutte le famiglie viene inviato un modulo per autorizzare le uscite didattiche brevi sul territorio comunale, da effettuarsi anche a mezzo scuolabus. Tale autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico.

 

Art. 4.     PRATICHE DA ATTUARE PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO     

Si invitano le famiglie, nello spirito di collaborazione educativa a cui si ispira il nostro Progetto d’Istituto, ad attuare alcune “buone pratiche”, che si elencano.

 

 

5.      Contribuire ad assicurarsi  che i figli siano provvisti del materiale didattico necessario allo svolgimento                              

delle diverse materie previste dall’orario giornaliero di lezione. Si intendono materiali didattici anche gli accessori per l’educazione motoria come scarpe e tuta da ginnastica; gli strumenti musicali, pen drive per le attività di informatica, materiali di educazione tecnica richiesti dai Docenti ecc.. Si chiede inoltre di controllare almeno periodicamente, con i propri figli, che il contenuto dello zaino corrisponda a ciò che effettivamente serve per le lezioni del giorno, ad evitare di appesantirlo  inutilmente. In tal senso si consiglia di evitare, al momento degli acquisti in cartoleria, gli accessori inutili e/o troppo pesanti ed ingombranti, che  contribuiscono ad appesantire gli zaini, danneggiando così la salute degli alunni. Gli insegnanti si preoccuperanno di organizzare le materie in modo da evitare un eccessivo peso degli zaini. In ogni giornata di 6 ore non verranno assegnati compiti o lezioni per più di cinque materie. Si preoccuperanno inoltre di riservare spazio all’interno degli armadi in dotazione ad ogni aula per riporvi i libri che i ragazzi volessero lasciare a scuola. Il tutto sempre al fine di non appesantire gli zaini.

6.      Presenziare all’ assemblea di classe (di regola convocata a metà ottobre) ed ai

      Colloqui bimestrali, sempre comunicati dalla Scuola con almeno cinque giorni di preavviso, a mezzo diario.

7.      Firmare gli avvisi inviati dalla scuola tramite il diario.

8.      In caso di sciopero del Personale della scuola, ai genitori viene richiesto di compilare un’apposita modulistica che la Scuola invia a casa, attraverso i Docenti,  non appena nota l’indizione dello sciopero stesso, e di  accertarsi personalmente della presenza dei Docenti di classe. Gli studenti che non

       riportassero tale modulo, debitamente compilato, saranno trattenuti a scuola, in vigilanza da parte del 

       Personale in servizio.

9.      In caso di assemblea del Personale della scuola, che comporti l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata rispetto ai normali orari, le famiglie sono comunque tenute a far frequentare la scuola ai figli, seppur con orario ridotto. In caso contrario, è richiesta giustificazione scritta sul libretto.

10.   Apporre una firma per presa visione sulle annotazioni dei Docenti.

11.   Firmare puntualmente le verifiche, che i figli dovranno portare a scuola al più presto.

12.   Ai genitori si chiede di controllare periodicamente i quaderni dei propri figli e di firmare i lavori svolti, accanto al giudizio espresso dal Docente.

13.   Assicurarsi  che i figli eseguano i compiti e studino le lezioni che la scuola assegna.

14.   Ridurre al minimo quelle attività da cui consegua un’assenza prolungata da scuola dei figli per motivi familiari. Di tale tipo di assenza la Scuola dovrà  sempre essere preavvisata per iscritto, a mezzo diario. Ove la famiglia fosse impossibilitata, la stessa dovrà telefonare al Dirigente Scolastico o comunque alla Segreteria   entro il primo giorno di assenza.

15.   Comunicare sempre a mezzo diario con i Docenti, chiedendo, ove necessario, un colloquio a scuola. I Docenti provvederanno a fissare il colloquio al più presto,  al di fuori del loro  orario di lezione.

16.   Si invitano le famiglie a non sostare per colloqui con i Docenti prima della salita o dopo la discesa delle classi.

17.   Nel rispetto della riservatezza degli alunni e della persona del Docente,  non contattare gli Insegnanti, per questioni scolastiche,  in sedi diverse dalla scuola.

18.   Non telefonare a casa ai Docenti od al Dirigente Scolastico, in quanto le problematiche scolastiche dei figli vanno discusse nelle sedi e negli orari opportuni. 

 

Art. 5.      DOVERI DEGLI ALUNNI

Ogni studente è tenuto ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio, nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente.

Ogni studente deve avere per gli altri lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei propri doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e mai offensivo nei riguardi delle persone.

 

6.      Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, sia durante l’orario di lezione, sia nelle esercitazioni a casa.

7.      Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno lasciare in ordine le aule, portando a casa il materiale didattico necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati, lasciando nell’ armadio in aula i libri che non servono.

8.      Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola.

 

 

9.      Sono tenuti al rispetto delle regole di utilizzo previste per i diversi laboratori ed esposti in ciascuna aula specifica.

10.   Utilizzare correttamente le strutture, i computers, i libri ed i sussidi didattici propri, della scuola e dei compagni, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola ed altrui.

11.   Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 6.   DIVIETI

1. A scuola è proibito utilizzare oggetti che non abbiano alcun rapporto con le attività scolastiche e che arrechino disturbo al corretto svolgimento delle lezioni, quali telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (I-pod, PSP, Nintendo ed altre attrezzature tecnologiche) a fini non dichiaratamente didattici e comunque non richiesti dai Docenti.

E’ conseguentemente sconsigliato portarli a scuola.

Se ciò dovesse comunque avvenire, in caso di utilizzo improprio durante l’orario scolastico, in applicazione delle Direttive Ministeriali (Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07), i Docenti sono autorizzati a ritirare temporaneamente le apparecchiature descritte.

Le stesse saranno restituite allo studente soltanto la prima volta, al termine della giornata scolastica.

Tale provvedimento sarà annotato sul registro di classe.

Tali apparecchiature, opportunamente custodite in cassaforte presso gli Uffici di Segreteria, saranno restituite soltanto al genitore.

2. Resta sottinteso che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli Uffici di Segreteria e di Presidenza.

3. E’ vietato portare a scuola oggetti appuntiti o taglienti, che possano essere utilizzati in modo pericoloso per l’incolumità fisica delle persone (taglierini, coltelli od altro). Se ciò avvenisse, la Scuola provvederà a denunciare il fatto alle Autorità Giudiziarie.

4. E’ vietato fare un utilizzo improprio o pericoloso di materiali didattici specialistici (compassi, righelli, squadre, ecc.). Se ciò avvenisse, i Docenti sono autorizzati al ritiro cautelativo del materiale in parola.

12.    E’ vietato portare oggetti preziosi a scuola.

13.   La scuola declina ogni responsabilità per furti  o danneggiamenti ad oggetti o materiali impropriamente portati a scuola dagli alunni, disattendendo le indicazioni del presente contratto.

 

Art. 7.     DISCIPLINA

(riferimenti normativi: TU 297/94; DPR 249/98: Statuto delle Studentesse e degli Studenti; DPR n. 275/99; Direttiva Min. n. 16 del 05/02/07; Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07; D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

Da parte dei Docenti, nei confronti degli studenti si pone la necessità di valorizzare al massimo la comunicazione interpersonale e di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti “dedicati” di dialogo.

Tuttavia, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (con riferimento ai doveri elencati ai precedenti Artt. 5 e 6) al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di questa Scuola secondaria sono soggetti a sanzioni disciplinari.

 

11.   I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della scuola.

12.   La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

13.   Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

14.   Nel caso in cui al ragazzo sia stata comminata una nota sul registro di classe, la famiglia ne verrà tempestivamente informata tramite lettera (inviata per corrispondenza) della cui ricezione è richiesta alla famiglia una ricevuta (allegata alla lettera stessa).

15.   Dopo n. 3 note sul registro è richiesto un colloquio con la famiglia dell’alunno. Dopo n. 5 note totali è prevista la sospensione dalle lezioni per un giorno.

 

 

16.   I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario (principio della riparazione del danno).

17.   I provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, sono adottati dal Consiglio di Classe tecnico ( solo  docenti).

18.   La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato. La regola generale è che il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni. Tuttavia (Direttiva Min. Prot. n. 30/dip/segr del 15/03/07) tale divieto sarà derogato quando:

                -    si sia in presenza di fatti di rilevanza penale;

       -     vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

In queste due situazioni la durata della sanzione sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

19.   In caso di sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento dello studente dalla Scuola,  la stessa manterrà un costante rapporto con lo studente e con i genitori,  al fine di favorire un rientro responsabile  al termine del periodo di  sospensione dalla scuola.

20.   Sarà possibile, ove la famiglia ne faccia esplicita richiesta scritta, convertire parte della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

21.   In casi eccezionali di reiterazione di  reati od atti violenti ai danni di persone, nell’intento di svolgere l’irrinunciabile funzione di reazione efficace ad illeciti, nonché di prevenzione verso il compimento di gravi infrazioni disciplinari, la sanzione potrà comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione dello studente all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’Istruzione di base (indipendentemente dalla frequenza del monte ore previsto).

22.   In caso di problematiche disciplinari gravi durante la sessione degli esami di Stato, sarà la Commissione d’esame ad attuare i provvedimenti del caso. Tali  provvedimenti sono applicabili anche ai candidati esterni.

23.   L’organo di garanzia preposto,  a tutela dello studente, assicurandogli la possibilità di discolparsi facendo valere le proprie ragioni,  è  una Commissione individuata in seno al Consiglio d’Istituto, costituita dal Dirigente Scolastico, da due Docenti e da due genitori.

24.   Tuttavia, qualora si ravvisassero gli estremi per problemi derivanti dalla disapplicazione delle norme per la tutela della riservatezza dello studente, la Scuola  si riserva di interessare i superiori Uffici Ministeriali.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

 E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

MANCANZE DISCIPLINARI

PROVVEDIMENTI

AUTORITA’ COMPETENTE

- Negligenza ripetuta o abituale;

- assenze e ritardi ingiustificati;

- ripetute mancanze ai doveri scolastici;

-ripetute azioni di disturbo in classe o durante gli intervalli;

 -    mancata firma degli avvisi di  comunicazione sciopero

- Richiamo verbale o scritto (sul registro di classe o sul diario),  in classe o privato.

- Dopo tre note sul registro, convocazione della famiglia.

-Dopo complessive cinque note, sospensione di una giornata.

- Esclusione dalle uscite didattiche.

- Docente di Classe o Dirigente Scolastico.

 

 

- Consiglio di Classe tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

- Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno;

- Ammonimento scritto da parte del Dirigente Scolastico (con convocazione scritta alla famiglia).

Dirigente Scolastico.

- Uso scorretto di strutture, arredo e sussidi didattici (computer, attrezzature, ecc.) e del patrimonio della scuola.

- Risarcimento pecuniario del danno previa informazione del fatto alla famiglia.

- Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 3 giorni.

- Esclusione dalle uscite didattiche.

Il risarcimento pecuniario è disposto dal Dirigente Scolastico, su segnalazione

del Docente di classe.

La sospensione dalle lezioni o l’esclusione dalle uscite didattiche sono disposte dal Consiglio di Classe tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

I PROVVEDIMENTI SIN QUI ELENCATI SONO APPLICABILI ANCHE AI CASI SUCCESSIVI

- Comportamenti irrispettosi verso i compagni, i Docenti, il Personale della scuola;

- Offese alla morale, alle Religioni, alle istituzioni;

- fatti che turbino il regolare andamento della scuola.

- Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua reiterazione.

- Esclusione dal corso per il conseguimento del patentino per ciclomotori.

Consiglio di Classe tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

- Comportamenti che arrechino offesa al Docente.

- Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni, graduata in base alla tipologia della mancanza ed alla sua reiterazione.

- Esclusione dal corso per il conseguimento del patentino per ciclomotori.

Consiglio di Classe tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

- Comportamenti configurabili come reati (minacce, lesioni personali).

- Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commensurata alla gravità del reato, con l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

- Esclusione dal corso per il conseguimento del patentino per ciclomotori.

Consiglio di Classe tecnico (soli Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico).

 

In caso di mancanza grave il Dirigente Scolastico può disporre l’allontanamento cautelativo dello studente dalla classe o dalla scuola, con preavviso alla famiglia, in attesa della convocazione d’urgenza e delle decisioni dell’organo collegiale preposto ai provvedimenti del caso.

 

Art. 7.   FARMACI

5.      Per patologie temporanee non gravi, tali da consentire allo studente la frequenza scolastica, il personale scolastico (Docente e Collaboratore scolastico)  non è autorizzato a somministrare alcun medicinale agli alunni.

6.      In caso di effettiva necessità il Dirigente Scolastico concede l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione dei farmaci.

7.      Per la sicurezza di tutti gli alunni, è fatto divieto ai Sigg. genitori di affidare ai propri figli alcun tipo di farmaco o prodotto da banco, senza informare preventivamente i docenti, che valuteranno la situazione, anche consultandosi con il Dirigente Scolastico.

8.      Per patologie croniche, anche non gravi, la Scuola recepisce la Direttiva Min. Prot. n. 2312/dip/segr del 25/11/05, secondo le seguenti modalità:

·          Deve essere avanzata formale richiesta scritta (indirizzata al Dirigente Scolastico) da parte della famiglia o dagli esercitanti la patria potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dello studente, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).  In tale certificato dovrà risultare che il ragazzo ha già assunto tali farmaci (cioè che non è la prima volta).

·          SOLO SEGUENDO LA MODALITA’ SUINDICATA SARA’ POSSIBILE AUTORIZZARE GLI ALUNNI AD ASSUMERE FARMACI  A SCUOLA.

·          Qualora nell’edificio scolastico non vi siano locali idonei alla conservazione ed alla somministrazione dei farmaci, oppure non vi sia disponibilità alla somministrazione da parte del personale, oppure non vi sia personale che abbia i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico potrà procedere ad individuare altri soggetti con cui attivare forme di collaborazione utili al

·           

 

·          raggiungimento dell’intento di garantire il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.

·          In caso di infortunio o malore dello studente, il Docente presterà innanzitutto i primi soccorsi e tempestivamente  provvederà a far avvertire per telefono i familiari.

9.      Gestione delle emergenze: si applica la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili dall’Istituzione scolastica, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. Qualora non si reperisse immediatamente la famiglia, sarà il Docente a seguire l’Ambulanza che trasporta lo studente bisognoso di cure immediate. Gli alunni della classe verranno distribuiti in altre classi da un Collaboratore scolastico.

 

Art. 8. IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

In quanto ispiratrice del presente contratto, la Scuola si impegna ad attuare tutto quanto utile al buon esito dell’intento educativo, ed in particolare ogni insegnante, applicando la propria deontologia professionale, si impegna a:

 

13.     Assicurare assidua vigilanza sui minori;

14.     rispettare lo studente come individuo e come minore;

15.     rispettare le famiglie di tutti gli alunni;

16.     assicurare equità di trattamento per tutti gli alunni, valorizzando le inclinazioni personali di ciascuno;

17.     presidiare massimamente il rispetto del valore della legalità e perseguire una corretta convivenza civile;

18.     promuovere la solidarietà tra le diverse componenti della comunità scolastica;

19.     assicurare il rispetto delle differenze culturali e  religiose;

20.    tutelare ogni minore che gli è affidato, anche nel suo diritto alla riservatezza;

21.     espletare la propria funzione docente con serietà, impegno e massimo senso del dovere;

22.    fornire agli alunni, in ogni momento della vita scolastica, modelli di comportamento positivi;

23.    assicurare l’attivazione di un dialogo costruttivo, in ogni circostanza, attraverso la massima disponibilità ad incontrare le famiglie nelle sedi istituzionali (scuola, Uffici di Segreteria e Presidenza), in  orari concordati (tramite diario o telefonicamente, con gli Uffici di Segreteria);

24.    informare le famiglie in tempo utile non appena conosciuta l’indizione di sciopero ed attuare la procedura per l’eventuale rientro dello studente a casa in caso di adesione allo sciopero di uno o più insegnanti.

 

Art. 9 . DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITA’

Vengono  applicati gli Artt. 1, 2, 3, 5 della  LEGGE 30 ottobre  2009, N. 169, sottoriportati.

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

 

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:)

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.

Art 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e' impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione

di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. 11 dirigente scolastico vigila affinche' le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.

 

IL PRESENTE CONTRATTO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.M. BAXILIO”, VIENE CONSEGNATO  A TUTTE LE FAMIGLIE, CHE FIRMANO PER RICEVUTA, E DIVIENE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

 

PUO’ ESSERE MODIFICATO DEL TUTTO O IN PARTE SE RICHIESTO A MAGGIORANZA DA PARTE DEI  COMPONENTI DEL CONSIGLIO STESSO.

 

CASTELNUOVO SCRIVIA, 14 ottobre 2009

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lorenza DAGLIA