D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 13 settembre 1974, n. 239. Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Indice degli argomenti:

PARTE PRIMA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

PARTE SECONDA IL CAPO D'ISTITUTO

PARTE TERZA IL PERSONALE DOCENTE

PARTE QUARTA GLI ALUNNI

PARTE QUINTA COMPONENTI DELL'ISTITUTO

PARTE SESTA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

PARTE SETTIMA BIBLIOTECA E AULE ATTREZZATE

PARTE OTTAVA DIRITTI SINDACALI

PARTE NONA NORME FINALI E TRANSITORIE


PARTE PRIMA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

L'istituto Superiore “Vanvitelli-Stracca-Angelini”di Ancona, dotato di autonomia amministrativa e di personalità giuridica, funziona secondo le norme contenute nel D.P.R. n°416 del 31/05/74 e Testo Unico sull'Autonomia e successive.

Gli Organi Collegiali preposti alla gestione, regolarmente costituiti nell'ambito dell'Istituto sono:

a) I Consigli di Classe;

b) Il Collegio dei Docenti;

c) Il Consiglio d'Istituto;

d) Il Comitato Scientifico Didattico

e) Il Comitato di valutazione del servizio prestato dagli insegnanti;

Art. 1 - Attività  degli Organi Collegiali

L'Istituto si impegna a far funzionare gli Organi Collegiali realizzando al massimo la possibilità di una effettiva partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Istituto e lo svolgimento dell'attività stessa in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.

Art. 2 -  Periodicità delle riunioni degli Organi Collegiali

Il Consiglio d'Istituto si riunisce come stabilito dal proprio regolamento.

Il Collegio dei Docenti si riunisce come stabilito dall'art 4 del DPR 31/5/74 n. 416 e seguenti.

I1 Consiglio di Classe si riunisce in seduta ordinaria, in ogni caso previsto dal DPR n. 389 del 23/8/88 art. 14          e seguenti e in via straordinaria:

a) ogni qualvolta il Capo d'Istituto lo ritenga opportuno,

b) su richiesta di una delle sue componenti (genitori, docenti e alunni);

c) su richiesta di almeno due terzi di tutti i Docenti;

d) su richiesta del Consiglio d'Istituto e/o della Giunta Esecutiva;

e) su richiesta del Collegio dei Docenti.

Art. 3 - Convocazione degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali è fatta dal rispettivo Presidente con dichiarazione dei punti all'ordine del giorno; essa deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione.

I1 presidente di ogni Organo Collegiale può, per gravi motivi d'urgenza, decidere convocazioni in deroga al comma precedente.

Art. 4 - Verbale delle riunioni degli Organi Collegiali

Di ogni riunione è redatto processo verbale, su apposito registro a pagine numerate, da predisporre nell' ambito della riunione stessa o, nel caso ciò non fosse possibile, almeno tre giorni prima della riunione successiva e messo in visione.

Il processo verbale, una volta redatto, viene letto dal Segretario verbalizzatore al termine della seduta stessa o all'inizio della riunione successiva, per le approvazioni di legge.

Il segretario verbalizzatore cura la trasmissione degli stralci di verbale, di cui l'organo deliberante ritenga necessaria la comunicazione al Capo d'Istituto, che lo trasmetterà agli Organi Collegiali per i provvedimenti di competenza.

Art. 5 - Il Consiglio di Classe

Il C.d.C. è composto dai docenti della classe, dai rappresentanti dei genitori (due) e degli alunni (due), membri eletti. Resta in carica un anno.

Esso rappresenta il nucleo di base dell'Istituto e dell'attività educativa; ad esso competono le proposte di programmazione didattica e educativa; ha la facoltà di chiedere la partecipazione di tutti i genitori e/o di tutti gli alunni.

Il Consiglio di Classe  (tranne quello relativo allo scrutinio dei voti) si articola in due momenti:

- il primo, ristretto alla sola componente docente, attua la verifica dei risultati del lavoro educativo e concorda le strategie necessarie  al raggiungimento degli obiettivi formativi,

- il secondo, allargato alle rappresentanze dei genitori e degli studenti, contribuisce al miglioramento dell'azione educativa sentite le esigenze delle varie parti.

Ordine del giorno del Consiglio di Classe

Hanno diritto di inserire argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di Classe:

a) il Dirigente Scolastico

b) i singoli membri del Consiglio di Classe;

c) il Collegio dei Docenti;

d) il Consiglio d'Istituto;

e) l'Assemblea di Classe degli studenti;

f) l'Assemblea di Classe dei genitori.

Compiti del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe, ristretto alla sola componente docente, propone, nel rispetto della libertà d'insegnamento, l'attività didattica dei propri componenti, al fine di favorire l'inserimento dei programmi delle singole materie in un quadro educativo univoco e di stabilire una linea di accordo sui metodi di lavoro e valutazione, nel quadro delle direttive stabilite da1 Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di Classe può formulare un  programma sperimentale come previsto dal DPR 31/5/'74 n.4l9 art. 2; esso lo invia per l'approvazione al Collegio dei Docenti che, sentito il Consiglio d'Istituto, lo approva o lo respinge con motivata deliberazione.

Il Consiglio di Classe ristretto segue il profitto e l'andamento disciplinare della classe prendendo o proponendo le iniziative opportune; esso fa in modo che il momento delle singole valutazioni periodiche sia l'atto conclusivo di un metodo di analisi adottato collegialmente durante tutto l'arco dell'anno.

I1 Consiglio di Classe verifica l'andamento dei ritardi e delle assenze e ne corresponsabilizza alunni e genitori.

Art. 6 - Il Collegio dei Docenti

            Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale insegnante in servizio nella scuola. Resta in carica un anno.

Il Collegio è convocato ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne fa richiesta, compatibilmente con il monte orario annuale disponibile.

E' indispensabile che il corpo docente stabilisca un'atmosfera collaborativa e rispettosa per permettere un ordinato svolgimento dei lavori.

Ogni seduta deve essere organizzata in modo tale che siano esplicitati:

- l'ordine del giorno;

- la durata prevista;

- le delibere da approvare;

- il materiale esplicativo sulle delibere deve essere consegnato con largo anticipo;

- eventuali aggiornamenti devono essere concordati e comunque rispettare i tempi previsti.

Esso ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa, provvede all'adozione dei libri di testo, propone programmi di sperimentazione, promuove l'aggiornamento dei docenti, elegge le Funzioni-Obiettivo e i membri del comitato di valutazione, fornisce indicazioni al Dirigente Scolastico sui nominativi da prendere in esame per la scelta dei collaboratori sui membri delle varie commissioni, dei vari comitati, dei responsabili di laboratorio.

Art. 7 - Il Consiglio di Istituto

* Il funzionamento del Consiglio è regolato dal D.P.R. 31.5.1974 n. 416, e dal T.U. (D.L. 297 del 16/4/94)

* Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico ( di diritto) e dai rappresentanti dei docenti, del personale    ATA, dei genitori e degli alunni, eletti dalle rispettive componenti; ha durata triennale salvo  che per la componente alunni  rinnovata annualmente.

Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo dell'Istituto. Ha potere deliberante su proposta della Giunta per quanto concerne la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie:

regolamento interno, funzionamento biblioteca, uso attrezzature culturali didattiche e sportive, vigilanza alunni; acquisto, rinnovo, conservazione di attrezzature tecnico scientifiche e sussidi didattici; adattamento calendario scolastico; criteri per la programmazione educativa; criteri per la programmazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero e sostegno, libere attività complementari, visite guidate, viaggi di istruzione); promozione di contatti con altre scuole per scambi e collaborazione; partecipazione ad attività culturali sportive e ricreative di interesse educativo; iniziative assistenziali. Altresì indica criteri per la formazione delle classi, adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale dell'Istituto e stabilisce i criteri per i servizi amministrativi.

Esercita funzioni in materia di sperimentazione, aggiornamento e competenze nell'uso delle attrezzature e dell'edificio scolastico; delibera iniziative per educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico alla sua competenza.

Ratifica Nomina la Commissione di Garanzia .

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri eletto a maggioranza assoluta  tra i genitori degli alunni.

Ogni componente ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'Ordine del Giorno della seduta successiva, purchè di competenza del Consiglio.

Non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli iscritti all'O.d.G., salvo che non si decida diversamente all'unanimità dei componenti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio elegge al suo interno una Giunta Esecutiva.

* Elezioni e compiti della Giunta Esecutiva

La G.E. eletta dal Consiglio di Istituto è composta dai rappresentanti eletti per ciascuna componente come da normativa, nonché dal Capo d'Istituto, che la presiede, e dal Dirigente Amministrativo che funge da segretario, entrambi di diritto. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha competenza per i provvedimenti disciplinari.

* Elezioni e compiti della Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia, di cui all' art.5, comma 2, dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (D.P.R. 24/06/98 n° 249), è composta da tre docenti di ruolo, due studenti ed un genitore designati dal Consiglio di Istituto che li può scegliere anche al di fuori dei propri componenti, nominandoli nella prima riunione del Consiglio all' inizio di ogni anno scolastico. La Commissione resta in carica per la durata di un intero anno scolastico, riunendosi quando necessario. La convocazione della Commissione (anche tramite fonogramma) viene effettuata almeno tre giorni prima della riunione. I componenti, nel corso della prima riunione, eleggono il Presidente che non potrà essere un allievo.

La Commissione esprime il proprio parere all' unanimità o a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse sulle sanzioni disciplinari che non siano state disposte dal Consiglio di Classe o dalla Giunta Esecutiva e anche sui conflitti che sorgano all' interno della scuola che sorgano in merito all' applicazione del DPR 24 giugno 1998 n° 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria).

* Relazione annuale

La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 6 ultimo comma del D.P.R. 31/5/1974 n° 416, è predisposta nel mese di ottobre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto nella sua prima convocazione ordinaria annuale e comunque al termine del mandato, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è            inviata dal Dirigente Scolastico al Provveditore agli Studi ed al Consiglio scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla  data della sua approvazione.

* Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 17 del D.P.R. 31/5/1974 n°416, deve avvenire mediante affissione, in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata  dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate ed approvate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio in cui le suddette deliberazioni sono state approvate. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.

I verbali sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e  sono esibiti a chiunque, avendone interesse, ne faccia motivata richiesta scritta.

La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone la affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti questioni di persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.- 8 Il Comitato Scientifico Didattico

Il C.S.D. è eletto dal Collegio dei docenti di cui è emanazione, in funzione del quale agisce e a cui riferisce per l'approvazione di quanto prodotto.

Ha il compito di coordinare l'andamento della sperimentazione in conformità alle istruzioni impartite con la C.M. 25/01/1977 n°27

Il suddetto Comitato è composto di regola dal Capo d'Istituto che lo presiede , da due rappresentanti dei docenti delle classi sperimentali, da due rappresentanti da due docenti delle classi ordinarie dai rappresentanti del Provveditorato agli Studi e dell'IRRSAE.

Tale Comitato viene costituito annualmente e può avvalersi della consulenza di esperti di scienze dell'educazione e di rappresentanti del mondo del lavoro.

Art- 9  Il comitato di valutazione del servizio prestato

Il Comitato per la valutazione è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il  Presidente, da quattro docenti eletti membri effettivi e da due docenti membri supplenti. Il comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne fanno richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo. Resta in carica un anno.


PARTE SECONDA IL CAPO D'ISTITUTO

Art. 1- Apertura della sede agli alunni

All'inizio di ogni anno scolastico, il Capo d'Istituto dispone, con ordine di servizio, l'orario di apertura della sede agli alunni.

Art. 2 - Giustificazione delle assenze e ritardi degli alunni

Il Capo d'Istituto provvede a giustificare, anche a mezzo di delegati, le assenze e ritardi degli alunni. Il docente  prende nota del provvedimento sul registro di classe.

Art. 3 - Comunicazione ai genitori degli alunni e convocazione degli stessi .

Il Capo d'Istituto, di propria iniziativa, o su richiesta del Consiglio d'Istituto e/o del Collegio dei Docenti e/o del Consiglio di Classe o di un insegnante,  invia comunicazione al genitore, o a chi esercita la potestà parentale, o convoca lo stesso a colloquio in ordine al profitto, al comportamento o ad altri dati relativi          all'alunno.

Nel caso di convocazione il Capo d'Istituto deve possibilmente tenere conto dell'orario di lavoro della persona convocata.

Se il convocato non si presenta al colloquio sarà preso comunque, per tale specifico fatto, provvedimento a carico dell'alunno.

Art. 4 - Formazione delle classi

Nel rispetto della normativa in vigore, visti i criteri generali indicati dal C.d.I. in vigore nella nostra scuola,  il Dirigente Scolastico, al termine delle iscrizioni, procede alla formazione delle classi curando l'omogeneità delle medesime.

Art. 5 – Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

L'assegnazione delle classi ai docenti è fatta dal Capo di Istituto, tenuto conto dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto. Tali criteri possono essere così riassunti: il Dirigente scolastico, nel rispetto della continuità didattica, dell'acquisizione nei corsi sperimentali, della dichiarazione di competenza e disponibilità, assegna i docenti ai corsi nel seguente modo:

a) assegnazione delle cattedre ordinarie prioritariamente rispetto alle cattedre orario, poi sulla base della graduatoria interna.

b) rispetto della composizione delle cattedre ordinarie senza arbitrarie modifiche, salvo richiesta scritta specifica di tutti i docenti interessati.

c) sulle cattedre vacanti per pensionamenti o trasferimenti, la copertura avverrà su domanda in base all'anzianità di servizio a parità di disponibilità e con gradualità.

d) rispetto delle classi di concorso previste dalla sperimentazione in atto.

Art. 6 - Orario di lezione e di servizio dei Docenti

Nel rispetto della normativa in vigore,  sentite le proposte formulate dal Collegio dei Docenti, ascoltate le richieste che dovessero pervenire dagli insegnanti, dalle assemblee degli studenti, dalle assemblee dei genitori, il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri sulla base dei quali il Capo d'Istituto procede alla formulazione dell'orario di servizio e di lezione del personale docente.

L'orario di lezione e di servizio dei Docenti va ispirato, il più largamente possibile, alle esigenze didattiche e del funzionamento del servizio scolastico nel suo insieme.

Qualora se ne presenti la necessità, per esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico può apportare modifiche temporanee all'orario di lezione e di servizio. Tali modifiche vanno portate tempestivamente a conoscenza degli interessati e annotate sul registro di classe.


PARTE TERZA IL PERSONALE DOCENTE

Art. 1 - Doveri  del personale docente

I1 Personale Docente è tenuto:

a)  a prestare servizio come previsto dell'art.88 del DPR 31/5/74 n. 417 e relative circolari applicative, nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento;

b)  a recarsi in aula 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni nella prima ora di servizio;

c)  a trasferirsi nella classe successiva con la massima sollecitudine al segnale di fine lezione.

Art. 2 - Controllo delle assenze e dei ritardi degli allievi

Al  Docente della I ora di lezione spetta il controllo e la vidimazione giornaliera delle assenze e dei ritardi degli alunni con relativa annotazione sul giornale di classe.

Parimenti egli prende nota dei provvedimenti giustificativi del Capo d'Istituto.

Alt. 3 - Compiti di sorveglianza all'interno dell'Istituto

Il docente, anche non espressamente incaricato, è tenuto a intervenire, in qualunque momento su alunni propri e non propri, quando accerti infrazioni che rechino turbamento al regolare andamento della convivenza civile nell'ambito della classe o dell'lstituto.

Art. 4 – Rapporti Scuola-Famiglia

I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti.

Gli incontri generali Scuola-Famiglia vengono programmati dal Collegio dei Docenti in numero non inferiore a due. I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente-genitori si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei docenti.

Ulteriori comunicazioni relative al profitto vengono fornite tramite schede informative (pagellini) infraquadrimestrali, se così è stato deliberato dal Collegio dei Docenti.

Art. 5  - Assemblee sindacali e sciopero del Personale Docente .

Durante lo svolgimento delle assemblee sindacali in orario di servizio o durante gli scioperi, gli Insegnanti che non intendono parteciparvi sono tenuti a svolgere il loro normale servizio. Resta valida la normativa prevista  dai CCNL e CCNI.

Art  6 - Sanzioni disciplinari

L'insegnante che non adempia ai compiti assegnatigli ai sensi della normativa in vigore e del presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari come ogni altra componente scolastica.

Art. 7 - Divieto di fumare

Si fa obbligo a tutto il personale docente di non fumare nell'ambito dell'Istituto in applicazione della legge n.584 art. 1 dell'll/l1/75 e seguenti.

Sono previste sanzioni pecuniarie da Euro 25 a Euro 250 come da normativa vigente (Legge n° 448 del 28/12/01 art. 52, comma 20)

Art. 8 - Divieto di utilizzo dei cellulari (C.M. 25 Agosto 1998,n°362)

Si fa espressamente divieto di utilizzare i cellulari durante le ore di lezione.

I cellulari devono essere tenuti spenti, durante lo svolgimento dell'attività didattica pena provvedimento da parte del Dirigente di richiamo verbale, richiamo scritto, etc....


PARTE QUARTA GLI ALUNNI

Art. 1- Inizio delle lezioni

La sede dell'Istituto è aperta dalle ore 7,45 ma l'ingresso degli studenti in aula è consentito cinque minuti prima dell''inizio delle lezioni. il personale ausiliario provvederà alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo dell'insegnante.

In caso di mal tempo o di necessità l' ingresso degli studenti, nell'atri. è consentito prima dell'orario fissato.

Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento serio e responsabile. Non devono danneggiare gli arredi e il materiale scolastico e mantenere pulite le aule ed i locali di uso comune.

Art. 2 - Ritardi degli allievi

Le lezioni  hanno normalmente inizio alle ore 8,05.

E' consentito l' ingresso in aula di allievi in ritardo sino alle ore 8,15; il ritardo dovrà, comunque, essere giustificato l' indomani dal genitore o da chi esercita la potestà parentale.

Dopo le ore 8,15 non è consentito l' ingresso in aula di allievi in ritardo.

Gli allievi ritardatari non ammessi in aula devono sostare nell' atrio e saranno ammessi al termine della prima ora di lezione.

L' ingresso sarà autorizzato dalla presidenza e il ritardo dovrà essere giustificato l' indomani dal genitore o da chi esercita la potestà parentale.

Non è consentita l'entrata degli alunni dopo la seconda ora se non in casi eccezionali e documentati, con la giustificazione del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Ritardi continuati o abituali non giustificabili sono considerati turbativa dell'ordine scolastico.

Art. 3 - Assenze degli allievi

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e spetta a tutti i docenti il controllo giornaliero delle assenze degli alunni con relativa annotazione sul registro di classe.

Gli allievi assenti sono riammessi alle lezioni dietro presentazione di giustificazione scritta dal genitore o di chi esercita la potestà parentale.

Infine, resta precisato che, anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni assenti.

Art. 4 - Giustificazioni degli allievi

Le assenze e i ritardi vanno giustificati, su apposito libretto rilasciato dall'lstituto, nello stesso giorno del rientro o, per i ritardi, nel giorno successivo.

L' alunno che al rientro dopo l' assenza o il ritardo non presenti la giustificazione è ammesso alle lezioni.

Se non provvederà a giustificare entro i successivi due giorni sarà oggetto di provvedimento disciplinare.

Il libretto viene rilasciato nelle mani del genitore, o di chi esercita la potestà parentale, che lo firma alla presenza del Capo d'Istituto o di personale incaricato.

Gli alunni maggiorenni hanno diritto di motivare personalmente assenze e ritardi dopo aver depositato la firma in segreteria; essi sono tenuti al possesso del libretto, di cui al primo comma del presente articolo.

Di ogni 5 a assenza e/o ritardo, anche per gli alunni maggiorenni, sarà data comunicazione scritta alla famiglia.

Le assenze dovute ad astensioni collettive, anche se sostenute da valide motivazioni, sono giustificate direttamente dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 - Uscita degli alunni prima del termine delle lezioni

Il Capo di Istituto, in caso di inderogabile necessità di servizio, può autorizzare l'uscita delle classi prima del termine delle lezioni avvertendo, almeno con un giorno di preavviso, la scolaresca che è tenuta a darne comunicazione ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. Del provvedimento è fatta annotazione sul registro di classe o mediante emanazione di un ordine del giorno.

Il Capo d'Istituto, in caso di necessità, può consentire alle classi, composte di tutti maggiorenni, di uscire prima del termine delle lezioni.

Il Capo d'Istituto, o un suo delegato, consente l'uscita di un alunno minorenne esclusivamente su intervento personale del genitore o di chi esercita la potestà parentale; annota sul registro di classe il permesso accordato al genitore o a chi esercita la patria potestà parentale registrandone gli estremi.

Il Capo d'Istituto, o un suo delegato, consente altresì l'uscita di un alunno maggiorenne, fino ad un numero massimo di cinque,  solo se la richiesta di uscita  è adeguatamente motivata.

Uscite reiterate o abituali  prima del termine delle lezioni, sono considerate negligenza abituale.

Le richieste di uscita anticipata, sia per gli alunni minorenni che per quelli maggiorenni, vanno presentate in segreteria prima dell' inizio delle lezioni.

 Art. 6 - Uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni

E' fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula prima e dopo l'intervallo, se non eccezionalmente; in questo caso         essi debbono rientrare al più presto in aula senza sostare per i corridoi. Non più di un alunno per volta potrà assentarsi dall'aula. La responsabilità ricade sul docente se consente l'uscita di più di un alunno per volta.

Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dall'aula e fermarsi nei corridoi e nell'area esterna di pertinenza della scuola.

Durante il cambio dell'ora sono tenuti a rimanere nell'aula ed attendere l'arrivo dell'insegnante mantenendo un comportamento responsabile che non rechi disturbo alle altre classi.

Art 7-  Accompagnamento degli alunni fuori dall'Istituto

Quando lo svolgimento dell'attività didattica richiede lo spostamento dall'Istituto ad altra sede, gli alunni sono accompagnati dall'insegnante in servizio e/o da un insegnante a disposizione e/o da personale ausiliario.

Durante lo spostamento gli alunni sono obbligati a restare vicino all'accompagnatore.

Art. 8 – Diritti degli alunni

Gli studenti hanno diritto:

a) ad una formazione culturale qualificata che valorizzi le inclinazioni personali;

b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;

c) a formulare richieste e sviluppare temi liberamente scelti comunque attinenti ad un concreto “iter culturale”;

d) a realizzare iniziative autonome in conformità all'offerta formativa;

e) ad attivare un dialogo collaborativo con il Dirigente Scolastico  e con i docenti al fine di realizzare scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi scolastici e organizzazione;

f) ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che permetta di migliorare il rendimento;

g) ad esprimere le proprie opinioni – mediante una consultazione – nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante nell'organizzazione della scuola;

h) alla “libertà di apprendimento” nonché ad esercitare scelte autonome fra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive offerte dalla scuola;

i) all'accoglienza e alla tutela della vita culturale e religiosa; si possono altresì realizzare attività interculturali;

j) ad una adeguata strumentazione tecnologica e ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, a servizi di sostegno, promozione della salute e assistenza psicologica.

Art. 9 – Doveri degli alunni

Gli studenti sono tenuti:

a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni scaturiti dalle attività didattiche e culturali proposte dal Consiglio di Classe;

b) ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

c) ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi scolastici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

d) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;

e) a condividere la responsabilità di mantenere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli studenti non devono utilizzare i cellulari durante le ore di lezione. I cellulari devono essere tenuti spenti, pena il sequestro degli stessi. Il Dirigente Scolastico provvederà personalmente a restituirli direttamente alle famiglie.

Art. 10 -   Sanzioni disciplinari e loro impugnazione ( ex art. 4 DPR 24.6.98 n. 249)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità  di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

a) Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si assegnano le seguenti sanzioni disciplinari: ( Regolamento approvato con Regio Decreto 4 maggio 1925 n° 653 – art. 19 comma 2)

1 ammonizione privata o in classe, inflitta dal professore;

2 allontanamento dalla lezione, inflitta dal professore

3 annotazione sul registro di classe, inflitta dal professore

4 ammonizione sul registro di classe, inflitta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato

5 sospensione da 1 a 3 giorni, inflitta dal Consiglio di Classe

b) Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola  si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

6 sospensione dalle lezioni per un periodo da 4 a 15 giorni di competenza del Consiglio di Classe.

c) Per reati o in caso di pericolo per l' incolumità delle persone:

7 sospensione dalle lezioni per un periodo commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo di competenza della Giunta Esecutiva su proposta del Consiglio di Classe.

Rispettando il regolamento degli Studenti e delle Studentesse contro le sanzioni disciplinari, previste nel presente Regolamento d'Istituto e disposte dal Consiglio di Classe o dalla Giunta Esecutiva (punto 5/6/7) è ammesso ricorso entro 30 giorni al Dirigente Scolastico Regionale che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Per le sanzioni relative ai punti 1/2/3/4 è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione, al Comitato di Garanzia interno alla scuola.

Art. 11 – Danni

Gli alunni, che per indisciplina, incuria o sfregio deturpino, rovinino l'edificio scolastico o danneggino materiale di proprietà dello Stato, del Comune, della Scuola o altri Enti o persone, sono tenuti a risarcire il danno.

Qualora non si possa risalire al colpevole od ai colpevoli del danno stesso la somma dovuta sarà ripartita fra la classe o le classi che usufruiscono del servizio.

Art. 12 - Le assemblee studentesche

Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. Le seconde possono articolarsi in assemblee di classi parallele. E' previsto lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di Classe al mese nel limite , la prima di una giornata intera di lezione, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e deve essere richiesta anticipatamente agli insegnanti interessati almeno tre giorni prima.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee devono  essere utilizzate per attività formative quali lo svolgimento  di attività di ricerca, di seminario, cineforum, problemi inerenti l'Istituto, richieste di iniziative funzionali al miglioramento del POF.

Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo dell' attività didattica ( maggio-giugno).

All'assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Le assemblee di Istituto devono essere motivate e richieste con un preavviso di almeno cinque giorni dalla maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta di un decimo degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentate al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico  ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Le giornate di assemblea devono essere considerate giornate di lezione. I rappresentanti degli studenti sono tenuti a redigere l'ordine del giorno tenendo conto delle richieste dei rappresentanti di classe espresse durante le relative assemblee. Coloro che non fossero interessati all'ordine del giorno sono tenuti a rimanere in classe per lo svolgimento delle ore normali di lezione.

Qualora le assemblee di Istituto richiedessero la partecipazione di esperti, o esterni alla scuola, questi       possono essere invitati a partecipare previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

Eventuali altre assemblee mensili possono svolgersi fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla        disposizione dei locali e nel rispetto delle normative, previste dai Decreti Delegati.


PARTE QUINTA COMPONENTI DELL'ISTITUTO

Art. 1 - Rapporti fra le componenti

I rapporti fra le componenti, personale direttivo, docente, non docente, alunni e genitori, sono ispirati al criterio del reciproco rispetto e del riconoscimento delle rispettive funzioni intese non come attività a diverso     livello, ma come insieme di funzioni rivolte al medesimo fine di attività educativa.

Ciascuna componente, direttiva, docenti, non docenti, studenti e genitori, può rivolgersi, all'interno dell'Istituto, alle altre componenti mediante:

a) assemblee appositamente convocate secondo le modalità previste dalla legge;

b) propri rappresentanti in orario non di lezione;

Al fine di favorire i rapporti fra le componenti, l'Istituto mette a disposizione le proprie aule, attrezzature, albi e quanto altro possibile nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e dalla disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Assemblee delle componenti

Le assemblee delle componenti possono essere convocate autonomamente da ciascuna componente o da più componenti insieme:

a) fuori orario di lezione subordinatamente alla disponibilità dei locali;

b) in orario di lezione utilizzando il monte ore consentito dall'art. 43 del DPR 31/5/1974 n.416, art. 60 del DPR 31/5/74 n.417, art. 22 del DPR 31/5/74 n.419 e successive modificazioni.


PARTE SESTA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Art. 1 - Organizzazione delle attività extrascolastiche

L'istituto organizza attività extracurricolari al fine di favorire la formazione culturale e professionale degli alunni e l'inserimento degli stessi nella comunità cittadina, nazionale ed europea.

Per la regolamentazione e per i criteri da tenere presenti nella progettazione delle visite di istruzione e dei sopralluoghi professionali si fa riferimento alle norme di legge vigenti, alle circolari ministeriali sull'argomento ed alle eventuali successive modifiche.

La programmazione delle suddette attività deve essere effettuata dai Consigli di Classe interessati, regolarmente approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per ciò che è inerente alle rispettive competenze.

Le visite guidate non possono, in ogni caso, superare la durata di un giorno lavorativo.

Le visite di istruzione non potranno superare i giorni messi a disposizione dal Consiglio d'Istituto.

Al Collegio e al Consiglio d'Istituto dovrà essere presentata, per l'approvazione, una relazione scritta contenente:

a) individuazione delle esigenze da soddisfare;

b) chiara definizione degli obbiettivi;

c) modalità di verifica dell'attività svolta;

d) numero delle classi partecipanti;

e) nome degli insegnanti disponibili ad accompagnare ed eventuali sostituti;

Art. 2 - Attività dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti

Entro il trenta ottobre di ogni anno i Consigli di Classe e, per quanto di sua competenza, il Collegio dei Docenti devono formulare un  piano generale delle attività che complessivamente si intendono svolgere nella classe o nell' Istituto nel corso dell'anno scolastico e che trovi giustificazione e fondamento nel tipo e nei  tempi di lavoro.

Per le visite di istruzione, guidate ed attività extra-curriculari in genere sono possibili accorpamenti per classi parallele o per corsi.

Sarebbe opportuno verificare l'omogeneità del numero delle uscite (attività varie per ciascuna classe).

            Dopo il trenta ottobre le attività di cui trattasi possono essere autorizzate in via eccezionale.

 Art. 3 - Autorizzazione delle attività extra-Istituto

Le visite aziendali, i viaggi e le visite di istruzione e ogni altra attività che debba svolgersi fuori dell'ambito dell'Istituto sono autorizzate dal Consiglio d'Istituto, per quanto di sua competenza e sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti.

Le visite aziendali prevedono un contributo alle spese di viaggio da parte degli alunni fino a Euro 5,00 (cinque) pro-capite.

I contributi da parte della scuola per le varie iniziative (ingressi, guide, ecc.) possono raggiungere al massimo il 50% dell'importo complessivo.

Art. 4 - Organizzazione delle attività extra-Istituto

I Consigli di Classe deliberano in merito alle mete delle visite e  dei viaggi d'istruzione, tenendo presente le proposte emerse dalle riunioni per materie dei docenti, sia i suggerimenti da parte degli alunni.

Indica inoltre le finalità didattiche, gli accompagnatori e gli eventuali sostituti, periodo di svolgimento e budget massimo con cui impegnare le famiglie.

L'attività di carattere tecnico- amministrativo verrà svolta dalla commissione viaggi.

I criteri che i Consigli di Classe dovranno seguire nella individuazione dei Docenti accompagnatori sono, in ordine di priorità, i seguenti:

-Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico- educative del viaggio.

-Docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare

-Per i viaggi all'estero almeno un docente di lingua straniera o che conosca bene la lingua e con l' avvicendamento degli accompagnatori nel corso degli anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal Consiglio d'Istituto.

Il docente che propone la visita di istruzione è tenuto, salvo gravi ed imprevisti motivi, ad accompagnare gli alunni.

Art. 5 - Attività da svolgersi all'interno dell'Istituto

All'interno dell'Istituto sono consentite, anche in orario di lezione, attività culturali di vario tipo come dibattiti, conferenze, proiezioni, rappresentazioni, attività ricreative, sportive, ecc. che devono essere parte integrante della programmazione disciplinare e di classe.

Tali attività sono organizzate dai Consigli di Classe e/o dal Collegio dei Docenti; esse possono interessare una sola classe, più classi o tutto l'Istituto; in questo ultimo caso necessitano dell'autorizzazione del Collegio dei Docenti e, quando comportino la presenza di persone esterne all'Istituto, dell'autorizzazione del C.d.I..

Art. 6 - Partecipazione alle attività extrascolastici

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività organizzate dall'Istituto, salvo che esse, per loro natura        o per decisione dello Istituto, siano facoltative. Le iniziative che comportano esborso di denaro non possono          che essere facoltative.

Gli alunni che non partecipano alle attività facoltative sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

Art. 7 - Partecipazione ai progetti Europei

L'Istituto riconosce la partecipazione a tutti i progetti Europei come indispensabile per il miglioramento della qualità dell'istruzione e per sviluppare una dimensione europea nella formazione e orientamento professionale.


PARTE SETTIMA BIBLIOTECA E AULE ATTREZZATE

Art. 1 - Accesso e uso della biblioteca delle aule e aule attrezzate

L'accesso e l'uso della biblioteca, delle aule, delle aule attrezzate da parte di estranei può essere consentito dal Consiglio d'lstituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, come da normativa prevista dal Consiglio Scolastico Provinciale.

L'uso delle aule e aule attrezzate, fuori dell'orario di lezione e/o di servizio, da parte di alunni, docenti e non docenti è autorizzato di volta in volta dal Capo d'lstituto e annotato su apposito registro.

Art. 2 - Responsabilità nell'uso delle aule. della biblioteca e delle attrezzature

I soggetti di cui all'articolo precedente sono responsabili in solido degli eventuali danni derivati dall'uso improprio dei locali e della attrezzatura loro affidata.

Art. 3 - Uscita dell'attrezzatura dell'Istituto

L'attrezzatura non può uscire dall'Istituto senza il consenso del Capo d'Istituto e previa dichiarazione di responsabilità da parte di chi la utilizza e la necessità di utilizzarla,  purché sia per personale dell'Istituto e  sia usata per l'Istituto; se si tratta di riparazioni deve essere accompagnata da una bolla esplicativa.

Art. 4 - Guasti alle attrezzature e al materiale scientifico didattico

Qualora si verifichino guasti alle attrezzature o al materiale scientifico didattico, l'insegnante dell'ora annota il guasto sul registro dell'aula e l'assistente tecnico, presa visione dell'eventuale annotazione del docente, provvede, se necessario, a chiamare il tecnico competente alla riparazione, previa comunicazione al Capo d'Istituto per l'autorizzazione.

Art. 5 - Biblioteca

La biblioteca rimane aperta agli alunni e ai docenti che ne presentino necessità nei giorni stabiliti dalle  ore 9.00 alle ore 12.00. L'apertura è garantita dalla presenza di un elemento del personale non docente, individuato dal Dirigente Scolastico, per annotare su apposito registro i prestiti giornalieri ad alunni e docenti. 

Il Dirigente nomina almeno due responsabili della biblioteca ( di norma uno dell'area umanistica ed uno dell'area scientifica) rinnovabili annualmente, con lo scopo di organizzare, controllare  e aggiornare il materiale disponibile; a tal fine potranno utilizzare proposte e suggerimenti presentati dai colleghi.

In caso di docenti soprannumerari si può richiedere al Provveditore il loro utilizzo per il funzionamento della biblioteca.

Art. 6 - Uso fotocopiatrici

Le fotocopiatrici dell'Istituto  sono a noleggio. Ogni alunno avrà all'inizio dell'anno scolastico una scheda pagata con la quota d'iscrizione. Ulteriori schede saranno in vendita presso la segreteria a Euro 5,00 (cinque) .

I docenti avranno una scheda gratuita in relazione al numero di classi e al fatto che la disciplina da loro insegnata preveda sia la valutazione scritta che orale.

Le fotocopie dei libri di testo sono soggette alla protezione dei diritti d'autore.

Art. 7 -             Utilizzo dei laboratori

· E' assolutamente vietato l'accesso al laboratorio da parte degli alunni se non in presenza dell'insegnante teorico e dell'insegnante tecnico pratico o dell'aiutante tecnico dell'area.

· L'accesso al laboratorio deve essere silenzioso ed ordinato.

· Gli alunni dovranno occupare le postazioni indicate dagli insegnanti presenti nelle ore di laboratorio e sono direttamente responsabili di eventuali danni o manomissioni delle apparecchiature o di qualsiasi altro oggetto in dotazione al laboratorio.

· Eventuali giacche o qualsiasi altro oggetto ritenuto inutile per lo svolgimento della lezione deve essere tenuto lontano dalla propria postazione di lavoro, onde evitare intralci allo svolgimento della stessa.

· E' vietato fumare ad alunni, docenti e non docenti .

· Alla fine della lezione l'alunno è tenuto a riporre il materiale utilizzato in modo ordinato, lasciando la   propria postazione nella condizione in cui gli è stata consegnata.

· E' vietato consumare cibi o bevande, lasciare carte, fogli o qualsiasi altro oggetto che a parere del personale possano insudiciare gli strumenti presenti nel laboratorio.

· In particolare per il laboratorio di Informatica:

· Non si possono utilizzare dischetti diversi da quelli consegnati dal tecnico all'inizio della lezione se non dopo autorizzazione di uno degli insegnanti o dello stesso tecnico.

· Il compito dell'ordinaria manutenzione degli strumenti e materiali è affidata ad un aiutante tecnico nominato.

· Le chiavi dei laboratori sono affidate al personale ausiliario del piano che è tenuto a consegnarle soltanto al  personale del laboratorio.

Art. 8 -             Regolamento di accesso al bar

Orario:

· dalle 7,45 alle 8,00 il bar sarà aperto agli studenti, docenti e al personale ATA;

· dalle 8,00 alle 8,30 il bar rimarrà chiuso a tutte le componenti scolastiche;

· dalle 8,30 alle 10,35 l'utilizzo del bar è tassativamente vietato a tutti gli alunni;

E' obbligatorio l'uso delle liste per l'ordinazione delle merende ed i rappresentanti di classe dovranno consegnarle, entro le 9,10, al collaboratore scolastico del piano.

La distribuzione delle merende preparate avverrà sui due plessi; pertanto gli alunni della palazzina B ritireranno la lista nel sito ristoro della palazzina stessa.

Il ritiro delle merende avverrà nell'orario compreso tra le 10 e le 10,30 con le seguenti modalità:

ü alle 10 scenderà un alunno (a rotazione) per ogni classe prima;

ü alle 10,10 scenderà un alunno (a rotazione) per ogni classe seconda;

ü alle 10,20 scenderà un alunno (a rotazione) per ogni classe terza;

ü alle 10,25 scenderà un alunno (a rotazione) per ogni classe quarta e ogni classe quinta.

Gli alunni che non avranno compilato la lista delle merende potranno accedere al bar o al luogo ristoro della palazzina B solo dalle 10,35 alle 10,45 (orario dell'intervallo).

· dalle 10,45 alle 13,15 gli alunni non potranno accedere al bar;

· dalle 13,15 alle 14,00 il bar sarà aperto a tutti gli utenti;

Il gestore del bar è tenuto al rigoroso rispetto delle norme igieniche: gli addetti alla distribuzione degli alimenti dovranno indossare guanti e cappello, come da normativa vigente.

PARTE OTTAVA DIRITTI SINDACALI

Art. 1 - Le organizzazioni sindacali

L'istituto riconosce le organizzazioni sindacali ed è disponibile all'attivazione delle relazioni tra le parti in ottemperanza a quanto sancito al riguardo dal vigente CCNL.

Art. 2 - Adempimenti obbligatori del capo d'Istituto

Qualora fossero costituite rappresentanze sindacali nella scuola, gli adempimenti obbligatori del Capo d'Istituto sono:

· fornire l'eventuale documentazione per le materie oggetto di informazione preventiva;

· concordare tra le parti il calendario degli incontri per l'informazione successiva;

· informare della richiesta di esame i soggetti sindacali presenti nella scuola;

· convocare entro 3 gg. dalla richiesta un apposito incontro per l'esame che si concluderà entro i 5 gg. successivi alla ricezione delle informazioni da parte delle Organizzazioni sindacali;

· verificare in un apposito incontro con le Organizzazioni sindacali le modalità di applicazione dei criteri in materia dei diritti sindacali;

· tenere o far tenere un verbale degli incontri  per l'informazione e per l'esame delle relative posizioni;

· astenersi da decisioni unilaterali sulle materie oggetto di esame per la durata dello stesso, se non pregiudizievoli del servizio.

Non sono previste procedure di conciliazione dei conflitti a livello di Istituto.

Art. 3 - Assemblee sindacali

Per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio del diritto di assemblea sindacale si fa riferimento all'art. 13 del vigente CCNL che fissa i limiti temporali (10 ore per a.s. da calcolare per ciascun dipendente), la durata (massimo 2 ore continuative se relativa alla singola scuola), la collocazione (per i docenti all'inizio o al termine dell'attività didattica giornaliera di ogni scuola interessata o durante l'orario di servizio in attività funzionali all'insegnamento; per gli ATA e capi d'Istituto in orario anche non coincidente con quelle del personale docente comprese le ore intermedie del servizio scolastico), i divieti (di norma un'assemblea  al mese in ciascuna scuola o istituto e comunque non più di due; non possono essere svolte assemblee durante gli esami e gli scrutini finali), i titolari della richiesta (Cisl, Snals, Cgil, Uil, Cida-Anp, Gilda-Unams, Cisnal, Cisal, Asgb-Usas, Confedir, Usppi, R.d.B.-Cub e inoltre, le altre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello territoriale firmatarie di accordi decentrati), le modalità (svolgimento in locali scolastici concordati con i capi d'Istituto o in altra sede; la convocazione, con l'indicazione della sede, della durata, dell'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni e dell'ordine del giorno, va presentata ai capi d'Istituto delle scuole interessate almeno 6 gg prima; entro 48 ore altri organismi sindacali che ne abbiano diritto).

Il capo d'Istituto ha come adempimento obbligatorio:

PROCEDURALE:

· far affiggere la comunicazione nello stesso giorno in cui è pervenuta ed entro le 48 ore successive; se in tale periodo pervengano ulteriori comunicazioni negli stessi termini, mediante circolare interna, avviserà le componenti interessate con lo scopo di raccogliere la dichiarazione individuale scritta di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. La dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del calcolo  delle 10 ore individuali, quindi va protocollata; è opportuno anche impiantare e tenere aggiornato un registro.

· sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato la partecipazione, avvertendo le famiglie. Non sono indicati termini di preavviso.

DISCREZIONALE:      

· disporre eventuali adattamenti di orario - o eventuali sostituzioni - per le sole ore di durata dell'assemblea per i docenti non partecipanti;

· se l'adesione del personale ATA è totale, stabilire, d'intesa con le OO SS. della scuola, la quota e i nominativi di coloro che debbono garantire i servizi indifferibili.


PARTE NONA NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 1 - Modifiche al regolamento

Proposte di modifiche al presente regolamento possono essere presentate:

a) da almeno due consiglieri del Consiglio d'lstituto;

b) dal Collegio dei Docenti;

c) da almeno due terzi dei Consigli di Classe;

d) da almeno due terzi delle assemblee di classe degli alunni;

e) da almeno 2/3 dei docenti, espresso anche in occasione del Collegio dei Docenti;

f) da almeno la maggioranza dell'Assemblea degli alunni validamente riuniti in assemblea generale;

g) da almeno due terzi del personale non docente;

h) da almeno la maggioranza dell'Assemblea dei genitori riuniti in assemblea generale.

Le proposte di modifica debbono essere approvate da almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 2 - Del regolamento

Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

Art. 3 - Norme di rinvio

Il regolamento del Consiglio d'Istituto e altre future regolamentazioni che il Consiglio dovesse approvare fanno parte integrante del presente regolamento.

 

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