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D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,
pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 13 settembre 1974, n.
239. Istituzione e riordinamento di organi collegiali della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
Indice degli argomenti:
PARTE
PRIMA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PARTE
SECONDA IL CAPO D'ISTITUTO
PARTE
TERZA IL PERSONALE DOCENTE
PARTE
QUARTA GLI ALUNNI
PARTE
QUINTA COMPONENTI DELL'ISTITUTO
PARTE
SESTA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
PARTE
SETTIMA BIBLIOTECA E AULE ATTREZZATE
PARTE
OTTAVA DIRITTI SINDACALI
PARTE
NONA NORME FINALI E TRANSITORIE
PARTE
PRIMA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
L'istituto Superiore
“Vanvitelli-Stracca-Angelini”di Ancona, dotato di autonomia
amministrativa e di personalità giuridica, funziona secondo le
norme contenute nel D.P.R. n°416 del 31/05/74 e Testo Unico
sull'Autonomia e successive.
Gli Organi Collegiali preposti alla gestione,
regolarmente costituiti nell'ambito dell'Istituto sono:
a) I Consigli di Classe;
b) Il Collegio dei Docenti;
c) Il Consiglio d'Istituto;
d) Il Comitato Scientifico Didattico
e) Il Comitato di valutazione del servizio
prestato dagli insegnanti;
Art. 1 - Attività degli Organi
Collegiali
L'Istituto si impegna a far
funzionare gli Organi Collegiali realizzando al massimo la
possibilità di una effettiva partecipazione di tutte le
componenti alla vita dell'Istituto e lo svolgimento dell'attività
stessa in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.
Art. 2 - Periodicità delle riunioni
degli Organi Collegiali
Il Consiglio d'Istituto si riunisce come
stabilito dal proprio regolamento.
Il Collegio dei Docenti si riunisce come
stabilito dall'art 4 del DPR 31/5/74 n. 416 e seguenti.
I1 Consiglio di Classe si riunisce in seduta
ordinaria, in ogni caso previsto dal DPR n. 389 del 23/8/88 art.
14 e seguenti e
in via straordinaria:
a) ogni qualvolta il Capo d'Istituto lo
ritenga opportuno,
b) su richiesta di una delle sue componenti
(genitori, docenti e alunni);
c) su richiesta di almeno due terzi di tutti i
Docenti;
d) su richiesta del Consiglio d'Istituto e/o
della Giunta Esecutiva;
e) su richiesta del Collegio dei Docenti.
Art. 3 - Convocazione degli Organi Collegiali
La convocazione degli Organi Collegiali è
fatta dal rispettivo Presidente con dichiarazione dei punti
all'ordine del giorno; essa deve pervenire agli interessati
almeno cinque giorni prima della riunione.
I1 presidente di ogni Organo
Collegiale può, per gravi motivi d'urgenza, decidere
convocazioni in deroga al comma precedente.
Art. 4 - Verbale delle riunioni degli Organi
Collegiali
Di ogni riunione è redatto processo verbale,
su apposito registro a pagine numerate, da predisporre nell'
ambito della riunione stessa o, nel caso ciò non fosse
possibile, almeno tre giorni prima della riunione successiva e
messo in visione.
Il processo verbale, una volta
redatto, viene letto dal Segretario verbalizzatore al termine
della seduta stessa o all'inizio della riunione successiva, per
le approvazioni di legge.
Il segretario verbalizzatore
cura la trasmissione degli stralci di verbale, di cui l'organo
deliberante ritenga necessaria la comunicazione al Capo
d'Istituto, che lo trasmetterà agli Organi Collegiali per i
provvedimenti di competenza.
Art. 5 - Il Consiglio di Classe
Il C.d.C. è composto dai docenti della
classe, dai rappresentanti dei genitori (due) e degli alunni
(due), membri eletti. Resta in carica un anno.
Esso rappresenta il nucleo di base
dell'Istituto e dell'attività educativa; ad esso competono le
proposte di programmazione didattica e educativa; ha la facoltà
di chiedere la partecipazione di tutti i genitori e/o di tutti
gli alunni.
Il Consiglio di Classe
(tranne quello relativo allo scrutinio dei voti) si articola in
due momenti:
- il primo, ristretto alla sola componente
docente, attua la verifica dei risultati del lavoro educativo e
concorda le strategie necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi,
- il secondo, allargato alle rappresentanze
dei genitori e degli studenti, contribuisce al miglioramento
dell'azione educativa sentite le esigenze delle varie parti.
Ordine del giorno del Consiglio di Classe
Hanno diritto di inserire argomenti all'ordine
del giorno del Consiglio di Classe:
a) il Dirigente Scolastico
b) i singoli membri del Consiglio di Classe;
c) il Collegio dei Docenti;
d) il Consiglio d'Istituto;
e) l'Assemblea di Classe degli studenti;
f) l'Assemblea di Classe dei genitori.
Compiti del Consiglio di
Classe
Il Consiglio di Classe, ristretto alla sola
componente docente, propone, nel rispetto della libertà
d'insegnamento, l'attività didattica dei propri componenti, al
fine di favorire l'inserimento dei programmi delle singole
materie in un quadro educativo univoco e di stabilire una linea
di accordo sui metodi di lavoro e valutazione, nel quadro delle
direttive stabilite da1 Collegio dei Docenti.
Il Consiglio di Classe può formulare un
programma sperimentale come previsto dal DPR 31/5/'74 n.4l9 art.
2; esso lo invia per l'approvazione al Collegio dei Docenti che,
sentito il Consiglio d'Istituto, lo approva o lo respinge con
motivata deliberazione.
Il Consiglio di Classe ristretto segue il
profitto e l'andamento disciplinare della classe prendendo o
proponendo le iniziative opportune; esso fa in modo che il
momento delle singole valutazioni periodiche sia l'atto
conclusivo di un metodo di analisi adottato collegialmente
durante tutto l'arco dell'anno.
I1 Consiglio di Classe verifica l'andamento
dei ritardi e delle assenze e ne corresponsabilizza alunni e
genitori.
Art. 6 - Il Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e
dal personale insegnante in servizio nella scuola. Resta in
carica un anno.
Il Collegio è convocato ogni
qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità,
oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne fa
richiesta, compatibilmente con il monte orario annuale
disponibile.
E' indispensabile che il corpo docente
stabilisca un'atmosfera collaborativa e rispettosa per
permettere un ordinato svolgimento dei lavori.
Ogni seduta deve essere organizzata in modo
tale che siano esplicitati:
- l'ordine del giorno;
- la durata prevista;
- le delibere da approvare;
- il materiale esplicativo sulle delibere deve
essere consegnato con largo anticipo;
- eventuali aggiornamenti devono essere
concordati e comunque rispettare i tempi previsti.
Esso ha potere deliberante in materia di
funzionamento didattico della scuola. In particolare cura la
programmazione dell'azione educativa, provvede all'adozione dei
libri di testo, propone programmi di sperimentazione, promuove
l'aggiornamento dei docenti, elegge le Funzioni-Obiettivo e i
membri del comitato di valutazione, fornisce indicazioni al
Dirigente Scolastico sui nominativi da prendere in esame per la
scelta dei collaboratori sui membri delle varie commissioni, dei
vari comitati, dei responsabili di laboratorio.
Art. 7 - Il Consiglio di Istituto
* Il funzionamento del Consiglio è regolato
dal D.P.R. 31.5.1974 n. 416, e dal T.U. (D.L. 297 del 16/4/94)
* Il Consiglio d'Istituto è composto dal
Dirigente Scolastico ( di diritto) e dai rappresentanti dei
docenti, del personale ATA, dei genitori e
degli alunni, eletti dalle rispettive componenti; ha durata
triennale salvo che per la componente alunni
rinnovata annualmente.
Esso delibera il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo, dispone in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo
dell'Istituto. Ha potere deliberante su proposta della Giunta
per quanto concerne la programmazione della vita e dell'attività
della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle
seguenti materie:
regolamento interno,
funzionamento biblioteca, uso attrezzature culturali didattiche
e sportive, vigilanza alunni; acquisto, rinnovo, conservazione
di attrezzature tecnico scientifiche e sussidi didattici;
adattamento calendario scolastico; criteri per la programmazione
educativa; criteri per la programmazione di attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di
recupero e sostegno, libere attività complementari, visite
guidate, viaggi di istruzione); promozione di contatti con altre
scuole per scambi e collaborazione; partecipazione ad attività
culturali sportive e ricreative di interesse educativo;
iniziative assistenziali. Altresì indica criteri per la
formazione delle classi, adattamento dell'orario delle lezioni
alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento
generale dell'Istituto e stabilisce i criteri per i servizi
amministrativi.
Esercita funzioni in materia di
sperimentazione, aggiornamento e competenze nell'uso delle
attrezzature e dell'edificio scolastico; delibera iniziative per
educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze.
Si pronuncia su ogni altro argomento
attribuito dal Testo Unico alla sua competenza.
Ratifica Nomina la Commissione di Garanzia .
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno
dei membri eletto a maggioranza assoluta tra i genitori
degli alunni.
Ogni componente ha facoltà di proporre
argomenti da inserire all'Ordine del Giorno della seduta
successiva, purchè di competenza del Consiglio.
Non è consentito introdurre argomenti diversi
da quelli iscritti all'O.d.G., salvo che non si decida
diversamente all'unanimità dei componenti.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Consiglio elegge al suo interno una Giunta
Esecutiva.
* Elezioni e compiti della Giunta Esecutiva
La G.E. eletta dal Consiglio di Istituto è
composta dai rappresentanti eletti per ciascuna componente come
da normativa, nonché dal Capo d'Istituto, che la presiede, e
dal Dirigente Amministrativo che funge da segretario, entrambi
di diritto. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del
Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle relative
delibere. Ha competenza per i provvedimenti disciplinari.
* Elezioni e compiti della Commissione di
Garanzia
La Commissione di Garanzia, di cui all' art.5,
comma 2, dello “Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria” (D.P.R. 24/06/98 n° 249), è
composta da tre docenti di ruolo, due studenti ed un genitore
designati dal Consiglio di Istituto che li può scegliere anche
al di fuori dei propri componenti, nominandoli nella prima
riunione del Consiglio all' inizio di ogni anno scolastico. La
Commissione resta in carica per la durata di un intero anno
scolastico, riunendosi quando necessario. La convocazione della
Commissione (anche tramite fonogramma) viene effettuata almeno
tre giorni prima della riunione. I componenti, nel corso della
prima riunione, eleggono il Presidente che non potrà essere un
allievo.
La Commissione esprime il proprio parere all'
unanimità o a maggioranza: in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
La Commissione di Garanzia decide su richiesta
degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse
sulle sanzioni disciplinari che non siano state disposte dal
Consiglio di Classe o dalla Giunta Esecutiva e anche sui
conflitti che sorgano all' interno della scuola che sorgano in
merito all' applicazione del DPR 24 giugno 1998 n° 249 (Statuto
delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria).
* Relazione annuale
La relazione annuale del Consiglio di Istituto
al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico
Provinciale, prevista dall'art. 6 ultimo comma del D.P.R.
31/5/1974 n° 416, è predisposta nel mese di ottobre di ogni
anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed
approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto nella
sua prima convocazione ordinaria annuale e comunque al termine
del mandato, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.
La relazione, firmata dal Presidente del
Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva,
è
inviata dal Dirigente Scolastico al
Provveditore agli Studi ed al Consiglio scolastico Provinciale,
entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
* Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di
Istituto, disciplinata dall'art. 17 del D.P.R. 31/5/1974 n°416,
deve avvenire mediante affissione, in apposito albo
dell'Istituto, della copia integrale - sottoscritta e
autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle
deliberazioni adottate ed approvate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine
massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio in
cui le suddette deliberazioni sono state approvate. La copia
delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di
almeno dieci giorni.
I verbali sono depositati
nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a
chiunque, avendone interesse, ne faccia motivata richiesta
scritta.
La copia della deliberazione da affiggere
all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario
del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone la affissione
immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di
affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le
deliberazioni concernenti questioni di persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
Art.- 8 Il Comitato Scientifico Didattico
Il C.S.D. è eletto dal Collegio dei docenti
di cui è emanazione, in funzione del quale agisce e a cui
riferisce per l'approvazione di quanto prodotto.
Ha il compito di coordinare l'andamento della
sperimentazione in conformità alle istruzioni impartite con la
C.M. 25/01/1977 n°27
Il suddetto Comitato è composto di regola dal
Capo d'Istituto che lo presiede , da due rappresentanti dei
docenti delle classi sperimentali, da due rappresentanti da due
docenti delle classi ordinarie dai rappresentanti del
Provveditorato agli Studi e dell'IRRSAE.
Tale Comitato viene costituito
annualmente e può avvalersi della consulenza di esperti di
scienze dell'educazione e di rappresentanti del mondo del
lavoro.
Art- 9 Il comitato di valutazione del
servizio prestato
Il Comitato per la valutazione è formato dal
Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da quattro
docenti eletti membri effettivi e da due docenti membri
supplenti. Il comitato provvede alla valutazione del servizio
dei docenti che ne fanno richiesta ed esprime un parere
obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo. Resta in
carica un anno.
PARTE
SECONDA IL CAPO D'ISTITUTO
Art. 1- Apertura della sede agli alunni
All'inizio di ogni anno
scolastico, il Capo d'Istituto dispone, con ordine di servizio,
l'orario di apertura della sede agli alunni.
Art. 2 - Giustificazione delle assenze e
ritardi degli alunni
Il Capo d'Istituto provvede a giustificare,
anche a mezzo di delegati, le assenze e ritardi degli alunni. Il
docente prende nota del provvedimento sul registro di
classe.
Art. 3 - Comunicazione ai genitori degli
alunni e convocazione degli stessi .
Il Capo d'Istituto, di propria iniziativa, o
su richiesta del Consiglio d'Istituto e/o del Collegio dei
Docenti e/o del Consiglio di Classe o di un insegnante,
invia comunicazione al genitore, o a chi esercita la potestà
parentale, o convoca lo stesso a colloquio in ordine al
profitto, al comportamento o ad altri dati relativi
all'alunno.
Nel caso di convocazione il Capo d'Istituto
deve possibilmente tenere conto dell'orario di lavoro della
persona convocata.
Se il convocato non si presenta al colloquio
sarà preso comunque, per tale specifico fatto, provvedimento a
carico dell'alunno.
Art. 4 - Formazione delle classi
Nel rispetto della normativa in vigore, visti
i criteri generali indicati dal C.d.I. in vigore nella nostra
scuola, il Dirigente Scolastico, al termine delle
iscrizioni, procede alla formazione delle classi curando
l'omogeneità delle medesime.
Art. 5 – Criteri di assegnazione dei docenti
alle classi
L'assegnazione delle classi ai docenti è
fatta dal Capo di Istituto, tenuto conto dei criteri proposti
dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto.
Tali criteri possono essere così riassunti: il Dirigente
scolastico, nel rispetto della continuità didattica,
dell'acquisizione nei corsi sperimentali, della dichiarazione di
competenza e disponibilità, assegna i docenti ai corsi nel
seguente modo:
a) assegnazione delle cattedre ordinarie
prioritariamente rispetto alle cattedre orario, poi sulla base
della graduatoria interna.
b) rispetto della composizione delle cattedre
ordinarie senza arbitrarie modifiche, salvo richiesta scritta
specifica di tutti i docenti interessati.
c) sulle cattedre vacanti per pensionamenti o
trasferimenti, la copertura avverrà su domanda in base
all'anzianità di servizio a parità di disponibilità e con
gradualità.
d) rispetto delle classi di concorso previste
dalla sperimentazione in atto.
Art. 6 - Orario di lezione e di servizio dei
Docenti
Nel rispetto della normativa in vigore,
sentite le proposte formulate dal Collegio dei Docenti,
ascoltate le richieste che dovessero pervenire dagli insegnanti,
dalle assemblee degli studenti, dalle assemblee dei genitori, il
Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri sulla base dei quali
il Capo d'Istituto procede alla formulazione dell'orario di
servizio e di lezione del personale docente.
L'orario di lezione e di
servizio dei Docenti va ispirato, il più largamente possibile,
alle esigenze didattiche e del funzionamento del servizio
scolastico nel suo insieme.
Qualora se ne presenti la
necessità, per esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico può
apportare modifiche temporanee all'orario di lezione e di
servizio. Tali modifiche vanno portate tempestivamente a
conoscenza degli interessati e annotate sul registro di classe.
PARTE
TERZA IL PERSONALE DOCENTE
Art. 1 - Doveri del personale docente
I1 Personale Docente è
tenuto:
a) a prestare servizio come previsto
dell'art.88 del DPR 31/5/74 n. 417 e relative circolari
applicative, nei modi e nei termini stabiliti dal presente
regolamento;
b) a recarsi in aula 5 minuti prima
dell'orario di inizio delle lezioni nella prima ora di servizio;
c) a trasferirsi nella classe successiva
con la massima sollecitudine al segnale di fine lezione.
Art. 2 - Controllo delle assenze e dei ritardi
degli allievi
Al Docente della I ora
di lezione spetta il controllo e la vidimazione giornaliera
delle assenze e dei ritardi degli alunni con relativa
annotazione sul giornale di classe.
Parimenti egli prende nota dei provvedimenti
giustificativi del Capo d'Istituto.
Alt. 3 - Compiti di sorveglianza all'interno
dell'Istituto
Il docente, anche non espressamente
incaricato, è tenuto a intervenire, in qualunque momento su
alunni propri e non propri, quando accerti infrazioni che
rechino turbamento al regolare andamento della convivenza civile
nell'ambito della classe o dell'lstituto.
Art. 4 – Rapporti Scuola-Famiglia
I docenti curano i rapporti
con i genitori degli allievi secondo le modalità e i criteri
proposti dal Collegio dei Docenti.
Gli incontri generali Scuola-Famiglia vengono
programmati dal Collegio dei Docenti in numero non inferiore a
due. I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al
rapporto singolo docente-genitori si svolge in un'ora alla
settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei
docenti.
Ulteriori comunicazioni relative al profitto
vengono fornite tramite schede informative (pagellini)
infraquadrimestrali, se così è stato deliberato dal Collegio
dei Docenti.
Art. 5 - Assemblee sindacali e sciopero
del Personale Docente .
Durante lo svolgimento delle
assemblee sindacali in orario di servizio o durante gli
scioperi, gli Insegnanti che non intendono parteciparvi sono
tenuti a svolgere il loro normale servizio. Resta valida la
normativa prevista dai CCNL e CCNI.
Art 6 - Sanzioni disciplinari
L'insegnante che non adempia ai compiti
assegnatigli ai sensi della normativa in vigore e del presente
regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari come ogni
altra componente scolastica.
Art. 7 - Divieto di fumare
Si fa obbligo a tutto il personale docente di
non fumare nell'ambito dell'Istituto in applicazione della legge
n.584 art. 1 dell'll/l1/75 e seguenti.
Sono previste sanzioni pecuniarie da Euro 25 a
Euro 250 come da normativa vigente (Legge n° 448 del 28/12/01
art. 52, comma 20)
Art. 8 - Divieto di utilizzo dei cellulari
(C.M. 25 Agosto 1998,n°362)
Si fa espressamente divieto di utilizzare i
cellulari durante le ore di lezione.
I cellulari devono essere tenuti spenti,
durante lo svolgimento dell'attività didattica pena
provvedimento da parte del Dirigente di richiamo verbale,
richiamo scritto, etc....
PARTE
QUARTA GLI ALUNNI
Art. 1- Inizio delle lezioni
La sede dell'Istituto è aperta dalle ore 7,45
ma l'ingresso degli studenti in aula è consentito cinque minuti
prima dell''inizio delle lezioni. il personale ausiliario
provvederà alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo
dell'insegnante.
In caso di mal tempo o di necessità l'
ingresso degli studenti, nell'atri. è consentito prima
dell'orario fissato.
Gli alunni sono tenuti ad osservare un
comportamento serio e responsabile. Non devono danneggiare gli
arredi e il materiale scolastico e mantenere pulite le aule ed i
locali di uso comune.
Art. 2 - Ritardi degli allievi
Le lezioni hanno normalmente inizio alle
ore 8,05.
E' consentito l' ingresso in aula di allievi
in ritardo sino alle ore 8,15; il ritardo dovrà, comunque,
essere giustificato l' indomani dal genitore o da chi esercita
la potestà parentale.
Dopo le ore 8,15 non è consentito l' ingresso
in aula di allievi in ritardo.
Gli allievi ritardatari non ammessi in aula
devono sostare nell' atrio e saranno ammessi al termine della
prima ora di lezione.
L' ingresso sarà autorizzato dalla presidenza
e il ritardo dovrà essere giustificato l' indomani dal genitore
o da chi esercita la potestà parentale.
Non è consentita l'entrata degli alunni dopo
la seconda ora se non in casi eccezionali e documentati, con la
giustificazione del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori del
Dirigente Scolastico.
Ritardi continuati o abituali
non giustificabili sono considerati turbativa dell'ordine
scolastico.
Art. 3 - Assenze degli allievi
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e
spetta a tutti i docenti il controllo giornaliero delle assenze
degli alunni con relativa annotazione sul registro di classe.
Gli allievi assenti sono riammessi alle
lezioni dietro presentazione di giustificazione scritta dal
genitore o di chi esercita la potestà parentale.
Infine, resta precisato che,
anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo
in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo
svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o
limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni
assenti.
Art. 4 - Giustificazioni degli allievi
Le assenze e i ritardi vanno giustificati, su
apposito libretto rilasciato dall'lstituto, nello stesso giorno
del rientro o, per i ritardi, nel giorno successivo.
L' alunno che al rientro dopo l' assenza o il
ritardo non presenti la giustificazione è ammesso alle lezioni.
Se non provvederà a giustificare entro i
successivi due giorni sarà oggetto di provvedimento
disciplinare.
Il libretto viene rilasciato nelle mani del
genitore, o di chi esercita la potestà parentale, che lo firma
alla presenza del Capo d'Istituto o di personale incaricato.
Gli alunni maggiorenni hanno diritto di
motivare personalmente assenze e ritardi dopo aver depositato la
firma in segreteria; essi sono tenuti al possesso del libretto,
di cui al primo comma del presente articolo.
Di ogni 5 a assenza e/o ritardo, anche per gli
alunni maggiorenni, sarà data comunicazione scritta alla
famiglia.
Le assenze dovute ad
astensioni collettive, anche se sostenute da valide motivazioni,
sono giustificate direttamente dal Dirigente Scolastico.
Art. 5 - Uscita degli alunni prima del termine
delle lezioni
Il Capo di Istituto, in caso di inderogabile
necessità di servizio, può autorizzare l'uscita delle classi
prima del termine delle lezioni avvertendo, almeno con un giorno
di preavviso, la scolaresca che è tenuta a darne comunicazione
ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. Del
provvedimento è fatta annotazione sul registro di classe o
mediante emanazione di un ordine del giorno.
Il Capo d'Istituto, in caso di necessità, può
consentire alle classi, composte di tutti maggiorenni, di uscire
prima del termine delle lezioni.
Il Capo d'Istituto, o un suo
delegato, consente l'uscita di un alunno minorenne
esclusivamente su intervento personale del genitore o di chi
esercita la potestà parentale; annota sul registro di classe il
permesso accordato al genitore o a chi esercita la patria potestà
parentale registrandone gli estremi.
Il Capo d'Istituto, o un suo
delegato, consente altresì l'uscita di un alunno maggiorenne,
fino ad un numero massimo di cinque, solo se la richiesta
di uscita è adeguatamente motivata.
Uscite reiterate o abituali prima del
termine delle lezioni, sono considerate negligenza abituale.
Le richieste di uscita
anticipata, sia per gli alunni minorenni che per quelli
maggiorenni, vanno presentate in segreteria prima dell' inizio
delle lezioni.
Art. 6 - Uscita degli alunni dall'aula
durante le lezioni
E' fatto divieto agli alunni di uscire
dall'aula prima e dopo l'intervallo, se non eccezionalmente; in
questo caso essi
debbono rientrare al più presto in aula senza sostare per i
corridoi. Non più di un alunno per volta potrà assentarsi
dall'aula. La responsabilità ricade sul docente se consente
l'uscita di più di un alunno per volta.
Durante l'intervallo gli
alunni possono uscire dall'aula e fermarsi nei corridoi e
nell'area esterna di pertinenza della scuola.
Durante il cambio dell'ora sono tenuti a
rimanere nell'aula ed attendere l'arrivo dell'insegnante
mantenendo un comportamento responsabile che non rechi disturbo
alle altre classi.
Art 7- Accompagnamento degli alunni
fuori dall'Istituto
Quando lo svolgimento dell'attività didattica
richiede lo spostamento dall'Istituto ad altra sede, gli alunni
sono accompagnati dall'insegnante in servizio e/o da un
insegnante a disposizione e/o da personale ausiliario.
Durante lo spostamento gli alunni sono
obbligati a restare vicino all'accompagnatore.
Art. 8 – Diritti degli alunni
Gli studenti hanno diritto:
a) ad una formazione culturale qualificata che
valorizzi le inclinazioni personali;
b) ad essere informati sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola;
c) a formulare richieste e sviluppare temi
liberamente scelti comunque attinenti ad un concreto “iter
culturale”;
d) a realizzare iniziative autonome in
conformità all'offerta formativa;
e) ad attivare un dialogo collaborativo con il
Dirigente Scolastico e con i docenti al fine di realizzare
scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi
scolastici e organizzazione;
f) ad una valutazione trasparente e tempestiva
volta ad attivare un processo di autovalutazione che permetta di
migliorare il rendimento;
g) ad esprimere le proprie opinioni –
mediante una consultazione – nei casi in cui una decisione
influisca in modo rilevante nell'organizzazione della scuola;
h) alla “libertà di apprendimento” nonché
ad esercitare scelte autonome fra le attività curriculari
integrative e le attività aggiuntive offerte dalla scuola;
i) all'accoglienza e alla tutela della vita
culturale e religiosa; si possono altresì realizzare attività
interculturali;
j) ad una adeguata strumentazione tecnologica
e ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di
ritardo o di svantaggio, a servizi di sostegno, promozione della
salute e assistenza psicologica.
Art. 9 – Doveri degli alunni
Gli studenti sono tenuti:
a) a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere agli impegni scaturiti dalle attività didattiche e
culturali proposte dal Consiglio di Classe;
b) ad avere nei confronti del Capo d'Istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi;
c) ad utilizzare correttamente le strutture,
le attrezzature e i sussidi scolastici in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola;
d) ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;
e) a condividere la responsabilità di
mantenere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Gli studenti non devono
utilizzare i cellulari durante le ore di lezione. I cellulari
devono essere tenuti spenti, pena il sequestro degli stessi. Il
Dirigente Scolastico provvederà personalmente a restituirli
direttamente alle famiglie.
Art. 10 - Sanzioni disciplinari e loro
impugnazione ( ex art. 4 DPR 24.6.98 n. 249)
I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività in favore della comunità scolastica.
a) Per mancanza ai doveri scolastici, per
negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si assegnano
le seguenti sanzioni disciplinari: ( Regolamento approvato con
Regio Decreto 4 maggio 1925 n° 653 – art. 19 comma 2)
1 ammonizione privata o in classe, inflitta
dal professore;
2 allontanamento dalla lezione, inflitta dal
professore
3 annotazione sul registro di classe, inflitta
dal professore
4 ammonizione sul registro di classe, inflitta
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
5 sospensione da 1 a 3 giorni, inflitta dal
Consiglio di Classe
b) Per fatti che turbino il regolare andamento
della scuola si applicano le seguenti sanzioni
disciplinari:
6 sospensione dalle lezioni per un periodo da
4 a 15 giorni di competenza del Consiglio di Classe.
c) Per reati o in caso di pericolo per l'
incolumità delle persone:
7 sospensione dalle lezioni per un periodo
commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo di competenza della Giunta Esecutiva su
proposta del Consiglio di Classe.
Rispettando il regolamento degli Studenti e
delle Studentesse contro le sanzioni disciplinari, previste nel
presente Regolamento d'Istituto e disposte dal Consiglio di
Classe o dalla Giunta Esecutiva (punto 5/6/7) è ammesso ricorso
entro 30 giorni al Dirigente Scolastico Regionale che decide in
via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui
appartiene l'alunno.
Per le sanzioni relative ai punti 1/2/3/4 è
ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla
comunicazione, al Comitato di Garanzia interno alla scuola.
Art. 11 – Danni
Gli alunni, che per
indisciplina, incuria o sfregio deturpino, rovinino l'edificio
scolastico o danneggino materiale di proprietà dello Stato, del
Comune, della Scuola o altri Enti o persone, sono tenuti a
risarcire il danno.
Qualora non si possa risalire al colpevole od
ai colpevoli del danno stesso la somma dovuta sarà ripartita
fra la classe o le classi che usufruiscono del servizio.
Art. 12 - Le assemblee
studentesche
Le assemblee studentesche
possono essere di Classe o di Istituto. Le seconde possono
articolarsi in assemblee di classi parallele. E' previsto lo
svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di Classe al
mese nel limite , la prima di una giornata intera di lezione, la
seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta
sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico e deve essere richiesta anticipatamente agli
insegnanti interessati almeno tre giorni prima.
A richiesta degli studenti, le
ore destinate alle assemblee devono essere utilizzate per
attività formative quali lo svolgimento di attività di
ricerca, di seminario, cineforum, problemi inerenti l'Istituto,
richieste di iniziative funzionali al miglioramento del POF.
Non possono avere luogo
assemblee nel mese conclusivo dell' attività didattica (
maggio-giugno).
All'assemblea di Classe o di
Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un
suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
Le assemblee di Istituto
devono essere motivate e richieste con un preavviso di almeno
cinque giorni dalla maggioranza del Comitato studentesco di
Istituto o su richiesta di un decimo degli studenti. La data di
convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere
preventivamente presentate al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
ha il potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
Le giornate di assemblea
devono essere considerate giornate di lezione. I rappresentanti
degli studenti sono tenuti a redigere l'ordine del giorno
tenendo conto delle richieste dei rappresentanti di classe
espresse durante le relative assemblee. Coloro che non fossero
interessati all'ordine del giorno sono tenuti a rimanere in
classe per lo svolgimento delle ore normali di lezione.
Qualora le assemblee di
Istituto richiedessero la partecipazione di esperti, o esterni
alla scuola, questi possono
essere invitati a partecipare previa autorizzazione del
Consiglio d'Istituto.
Eventuali altre assemblee
mensili possono svolgersi fuori dell'orario di lezione,
subordinatamente alla
disposizione dei locali e nel rispetto delle normative, previste
dai Decreti Delegati.
PARTE
QUINTA COMPONENTI DELL'ISTITUTO
Art. 1 - Rapporti fra le
componenti
I rapporti fra le componenti,
personale direttivo, docente, non docente, alunni e genitori,
sono ispirati al criterio del reciproco rispetto e del
riconoscimento delle rispettive funzioni intese non come attività
a diverso livello, ma come insieme di
funzioni rivolte al medesimo fine di attività educativa.
Ciascuna componente,
direttiva, docenti, non docenti, studenti e genitori, può
rivolgersi, all'interno dell'Istituto, alle altre componenti
mediante:
a) assemblee appositamente
convocate secondo le modalità previste dalla legge;
b) propri rappresentanti in
orario non di lezione;
Al fine di favorire i rapporti
fra le componenti, l'Istituto mette a disposizione le proprie
aule, attrezzature, albi e quanto altro possibile nei limiti
consentiti dalle disposizioni di legge e dalla disponibilità di
bilancio.
Art. 2 - Assemblee delle
componenti
Le assemblee delle componenti
possono essere convocate autonomamente da ciascuna componente o
da più componenti insieme:
a) fuori orario di lezione
subordinatamente alla disponibilità dei locali;
b) in orario di lezione
utilizzando il monte ore consentito dall'art. 43 del DPR
31/5/1974 n.416, art. 60 del DPR 31/5/74 n.417, art. 22 del DPR
31/5/74 n.419 e successive modificazioni.
PARTE
SESTA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
Art. 1 - Organizzazione delle
attività extrascolastiche
L'istituto organizza attività
extracurricolari al fine di favorire la formazione culturale e
professionale degli alunni e l'inserimento degli stessi nella
comunità cittadina, nazionale ed europea.
Per la regolamentazione e per
i criteri da tenere presenti nella progettazione delle visite di
istruzione e dei sopralluoghi professionali si fa riferimento
alle norme di legge vigenti, alle circolari ministeriali
sull'argomento ed alle eventuali successive modifiche.
La programmazione delle
suddette attività deve essere effettuata dai Consigli di Classe
interessati, regolarmente approvata dal Collegio dei Docenti e
dal Consiglio di Istituto per ciò che è inerente alle
rispettive competenze.
Le visite guidate non possono,
in ogni caso, superare la durata di un giorno lavorativo.
Le visite di istruzione non
potranno superare i giorni messi a disposizione dal Consiglio
d'Istituto.
Al Collegio e al Consiglio
d'Istituto dovrà essere presentata, per l'approvazione, una
relazione scritta contenente:
a) individuazione delle
esigenze da soddisfare;
b) chiara definizione degli
obbiettivi;
c) modalità di verifica
dell'attività svolta;
d) numero delle classi
partecipanti;
e) nome degli insegnanti
disponibili ad accompagnare ed eventuali sostituti;
Art. 2 - Attività dei
Consigli di classe e del Collegio dei Docenti
Entro il trenta ottobre di
ogni anno i Consigli di Classe e, per quanto di sua competenza,
il Collegio dei Docenti devono formulare un piano generale
delle attività che complessivamente si intendono svolgere nella
classe o nell' Istituto nel corso dell'anno scolastico e che
trovi giustificazione e fondamento nel tipo e nei tempi di
lavoro.
Per le visite di istruzione,
guidate ed attività extra-curriculari in genere sono possibili
accorpamenti per classi parallele o per corsi.
Sarebbe opportuno verificare
l'omogeneità del numero delle uscite (attività varie per
ciascuna classe).
Dopo il trenta ottobre le attività di cui trattasi possono
essere autorizzate in via eccezionale.
Art. 3 - Autorizzazione
delle attività extra-Istituto
Le visite aziendali, i viaggi
e le visite di istruzione e ogni altra attività che debba
svolgersi fuori dell'ambito dell'Istituto sono autorizzate dal
Consiglio d'Istituto, per quanto di sua competenza e sulla base
delle indicazioni del Collegio dei Docenti.
Le visite aziendali prevedono
un contributo alle spese di viaggio da parte degli alunni fino a
Euro 5,00 (cinque) pro-capite.
I contributi da parte della
scuola per le varie iniziative (ingressi, guide, ecc.) possono
raggiungere al massimo il 50% dell'importo complessivo.
Art. 4 - Organizzazione delle
attività extra-Istituto
I Consigli di Classe
deliberano in merito alle mete delle visite e dei viaggi
d'istruzione, tenendo presente le proposte emerse dalle riunioni
per materie dei docenti, sia i suggerimenti da parte degli
alunni.
Indica inoltre le finalità
didattiche, gli accompagnatori e gli eventuali sostituti,
periodo di svolgimento e budget massimo con cui impegnare le
famiglie.
L'attività di carattere
tecnico- amministrativo verrà svolta dalla commissione viaggi.
I criteri che i Consigli di
Classe dovranno seguire nella individuazione dei Docenti
accompagnatori sono, in ordine di priorità, i seguenti:
-Docenti delle discipline
attinenti alle finalità didattico- educative del viaggio.
-Docenti appartenenti
all'organico delle classi da accompagnare
-Per i viaggi all'estero
almeno un docente di lingua straniera o che conosca bene la
lingua e con l' avvicendamento degli accompagnatori nel corso
degli anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata
dal Consiglio d'Istituto.
Il docente che propone la
visita di istruzione è tenuto, salvo gravi ed imprevisti
motivi, ad accompagnare gli alunni.
Art. 5 - Attività da
svolgersi all'interno dell'Istituto
All'interno dell'Istituto sono
consentite, anche in orario di lezione, attività culturali di
vario tipo come dibattiti, conferenze, proiezioni,
rappresentazioni, attività ricreative, sportive, ecc. che
devono essere parte integrante della programmazione disciplinare
e di classe.
Tali attività sono
organizzate dai Consigli di Classe e/o dal Collegio dei Docenti;
esse possono interessare una sola classe, più classi o tutto
l'Istituto; in questo ultimo caso necessitano
dell'autorizzazione del Collegio dei Docenti e, quando
comportino la presenza di persone esterne all'Istituto,
dell'autorizzazione del C.d.I..
Art. 6 - Partecipazione alle
attività extrascolastici
Gli studenti sono tenuti a
partecipare a tutte le attività organizzate dall'Istituto,
salvo che esse, per loro natura
o per decisione dello
Istituto, siano facoltative. Le iniziative che comportano
esborso di denaro non possono
che essere
facoltative.
Gli alunni che non partecipano
alle attività facoltative sono tenuti a frequentare
regolarmente le lezioni.
Art. 7 - Partecipazione ai
progetti Europei
L'Istituto riconosce la
partecipazione a tutti i progetti Europei come indispensabile
per il miglioramento della qualità dell'istruzione e per
sviluppare una dimensione europea nella formazione e
orientamento professionale.
PARTE
SETTIMA BIBLIOTECA E AULE ATTREZZATE
Art. 1 - Accesso e uso della
biblioteca delle aule e aule attrezzate
L'accesso e l'uso della
biblioteca, delle aule, delle aule attrezzate da parte di
estranei può essere consentito dal Consiglio d'lstituto, tenuto
conto delle esigenze didattiche, come da normativa prevista dal
Consiglio Scolastico Provinciale.
L'uso delle aule e aule
attrezzate, fuori dell'orario di lezione e/o di servizio, da
parte di alunni, docenti e non docenti è autorizzato di volta
in volta dal Capo d'lstituto e annotato su apposito registro.
Art. 2 - Responsabilità
nell'uso delle aule. della biblioteca e delle attrezzature
I soggetti di cui all'articolo
precedente sono responsabili in solido degli eventuali danni
derivati dall'uso improprio dei locali e della attrezzatura loro
affidata.
Art. 3 - Uscita
dell'attrezzatura dell'Istituto
L'attrezzatura non può uscire
dall'Istituto senza il consenso del Capo d'Istituto e previa
dichiarazione di responsabilità da parte di chi la utilizza e
la necessità di utilizzarla, purché sia per personale
dell'Istituto e sia usata per l'Istituto; se si tratta di
riparazioni deve essere accompagnata da una bolla esplicativa.
Art. 4 - Guasti alle
attrezzature e al materiale scientifico didattico
Qualora si verifichino guasti
alle attrezzature o al materiale scientifico didattico,
l'insegnante dell'ora annota il guasto sul registro dell'aula e
l'assistente tecnico, presa visione dell'eventuale annotazione
del docente, provvede, se necessario, a chiamare il tecnico
competente alla riparazione, previa comunicazione al Capo
d'Istituto per l'autorizzazione.
Art. 5 - Biblioteca
La biblioteca rimane aperta
agli alunni e ai docenti che ne presentino necessità nei giorni
stabiliti dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L'apertura è
garantita dalla presenza di un elemento del personale non
docente, individuato dal Dirigente Scolastico, per annotare su
apposito registro i prestiti giornalieri ad alunni e docenti.
Il Dirigente nomina almeno due
responsabili della biblioteca ( di norma uno dell'area
umanistica ed uno dell'area scientifica) rinnovabili
annualmente, con lo scopo di organizzare, controllare e
aggiornare il materiale disponibile; a tal fine potranno
utilizzare proposte e suggerimenti presentati dai colleghi.
In caso di docenti
soprannumerari si può richiedere al Provveditore il loro
utilizzo per il funzionamento della biblioteca.
Art. 6 - Uso fotocopiatrici
Le fotocopiatrici
dell'Istituto sono a noleggio. Ogni alunno avrà
all'inizio dell'anno scolastico una scheda pagata con la quota
d'iscrizione. Ulteriori schede saranno in vendita presso la
segreteria a Euro 5,00 (cinque) .
I docenti avranno una scheda
gratuita in relazione al numero di classi e al fatto che la
disciplina da loro insegnata preveda sia la valutazione scritta
che orale.
Le fotocopie dei libri di
testo sono soggette alla protezione dei diritti d'autore.
Art. 7 -
Utilizzo dei laboratori
· E' assolutamente vietato
l'accesso al laboratorio da parte degli alunni se non in
presenza dell'insegnante teorico e dell'insegnante tecnico
pratico o dell'aiutante tecnico dell'area.
· L'accesso al laboratorio
deve essere silenzioso ed ordinato.
· Gli alunni dovranno
occupare le postazioni indicate dagli insegnanti presenti nelle
ore di laboratorio e sono direttamente responsabili di eventuali
danni o manomissioni delle apparecchiature o di qualsiasi altro
oggetto in dotazione al laboratorio.
· Eventuali giacche o
qualsiasi altro oggetto ritenuto inutile per lo svolgimento
della lezione deve essere tenuto lontano dalla propria
postazione di lavoro, onde evitare intralci allo svolgimento
della stessa.
· E' vietato fumare ad
alunni, docenti e non docenti .
· Alla fine della lezione
l'alunno è tenuto a riporre il materiale utilizzato in modo
ordinato, lasciando la propria postazione nella
condizione in cui gli è stata consegnata.
· E' vietato consumare cibi o
bevande, lasciare carte, fogli o qualsiasi altro oggetto che a
parere del personale possano insudiciare gli strumenti presenti
nel laboratorio.
· In particolare per il
laboratorio di Informatica:
· Non si possono utilizzare
dischetti diversi da quelli consegnati dal tecnico all'inizio
della lezione se non dopo autorizzazione di uno degli insegnanti
o dello stesso tecnico.
· Il compito dell'ordinaria
manutenzione degli strumenti e materiali è affidata ad un
aiutante tecnico nominato.
· Le chiavi dei laboratori
sono affidate al personale ausiliario del piano che è tenuto a
consegnarle soltanto al personale del laboratorio.
Art. 8 -
Regolamento di accesso al bar
Orario:
· dalle 7,45 alle 8,00 il bar
sarà aperto agli studenti, docenti e al personale ATA;
· dalle 8,00 alle 8,30 il bar
rimarrà chiuso a tutte le componenti scolastiche;
· dalle 8,30 alle 10,35
l'utilizzo del bar è tassativamente vietato a tutti gli alunni;
E' obbligatorio l'uso delle
liste per l'ordinazione delle merende ed i rappresentanti di
classe dovranno consegnarle, entro le 9,10, al collaboratore
scolastico del piano.
La distribuzione delle merende
preparate avverrà sui due plessi; pertanto gli alunni della
palazzina B ritireranno la lista nel sito ristoro della
palazzina stessa.
Il ritiro delle merende avverrà
nell'orario compreso tra le 10 e le 10,30 con le seguenti
modalità:
ü alle 10 scenderà un alunno
(a rotazione) per ogni classe prima;
ü alle 10,10 scenderà un
alunno (a rotazione) per ogni classe seconda;
ü alle 10,20 scenderà un
alunno (a rotazione) per ogni classe terza;
ü alle 10,25 scenderà un
alunno (a rotazione) per ogni classe quarta e ogni classe
quinta.
Gli alunni che non avranno
compilato la lista delle merende potranno accedere al bar o al
luogo ristoro della palazzina B solo dalle 10,35 alle 10,45
(orario dell'intervallo).
· dalle 10,45 alle 13,15 gli
alunni non potranno accedere al bar;
· dalle 13,15 alle 14,00 il
bar sarà aperto a tutti gli utenti;
Il gestore del bar è tenuto
al rigoroso rispetto delle norme igieniche: gli addetti alla
distribuzione degli alimenti dovranno indossare guanti e
cappello, come da normativa vigente.
PARTE
OTTAVA DIRITTI SINDACALI
Art. 1 - Le organizzazioni
sindacali
L'istituto riconosce le
organizzazioni sindacali ed è disponibile all'attivazione delle
relazioni tra le parti in ottemperanza a quanto sancito al
riguardo dal vigente CCNL.
Art. 2 - Adempimenti
obbligatori del capo d'Istituto
Qualora fossero costituite
rappresentanze sindacali nella scuola, gli adempimenti
obbligatori del Capo d'Istituto sono:
· fornire l'eventuale
documentazione per le materie oggetto di informazione
preventiva;
· concordare tra le parti il
calendario degli incontri per l'informazione successiva;
· informare della richiesta
di esame i soggetti sindacali presenti nella scuola;
· convocare entro 3 gg. dalla
richiesta un apposito incontro per l'esame che si concluderà
entro i 5 gg. successivi alla ricezione delle informazioni da
parte delle Organizzazioni sindacali;
· verificare in un apposito
incontro con le Organizzazioni sindacali le modalità di
applicazione dei criteri in materia dei diritti sindacali;
· tenere o far tenere un
verbale degli incontri per l'informazione e per l'esame
delle relative posizioni;
· astenersi da decisioni
unilaterali sulle materie oggetto di esame per la durata dello
stesso, se non pregiudizievoli del servizio.
Non sono previste procedure di
conciliazione dei conflitti a livello di Istituto.
Art. 3 - Assemblee sindacali
Per quanto concerne la
regolamentazione dell'esercizio del diritto di assemblea
sindacale si fa riferimento all'art. 13 del vigente CCNL che
fissa i limiti temporali (10 ore per a.s. da calcolare per
ciascun dipendente), la durata (massimo 2 ore continuative se
relativa alla singola scuola), la collocazione (per i docenti
all'inizio o al termine dell'attività didattica giornaliera di
ogni scuola interessata o durante l'orario di servizio in
attività funzionali all'insegnamento; per gli ATA e capi
d'Istituto in orario anche non coincidente con quelle del
personale docente comprese le ore intermedie del servizio
scolastico), i divieti (di norma un'assemblea al mese in
ciascuna scuola o istituto e comunque non più di due; non
possono essere svolte assemblee durante gli esami e gli scrutini
finali), i titolari della richiesta (Cisl, Snals, Cgil, Uil,
Cida-Anp, Gilda-Unams, Cisnal, Cisal, Asgb-Usas, Confedir, Usppi,
R.d.B.-Cub e inoltre, le altre organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello territoriale firmatarie di accordi
decentrati), le modalità (svolgimento in locali scolastici
concordati con i capi d'Istituto o in altra sede; la
convocazione, con l'indicazione della sede, della durata,
dell'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni e
dell'ordine del giorno, va presentata ai capi d'Istituto delle
scuole interessate almeno 6 gg prima; entro 48 ore altri
organismi sindacali che ne abbiano diritto).
Il capo d'Istituto ha come
adempimento obbligatorio:
PROCEDURALE:
· far affiggere la
comunicazione nello stesso giorno in cui è pervenuta ed entro
le 48 ore successive; se in tale periodo pervengano ulteriori
comunicazioni negli stessi termini, mediante circolare interna,
avviserà le componenti interessate con lo scopo di raccogliere
la dichiarazione individuale scritta di partecipazione del
personale in servizio nell'orario dell'assemblea. La
dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del calcolo
delle 10 ore individuali, quindi va protocollata; è opportuno
anche impiantare e tenere aggiornato un registro.
· sospende le attività
didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato la
partecipazione, avvertendo le famiglie. Non sono indicati
termini di preavviso.
DISCREZIONALE:
· disporre eventuali
adattamenti di orario - o eventuali sostituzioni - per le sole
ore di durata dell'assemblea per i docenti non partecipanti;
· se l'adesione del personale
ATA è totale, stabilire, d'intesa con le OO SS. della scuola,
la quota e i nominativi di coloro che debbono garantire i
servizi indifferibili.
PARTE
NONA NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 1 - Modifiche al
regolamento
Proposte di modifiche al
presente regolamento possono essere presentate:
a) da almeno due consiglieri
del Consiglio d'lstituto;
b) dal Collegio dei Docenti;
c) da almeno due terzi dei
Consigli di Classe;
d) da almeno due terzi delle
assemblee di classe degli alunni;
e) da almeno 2/3 dei docenti,
espresso anche in occasione del Collegio dei Docenti;
f) da almeno la maggioranza
dell'Assemblea degli alunni validamente riuniti in assemblea
generale;
g) da almeno due terzi del
personale non docente;
h) da almeno la maggioranza
dell'Assemblea dei genitori riuniti in assemblea generale.
Le proposte di modifica
debbono essere approvate da almeno due terzi dei consiglieri in
carica.
Art. 2 - Del regolamento
Il presente regolamento abroga
e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.
Art. 3 - Norme di rinvio
Il regolamento del Consiglio
d'Istituto e altre future regolamentazioni che il Consiglio
dovesse approvare fanno parte integrante del presente
regolamento.
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