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Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275
(in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186)
Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, espressi nelle adunanze del 30 settembre e 15
ottobre 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed
autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre
1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle
sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 25/2/1999;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di
concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, della Funzione Pubblica e per gli
Affari Regionali e del Lavoro e della Previdenza Sociale;
E M A N A
il seguente regolamento
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art. 1
Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate
alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti
locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra
loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi
tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi
nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di
libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi
generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le
funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle
disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata
applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle
istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e
legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2
adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro
ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative
alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle
relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate
all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di
cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse
articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi
di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola
dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della
pluralità di tali contesti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E SVILUPPO
Art. 3
Piano dell'offerta formativa
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta
formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di
studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di
gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività
della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto,
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e,
per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è
adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul
territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e
consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di
insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie
e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento
del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli
alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare
tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra
l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con
l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del
curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel
rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni
nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in
situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti
dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere
programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli
alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e
attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione
di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative
di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento
scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi
integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre
le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie
e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono
coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo
3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie
innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il
recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli
alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto
riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui
all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i
passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire
l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i
rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei
crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate
dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi
sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati
ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24
giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli
di studio previsti dall'attuale ordinamento.
Art. 5
Autonomia organizzativa
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto
riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che
sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti
dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze
derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle
funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico
esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle
singole discipline e attività sono organizzati in modo
flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte
ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego
dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e
sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle
scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano
dell'offerta formativa.
Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro
associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro
integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno
della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema
scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti,
fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione
professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche
strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare
prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono
iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui
all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni
scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione
e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con
il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti
possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e
privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7
Reti di scuole
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di
rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando
l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi,
di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo
o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole
scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti,
che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che
partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico
omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in
progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento
per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le
modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione
delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto,
la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le
risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della
rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso
le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono
iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle
istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti
laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello
nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma
6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con Università statali o private,
ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti
sul territorio che intendono dare il loro apporto alla
realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le
istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad
accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di
comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato
sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le
segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a
consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali
coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3
e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo
svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
Definizione dei curricoli
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli
indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale
dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli
comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale
del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi
formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti,
anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di
istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano
dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri
alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota
definita a livello nazionale con la quota loro riservata che
comprende le discipline e le attività da esse liberamente
scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal
comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e
quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario
del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo
culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità
della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse
esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della
necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di
orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle
famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed
economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono
essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica,
definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi
sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli
ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad
azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di
scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli
studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso
di studi prescelto.
Art. 9
Ampliamento dell'offerta formativa
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in
rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti
ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi
con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore
della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono
essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che
per la realizzazione di percorsi formativi integrati le
istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le
Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a
convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o
locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi,
sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso
a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi
personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione
finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati
anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate
esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche
valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei
percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e
riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono
essere promosse specifiche iniziative di informazione e
formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e degli standard di qualità del servizio il
Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per
rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito
organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro
europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21,
comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a
sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli
obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e
locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio,
anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono
adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali,
indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e
i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle
discipline e alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte
dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11
Iniziative finalizzate all'innovazione
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio
Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più
istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più
Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con
appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti
di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale,
volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli
ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata,
l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità
e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative
innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli
ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono
indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono
essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei
quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni
degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui
all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni
scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella
didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e
attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma
dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli
alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo
criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione che promuove o riconosce le iniziative
stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei
relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative
delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
Sperimentazione dell'autonomia
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le
istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del
decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti
possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal
Ministro della Pubblica Istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare
compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli
attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e
attività è possibile entro il quindici per cento del relativo
monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale,
fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli
articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i
limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la
scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129,
commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo
del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e
14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono applicate in via
sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni
scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla
loro emanazione.
Art. 13
Ricerca metodologica
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8
si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative
sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche
possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri
percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi
formativi e competenze.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la
raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche
mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le
istituzioni scolastiche.
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni
scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza
dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla
carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle
risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non
riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche
disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica. Per
l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di
cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni
scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero
della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già
rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non
richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a
tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli
alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente,
le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi
compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli
studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi,
la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n.
249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di
disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del
bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula
dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni
scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal
regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe
alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel
rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità
della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento
stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e
ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento
dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure
per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad
esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio.
Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le
scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche
concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla
specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale
del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti
dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in
materia di articolazione territoriale della scuola. Tali
competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni
concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere
del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il
regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della
sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad
applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche,
fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli
atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul
reclamo.
Art. 15
Competenze escluse
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni
scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui
esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di
quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede
garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di
insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad
ambiti territoriali più vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e
utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di
istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e
collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di
provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
Coordinamento delle competenze
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono
l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel
quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della
progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e
di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di
direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di
conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti
partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia
assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a
compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
ABROGAZIONI
Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo
1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le
seguenti disposizioni del Testo Unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
- articolo 5, commi 9, 10 e 11;
- articolo 26;
- articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
19 e 20;
- articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle
parole "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e
9;
- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
- articolo 104, commi 2, 3, e 4;
- articoli 105 e 106;
- articolo 119, commi 2 e 3;
- articolo 121;
- articolo 122, commi 2 e 3;
- articolo 123;
- articoli 124, 125 e 126;
- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola
"settimanale" e 6;
- articolo 143, comma 2;
- articoli 144, 165, 166, 167, 168;
- articolo 176, commi 2 e 3;
- articolo 185, commi 1 e 2;
- articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad
otto decimi in condotta";
- articoli 193/bis e 193/ter;
- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
- articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- articoli 329 e 330;
- articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro l'1 settembre
2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori
disposizioni incompatibili con le norme del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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