Legge n° 59 del 15
marzo 1997 recante
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa"
Gazzetta Ufficiale n° 63 del 17.03.97
| Capo I |
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| Capo II |
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| Capo III |
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| Capo IV |
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Capo I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti
locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione,
funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per
"enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a) , della presente
legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle
rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni
e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché
cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero
di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle
risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già
attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale
con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i
programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli
schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei
compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in
via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e
i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione
dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata
sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali assicurano
nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle
esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti
conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle
regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo
117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie
spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le
rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà
normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i
compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di
cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a) , della presente legge, o da
conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi
degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché
i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e
ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il
periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio
delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova
costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali,
che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti
locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di
amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel
caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite,
nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di
rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse
strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di
raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture
centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni
e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7,
comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e
l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di
interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con
gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli
stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il
conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per
l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente
dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui
voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territoriale separata e
della conseguente peculiare realtà istituzionale,
socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione,
le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali,
conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali
tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni
provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono
altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma
2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province,
comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con
l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo
le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire
l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da
parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non
assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni
di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche
con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione
europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di identificabilità in
capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità
di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in
particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di
funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a
garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio
delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche,
anche associative, demografiche, territoriali e strutturali
degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilità degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad
essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione
e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di
interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito
di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti
a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i
cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i
costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a
carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle
relative risorse alle regioni siano precedute da appositi
accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi
siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio
dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi
forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante
contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e
3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.
1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e
copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1o gennaio
2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi
da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE
del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di
interesse regionale e locale; definire le modalità per
incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella
gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per
introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento
dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni
entro il 1o gennaio 2000 con propri autonomi contratti di
servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e
regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base
dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo,
al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma
5, per quanto possibile individuando momenti decisionali
unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed
industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo
sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi
alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali,
strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione
della internazionalizzazione e della competitività delle
imprese nel mercato globale e la promozione della
razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione
all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza
della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto
riguarda le attività relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle
dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e
della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al
comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna
regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun
decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle
funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle
mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad
emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di
funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
Art. 5.
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da
venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con
il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si
riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina
dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove
occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni
parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle
spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di
ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle
riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei
mesi alle Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1
il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui
all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni
dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce
altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri
devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente
comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui
agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità
dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni
ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento
dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre,
sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali
funzionali ed è assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri
devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque
essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d) , si provvede, con le modalità e i
criteri di cui al comma 4- bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio
di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso
entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è
adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di
cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere
comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni
delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione
interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui
al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1
e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti
all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi
quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a
riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati
espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo
comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da:
"nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n.
382" e alle parole "e con la Comunità economica
europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente alle parole: "impartisce direttive per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni,
che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole:
"gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole:
"anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo
e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per
le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della
Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i
processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed
infraregionale almeno a livello di attività consultiva
obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra
Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla
Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra
Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati,
commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni
pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è
obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della
partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e
delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza
unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le
stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
Capo II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di
amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti
privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato,
che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e
tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale
termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro
un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i
decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene
ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della
Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica
e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni,
nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del
rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati
delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a) , l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
cui è conferita la rappresentanza negoziale delle
amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del
potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei
rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai
dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del
ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri
dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;
prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le
pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1- bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di
valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il
termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione
si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che,
decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di
sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti
dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il
termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale
dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) ,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché
concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti,
ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative
e processuali anche di carattere generale atte a prevenire
disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la
contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di
servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale
transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei
relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché
l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole
amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte
delle singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della
funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai
dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla
lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di
cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere
che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione
e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza
con quelli del settore privato"; la lettera q) è
abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono
inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello
regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai
princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n.
400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo
95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle
funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o
gestionali in determinati settori, anche in relazione al
conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di
efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei
costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi
dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto
di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei
Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi
ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito
dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi
finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze
derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei
conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e
dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente
articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con
decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra
di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con
eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di
primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla
aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di
criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I
della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica
dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione
con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al
controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo
che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata
la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal
punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il
rispetto di standard dimensionali impongano
l'accorpamento di funzioni amministrative statali con
riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque
fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo
funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le
quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento
di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico
dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra
gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le
strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione
delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino
ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle
responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità
ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore
di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line,
e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di
direzione politica e amministrazione e della necessità di
impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro,
lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle
competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e
il superamento della frammentazione delle procedure, anche
attraverso opportune modalità e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia
fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi
collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e
riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei
confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla
istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti
permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e
missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base
territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali
interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1
della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e
fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) ,
procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il
personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura
dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205
e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che
le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri
finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli
di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati
processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo
conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il
contingente di personale indicato nel regolamento recante
disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della
Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai
contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del
contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di
comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se
la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla
Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla
richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate
alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio
dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro
del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di
entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali
presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni
organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
" 4 -bis. L'organizzazione e la disciplina
degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri
e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unità
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4- bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo
adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4- bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i
decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I
regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla
emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma
4- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di
una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà,
oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali
l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio
dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in
struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero
liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di
utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di
altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la
personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad
alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla
presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero
di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e
nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di
contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze
di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di
giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro
con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi
stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione
alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non
sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di
Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di
cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché
la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con
specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi
comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più
strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi
pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione
dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato
procede altresì alla verifica di congruità dei costi di
attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione
della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1
si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti
non selezionati o per i quali non sia stata accettata la
rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore
esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è
dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed
è determinato il rimborso delle spese per le attività già
svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del
tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione
di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della
pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo
le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività
di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi
necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di
cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai
princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al
massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività
amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente
l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso
sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la
tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione,
anche in forme associate, alla definizione delle carte dei
servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed
alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale
delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata
con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla
lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al
pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle
attività di cui al comma 1.
Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma
1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto
dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti
ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo
strategico e di coordinamento della politica nazionale della
ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e
internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro
funzionamento e delle procedure di assunzione del personale,
nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi,
di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di
assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e
di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese,
accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica
e spaziale e per la promozione del trasferimento e della
diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare
piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al
fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi
esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti
operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di
valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14
della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del
personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato
ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e
dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e
sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli
enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari
in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità
e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità
interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e
imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento
alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è
autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le
forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti
dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto
dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17
febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a
totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle
linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già
operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e
funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei
rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti
la professionalità e la mobilità dei ricercatori.
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal
presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o
sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Capo III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri
per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto
alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di
legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi
che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle
comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa
delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che
restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici
dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni
per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino
superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti
per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove
ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle
fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in
forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del
provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario
a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale
individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando
la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle
misure adottate e la massima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il
miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente
legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema
universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio
nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti
consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso
agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi
di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a
determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le università,
graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da
ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c) , sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al
comma 8, lettera c) , il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle
materie interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) , non coperte
da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi
che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma
4, lettera c) , anche attraverso le necessarie
modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i
criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Capo IV
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema
formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di
gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché
gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in
materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici,
alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione
secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici
e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in
deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla
base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli
schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione
del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in
relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali
sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi
sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3
attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura
possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni
caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà
accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale,
da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo
criteri di gradualità che valorizzino le capacità di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione
ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria
è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o
di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le
istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia,
previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa
e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale
di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia
di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo
classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in
non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti
dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che
in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione,
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di
scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad
apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata
di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità
di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e
nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per
la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per
ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun
tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e
strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica
le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in
forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che
prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di
prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie
anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali,
regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni
e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei
limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le
scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I,
titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle
Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le
industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi
contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi
necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione
è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni
generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la
formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi
iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in
attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al
comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto
della specificità del settore scolastico, valorizzando
l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze
linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche
professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le
competenze dell'amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle
delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo
12, comma 1, lettera p) ;
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1,
lettera g) ;
d) valorizzazione del collegamento con le comunità
locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i) ;
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà
di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento
e in connessione con l'individuazione di nuove figure
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità
della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità
giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni
scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con
connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato
al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in
armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica
autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la
riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica
istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e
le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti
locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione
della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo,
una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di
apportare eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di
cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque
minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di
conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni,
il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle
aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo
gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico
tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle
regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati
gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al
comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o
la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge, presenta al
Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale
sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di
realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento
delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui
al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione
del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto
o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i
patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì
prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province
autonome territorialmente interessate non presentino alcun
progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del
tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di
regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri
per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle
finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende
interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per
l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.
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